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Acquisto di box auto: versamento della caparra e recesso

Recesso da un contratto per l'acquisto di un box auto mai realizzato.
Avv. Leonarda Colucci 

Il Giudice di Pace stabilisce la libertà della forma per l'esercizio del recesso da un contratto per l'acquisto di un box auto mai realizzato da un ente comunale.

Un comune pubblica un bando per la realizzazione di box auto pertinenziali, Tizio decide di aderire a tale progetto e con lettera raccomandata porta a conoscenza dell'ente la sua volontà e successivamente versa a titolo di caparra confirmatoria una somma pari a circa cinquemila euro.

Il Comune, dopo aver ricevuto tale somma, provvede alla formale assegnazione dei box ma non si attiva al fine di dar via ai lavori per la realizzazione del progetto.

A distanza di tre anni, constatato che il Comune non ha mai dato inizio ai lavori per la realizzazione di tali box, Tizio decide di esercitare il diritto di recesso chiedendo al Comune, ai sensi dell'art. 1385 secondo comma del codice civile, la restituzione del doppio della caparra versata. ( l'art. 1385 c.c. così recita "Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta [c.c. 1194].

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto [c.c. 1373], ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra [c.c. 1386]. se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra").

Il Comune dopo un lungo periodo di silenzio, in seguito ai solleciti di Tizio, comunica a quest'ultimo l'irrealizzabilità del progetto originario invitandolo a partecipare ad un nuovo progetto ed a versare una somma ulteriore.

Tizio non avendo alcuna intenzione di concludere un nuovo contratto, rinnova la sua richiesta di recesso all'ente chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata. L'ente si limita a restituire solo l'importo della caparra versata ( cinquemila euro), omettendo di versare la restante parte ossia il doppio dell'importo versato da Tizio ( diecimila euro).

Lo svolgimento del giudizio.

A fronte dell'accaduto Tizio cita in giudizio il Comune chiedendo la restituzione della restante parte di caparra ( ulteriori cinquemila euro). Il Comune si costituisce sostenendo che non poteva trovare applicazione la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1385 del codice civile in quanto Tizio non aveva esercitato alcun diritto di recesso.

Il Giudice di Pace attraverso la sentenza in commento ritiene assolutamente legittima la pretesa di Tizio effettuando alcune importanti precisazioni in merito alla forma del diritto di recesso dal contratto.

A tal proposito, evidenzia, la pronuncia del giudice di pace di Cava dei Tirreni che Tizio, dopo aver constatato che malgrado il tempo trascorso ( tre anni) il Comune non aveva mai iniziato i lavori per la realizzazione dei box pertinenziali previsti da un precedente progetto, con lettera raccomandata aveva richiesto all'ente la "restituzione di quanto già versato a titolo di caparra confirmatoria, oltre la penalità di cui all'art. 1385 secondo comma cc, atteso l'inadempimento del Comune".

Malgrado tale missiva non faccia alcun esplicito riferimento all'esercizio del diritto di recesso, a parere del Giudice di pace è assolutamente evidente la volontà di Tizio di esercitare tale diritto.

Riguardo alla forma del diritto di recesso, precisa la sentenza, vige il principio della libertà delle forme pertanto un negozio è valido ed efficace qualunque sia la sua forma "purchè sia indonea a realizzare un'effettiva e percepibile comunicazione sociale della volontà che ne è a fondamento".

In tal modo, quindi, la sentenza in commento si allinea all'orientamento prevalente della dottrina che, dato il tenore di quanto disposto dall'art. 1373 del codice civile, non pone alcuna prescrizione in ordine alla forma del recesso purché lo stesso sia manifestato in forma idonea ad essere percepita dall'altra parte.

Orbene il Giudice di Pace di Cava dei Tirreni dopo aver ritenuto validamente esercitato il diritto di recesso da parte dell'attore, si è soffermato sulla gravità dell'inadempimento dell'ente per verificare se lo stesso sia stato tale da giustificare il recesso di Tizio.

Quindi dopo aver constatato che il Comune non aveva fornito alcuna valida giustificazione in merito al mancato avvio dei lavori per l'esecuzione dei box previsti da un precedente progetto, ha condannato l'ente alla restituzione della restante parte di caparra non corrisposta all'attore ritenendo che l'attore abbia pienamente diritto al doppio della caparra versata in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c..

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Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, 12 marzo 2015
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