Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condominio non si può opporre alla raccolta differenziata porta a porta

Raccolta differenziata dei rifiuti. Il condominio non si può opporre alla raccolta “porta a porta”.
Avv. Gian Luca Ballabio 

Il condominio è obbligato a collocare all'interno dei propri spazi condominiali i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati rispettando le ore stabilite.

Un condominio ha impugnato l'atto con cui un gestore del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune ha imposto al condominio di procedere alla collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all'interno del cortile condominiale, con l'obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore.

Il gestore, infatti, secondo il ricorrente, ha disposto la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all'interno del cortile condominiale, provvedendovi poi materialmente, a mezzo di proprio personale dipendente, a far data dal settembre successivo.

Ha lamentato che i cassonetti sono stati collocati a ridosso della parete sulla quale affacciano le finestre del centro estetico e dello studio legale, con inevitabili disagi di carattere igienico ed olfattivo (laddove gli stessi dovessero effettivamente essere utilizzati), soprattutto durante il periodo estivo.

Ha lamentato inoltre che l'attuale collocazione dei cassonetti impedirebbe l'utilizzazione del posto auto ivi esistente e ridurrebbe gli spazi di manovra delle autovetture all'interno del cortile.

Il sistema del "Porta a Porta".

Il T.A.R. (Piemonte, sent. 10 luglio 2015,n. 1169) ha osservato come la metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema "Porta a Porta", il quale comporta il posizionamento dei cassonetti, di norma, all'interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze private, costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare all'interno della città dove è ubicato il condominio ricorrente.

Il condominio ricorrente sostiene che, in ogni caso, il principio della internalizzazione dei cassonetti all'interno dei cortili di proprietà privata non sarebbe assoluto, dal momento che la normativa di settore ne avrebbe previsto la derogabilità in presenza di determinati presupposti.

La deduzione di parte ricorrente è corretta in astratto, ma in concreto è del tutto inconferente ai fini dell'accoglimento del ricorso, dal momento che nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la deroga previsti dalla normativa regionale e locale.

Il condominio ha addotto due motivi che a suo dire giustificherebbero la deroga:

  • il posizionamento dei cassonetti a ridosso di una parete del fabbricato su cui affacciano le scale condominiali e le finestre rispettivamente di un centro estetico e di uno studio legale, in violazione del criterio sancito nella citata circolare del presidente della giunta regionale;
  • il collocamento dei cassonetti su uno spazio già adibito a posto auto, con conseguente riduzione degli spazi condominiali adibiti a parcheggio.

La decisione del T.A.R. in merito ai motivi addotti dal condominio.

Relativamente alla prima delle ragioni addotte dal condominio (problemi igienici legati alla vicinanza dei cassonetti all'affaccio di alcune unità immobiliari) il T.A.R. ha ritenuto che "appare piuttosto sospetta e pretestuosa, dal momento che essa è stata dedotta dal condominio solo nel presente giudizio, mentre nel corso dell'intero procedimento amministrativo lo stesso condominio aveva rappresentato (al gestore) esclusivamente i problemi connessi al fatto che la collocazione dei cassonetti all'interno del cortile avrebbe sottratto spazi già adibiti al parcheggio delle autovetture.

In ogni caso la censura non ha consistenza, dal momento che da nessuno degli atti impugnati emerge che (il gestore) abbia imposto al condominio quella precisa collocazione dei cassonetti.

È verosimile che, in sede di materiale installazione dei cassonetti all'interno del cortile condominiale, il personale incaricato dal gestore abbia individuato quella collocazione come la più confacente, ma, allo stato degli atti, non risulta che (il gestore) abbia imposto quella specifica collocazione con atti formali, e comunque che la ritenga l'unica tecnicamente possibile.

Risulta soltanto che in occasione di vari sopralluoghi il cortile (l'intero cortile) è stato ritenuto dal personale (del gestore) "idoneo all'allocazione dei contenitori".

In altre parole, il contenuto dell'imposizione del gestore è limitato all'obbligo del condominio di collocare i cassonetti all'interno del cortile condominiale e di esporli sul suolo pubblico nei giorni e nelle ore di raccolta, così come prescritto dalla normativa di settore e tenuto conto dell'accertata idoneità degli spazi. Il punto esatto dove collocarli non appare, invece, così rilevante il gestore. Il condominio, quindi, potrebbe concordare un nuova collocazione.

Quanto alla seconda ragione che, a dire del condominio ricorrente, giustificherebbe la deroga al principio di internalizzazione, ossia la sottrazione di posti già adibiti a parcheggio, ritiene il collegio di condividere pienamente le deduzioni difensive del gestore laddove osserva che si tratta di meri interessi privati destinati a recedere a fronte dell'interesse pubblico alla corretta realizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti "Porta a Porta".

Sentenza
Scarica T.A.R. Piemonte, sent. 10 luglio 2015,n. 1169
  1. in evidenza

Dello stesso argomento