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Posti auto nell'area condominiale: problemi e soluzioni adottabili.

Problemi di posti auto in condominio? Ecco le soluzioni.
Avv. Francesco Luca Palmieri 

Capita sovente che il condominio sia dotato di un'area cortilizia o di un'area aperta. Se il regolamento condominiale non ha destinato queste aree ad altro fine, altrettanto frequentemente succede che i condomini le adoperino per il posteggio dei propri veicoli.

Chi, come tanti, vive in un condominio sa bene che uno degli argomenti che dà spesso adito a liti e discussioni tra i condomini è proprio il parcheggio nell'area condominiale.

I problemi nascono quando lo spazio a disposizione non è sufficiente ad accogliere i veicoli di tutti i condomini o quando si appalesa la maleducazione e lo scarso senso civico di alcuni di questi, che posteggiano selvaggiamente le proprie vetture impedendo agli altri condomini la fruizione dello spazio comune.

Trattandosi di spazi comuni, per la disciplina di questi ultimi occorre fare riferimento all'art.1102 del Codice Civile.

L'articolo citato vieta, in assenza di regolamentazione o di destinazione d'uso, al condomino il posteggio del veicolo per lunghi periodi nell'area condominiale, laddove dice che l'uso del bene comune non può alterarne la destinazione e non può impedire agli altri partecipanti di farne pari uso.

Tuttavia vi è da dire che non se ne può dedurre un divieto assoluto di parcheggio temporaneo, a patto che il regolamento non lo vieti in via esplicita.

Nel caso in cui i condomini lo ritengano opportuno, possono decidere, a maggioranza, per la destinazione a parcheggio dell'area condominiale, a patto che vi sia spazio sufficiente per la sosta di tutti i condomini.

Cosa accade se invece lo spazio non fosse sufficiente? Vi sono alcune soluzioni alternative:

  • frazionamento temporale: ovvero ci si accorda al fine di occupare lo spazio disponibile in tempi differenti, attraverso una turnazione.
  • uso indiretto: opzione da preferire qualora non sia praticabile un utilizzo frazionato in ragione della particolare conformazione dello spazio o del numero eccessivo degli aventi diritto.

    In tal caso i condomini si accordano al fine di concedere ad altri il godimento dell'area comune per poi suddividere l'utilità ricavata (canone di locazione).

  • parcheggio a pagamento: legittimo appare infine, poiché non lede il diritto di comproprietà dei singoli sulla res comune, la delibera dell'assemblea condominiale che consenta ai condomini il parcheggio dell'auto nel cortile condominiale dietro pagamento di una quota mensile.

    Soluzione adottabile qualora le dimensioni del cortile condominiale non avrebbero in ogni caso consentito la sosta contemporanea di tutti i condomini.

E' doveroso in ultimo ricordare che le modifiche di destinazione di uso si configurano come "innovazioni" e potranno essere deliberate in assemblea ex artt. 1120 e 1136, comma 5, del Codice civile.

Le relative deliberazioni quindi necessitano di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

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