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Getto pericoloso di cose e sanzioni penali: quando la normativa è applicabile anche al condominio?

Portata offensiva a causa della mancata sorveglianza sul proprio animale o del getto volontario degli escrementi.
Avv. Alessandro Gallucci 

Recita l’articolo 674 del codice penale, rubricato Getto pericoloso di cose,

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non con sentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

Si tratta di un reato contravvenzionale. Ciò significa che chi ne è accusato può essere punito tanto per violazione dolosa, quanto per violazione colposa della norma.

Che cosa vuol dire ciò?

Significa, come lasciano intendere le parole, che si è imputabili sia se s’è agito volontariamente, tanto se l’azione è frutto di leggerezza o negligenza. Il virtù del principio di tassatività della fattispecie penale, le condotte punibili sono solamente quelle chiaramente indicate dalla norma.

Ciò vuol dire, ad esempio, che le emissioni rumorose non sono sanzionabile ai sensi dell’art. 674 c.p. (al massimo lo sono ai sensi dell’art. 659 c.p.).

Nonostante ciò l’opera della giurisprudenza è sempre utile per comprendere il reale senso delle parole o, per dirla meglio, come le stesse debbono essere interpretate in relazione a quella fattispecie. Che cosa vuol dire imbrattare? Che cosa offendere?

Vediamolo attraverso le parole degli ermellini.

In una recente sentenza s’è detto che non configura reato lo sbattimento delle tovaglie o dei tappeti. Si legge nella sentenza che ha mandato assolto l’imputato che in casi del genere " il fatto non sussiste, perché lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l'impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice.

Essa, infatti, deve essere intesa alla luce dell'interesse perseguito con l'incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti" (Cass. 15 maggio 2012 n. 27625).

La pronuncia è molto utile in materia di condomini e più in generale di rapporti di buon vicinato. E’ raro sentirne pronunciare dalla Suprema Corte vista, come si dice in gergo, la bagatellarità della vicenda.

Secondo i giudici di piazza Cavour le briciole o la polvere non possono imbrattare (vero) o comunque offendere o molestare persone.

Su quest’ultimo punto, forse, si potrebbe dire qualcosa ma è certo che, in ossequio ad una concezione moderna del diritto penale, è sempre meglio che certe questioni vengano risolte in altre sedi (es. civile). Differente il discorso per le deiezioni canine.

In questi casi, infatti, la portata offensiva della condotta (es. mancata sorveglianza sul proprio animale o getto volontario degli escrementi) è sicuramente più evidente ed in grado d’imbrattare parti comuni e/o di proprietà esclusiva.

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