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Un esperto può essere presente insieme a me all'assemblea condominiale?

E' possibile portare un esperto professionista all'assemblea condominiale?
Avv. Alessandro Gallucci 

Prendiamo spunto dal quesito di un nostro lettore:

Sono proprietario di un appartamento in condominio che ho comprato per investimento; da sempre lo concedo in locazione.

Da un paio di anni a questa parte vi abita un giovane ingegnere edile. Abbiamo un ottimo rapporto, tant'è che l'ho sempre delegato a partecipare alle varie assemblee che si sono svolte per problemi di infiltrazioni e simili.

Proprio dopo queste riunioni è emersa la volontà di fare eseguire dei lavori di manutenzione.

D'accordo con l'ingegnere, che comunque non vuole prendersi l'onere di scegliere la ditta direttamente alla riunione nella quale si apriranno le buste, abbiamo pensato di partecipare assieme alla prossima assemblea, così lui mi potrà indicare quanto ritiene tecnicamente più giusto ed io sulla base dei suoi suggerimenti sceglierò.

Mi domandavo: il mio inquilino ha facoltà di partecipare alle assemblee con me senza essere delegato? Oppure posso delegarlo e comunque presentarmi alla riunione?

Partiamo da questa ultima ipotesi: una persona o si presenta in assemblea personalmente, oppure vi partecipa per delega. Come si suole dire in gergo, tertium non datur. La delega a partecipare, infatti, presuppone l'impossibilità di prendere parte alla riunione o comunque la volontà di non presenziare all'assemblea.

È evidente, quindi, che non ha senso essere presenti per delega e contemporaneamente di persona.

Maggiore attenzione bisogna prestare alla prima ipotesi, ossia alla possibilità di farsi accompagnare in assemblea da un'altra persona. In questo caso si tratta dell'inquilino, ma viste le sue competenze ci pare di capire che si tratti più che altro della presenza di un esperto.

È bene comunque rammentare che ai sensi dell'art. 10 della legge n. 392/78 il conduttore di un'unità immobiliare ha diritto a prendere parte all'assemblea:

  • esprimendo il voto il relazione alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria;
  • senza diritto di voto, alle assemblee sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

A parere di chi scrive solamente in questi casi è da ritenersi legittima e comunque non contestabile la contemporanea presenza di conduttore e proprietario.

Torniamo alla presenza dell'esperto/consulente personale in assemblea.

Quando il garante della privacy s'è occupato della partecipazione di estranei all'assemblea di condominio (intendendo per estranei persone che non siano condòmini né la persona dell'amministratore) ha affermato che

"in determinati casi possono partecipare anche soggetti diversi dai condòmini.

Si pensi, ad esempio, a tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere ovvero alle ipotesi, normativamente previste, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (ad esempio le spese del riscaldamento)" (Il condominio e la privacy, Garante per la protezione dei dati personali, Ottobre 2013).

In questo caso il riferimento pare essere rivolto a consulenti del condominio, non del singolo condomino.

Stando così le cose e valutata la natura di persona estranea al condominio del consulente/conduttore, deve ritenersi che lo stesso possa partecipare sicuramente quale delegato del condomino e assieme a lui solamente se l'assemblea non vi si oppone.

Fatto, in questo caso, improbabile visto che in termini sostanziali l'ingegnere conduttore è persona conosciuta agli altri. Ma questo è una valutazione di fatto che non esclude differenti e legittime decisioni in sede di assemblea.

Leggi anche: A volte gli estranei possono partecipare all'assemblea condominiale

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