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Sostituzione di una canna fumaria in eternit.

Ecco perchè è necessario il permesso di costruire per la sotituzione della canna fumaria.
Avv. Gian Luca Ballabio 

La sostituzione di una canna fumaria, in presenza di determinati presupposti, richiede il rilascio del permesso di costruire o, eventualmente, della sanatoria.

Il caso. Il proprietario di un ristorante ha presentato nel 2003 un'istanza di sanatoria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 relativa alla sostituzione, che il ricorrente ha dichiarato di aver eseguito nel 1994, di

La Soprintendenza, però, ha pronunciato parere negativo sulla richiesta di sanatoria in quanto l'abuso era insanabile poiché effettuato su un immobile con un vincolo storico artistico. Parere che è stato impugnato.

I motivi dell'impugnazione. Il proprietario ricorrente ha sostenuto che:

· "l'opera per la quale era stata richiesta la sanatoria, non comportando alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non necessitava di alcuna concessione edilizia. Pertanto, deve ritenersi superflua l'istanza di sanatoria, da lui presentata per mera cautela, non essendo in realtà stato commesso alcun abuso";

· "la violazione dell'art. 32, lett. d) del d.l. n. 269/2003, il quale, lungi dall'escludere la sanabilità degli abusi commessi su immobili vincolati, semplicemente subordina la sanabilità alla conformità urbanistica, circostanza che nel caso di specie si riscontra";

· " il vincolo storico-artistico di cui si discute non riguarderebbe l'intero palazzo ma solo le facciate esterne su strada, mentre la canna fumaria in questione è situata all'interno del cortile interno, dove le facciate non hanno alcuna decorazione".

La parte resistente ha, quindi,osservato, da un lato, che il ricorso era infondato, dall'alto, che "se fosse vero che non occorreva la concessione edilizia per la realizzazione della canna fumaria o che il vincolo non si estendeva alle parenti interne dell'edificio", inoltre, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato";

Le norme richiamate dal ricorrente. Il ricorrente ha richiamato a sostegno delle proprie richieste la disposizione dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 che prevede che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

Il proprietario, infatti, ha ritenuto che tale disposizione "lungi dall'escludere la sanabilità degli abusi commessi su immobili vincolati, semplicemente subordina la sanabilità alla conformità urbanistica, circostanza che nel caso di specie si riscontra". => Stop alla canna fumaria anche se il regolamento comunale che dispone l'altezza minima risulta successivo alla costruzione.

La decisione del Collegio. Il TAR adito ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che la sostituzione della canna fumaria, che nel giudizio in esame è stata esclusivamente dedotta, ma non provata, dal ricorrente, sia riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede che sono interventi di manutenzione straordinaria: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso";

Tali interventi, quindi, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. citato.

Il Collegio, inoltre, ha sottolineato "che, nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha ravvisato la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, qualora esse non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile, e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile".

Canna fumaria che nel caso in esame è risultata incidere notevolmente sul prospetto e la sagoma della costruzione su cui è installata.

In merito al vincolo storico artistico posto sull'immobile, il TAR ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il vincolo non si riferiva solo alla facciata esterna del palazzo che dà su strada, ma all'intera "casa con tutte le sue decorazioni esterne ed interne". => Via la canna fumaria se lede il decoro architettonico dell'edificio

Infine, il TAR ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione volto a censurare la violazione dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 269/2003, in quanto il provvedimento impugnato poggia su diversa norma: quella di cui alla lettera e) del medesimo articolo, il quale prevede che sono comunque insanabili le opere che "e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ".

Il ricorso, quindi, è stato rigettano.

Conclusione. La sentenza esaminata ha chiarito che la tutela degli immobili dichiarati monumento nazionale ha valore preminente rispetto all'attività commerciale eventualmente esercitata al loro interno. Pertanto, è quest'ultima a doversi adeguare alle necessità della prima e non viceversa.

Come vanno ripartite le spese per mettere a norma la canna fumaria

Sentenza
Scarica T.A.R. Lazio, Roma, 2ottobre 2014, n. 10134
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