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Il collaudo dell'immobile abusivo fa venire meno il reato.

Pericolosità dello stabile abusivamente realizzato.
Avv. Mauro Blonda 

La stabilità dell'edificio consente l'oblazione. L'imputato potrà così dormire sonni tranquilli e prima ancora di lui potrà farlo il vicinato, rassicurato della non pericolosità dello stabile abusivamente realizzato.

La normativa in tema di edifici in conglomerato cementizio armato. Il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) riserva poche ma significative norme alle opere in cemento armato, cui sono infatti riservati gli articoli da 64 a 67: essi disciplinano i passaggi da rispettare per realizzare delle strutture adoperando il conglomerato cementizio armato (sai normale che precompresso ed a struttura metallica) e sono finalizzate a preservare la pubblica incolumità, preservandola dai pericoli derivanti da edificazioni poco accorte o, peggio ancora, scriteriate.

Ma cosa accade se queste norme non vengono rispettate? La loro inosservanza comporterà sempre la commissione di un reato?

L'inosservanza delle norme del T.U. Edilizia. In linea di massima sì: l'inosservanza, ad esempio, delle norme sancite dall'art. 64 del T.U. Edilizia (riguardanti la progettazione e l'esecuzione dei lavori in conglomerato cementizio) espone committenti e costruttori al rischio di una condanna penale secondo quanto previsto ed indicato dall'art. 71 (arresto o ammenda).

Per evitare di subire una condanna per questo reato è pertanto necessario: che le opere siano realizzate “in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità” (art. 64 co. 1); che la costruzione sia preceduta da “un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali” (art. 64 co. 2) e che sia eseguita “sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali” (art. 64 co. 3).

Tuttavia, poiché la violazione di queste disposizioni è punita con l'arresto o con l'ammenda, il reo potrà cavarsela con l'oblazione di cui all'art. 162 bis cod. pen., ossia col pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo previsto a titolo di ammenda. Questo comporterà l'estinzione del reato e nessun'altra sanzione potrà essere irrogata al contravventore.

L'oblazione comune e quella speciale. Il nostro codice conosce due tipi di oblazione: quella “comune” e quella “speciale”. La prima, prevista dall'art. 162 cod. pen., consente a chi è indagato/imputato di reati puniti con la sola ammenda, di estinguere il reato col pagamento di una somma pari ad 1/3 del massimo della pena pecuniaria; la seconda, prevista invece dall'art. 162 bis. cod. pen., prevede come detto l'estinzione del reato previo pagamento di un importo maggiore, pari cioè alla metà del massimo.

La differenza tra i due tipi di oblazione non è solo quantitativa: la prima, infatti, è sempre concedibile ed è possibile solo nel caso di reati puniti con la sola pena pecuniaria; la seconda, invece, possibile per reati puniti o con l'arresto o con l'ammenda, è soggetta all'approvazione da parte del Giudice, il quale potrebbe rifiutarsi di concederla. (Anche l'amministratore è responsabile del crollo di un edificio)

Nel caso di reati edilizi, ad esempio, l'oblazione speciale non verrà di norma concessa qualora l'opera realizzata costituisca un pericolo per l'altrui incolumità: è lo stesso art. 162 bis cod. pen., infatti, dispone che “l'oblazione non è ammessa … quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato”.

È pertanto essenziale accertare che l'opera edilizia, benché realizzata in violazione delle norme del T.U., non costituisca comunque pericolo.

Per essere ammessi all'oblazione è necessario il collaudo di stabilità. Ove tale accertamento avrà dato esito positivo, nei casi cioè in cui non sussista alcun elemento che faccia ritenere che l'opera abusivamente realizzata costituisca pericolo, il Giudice potrà certamente ammettere l'indagato al pagamento dell'oblazione.

Ciò perché un manufatto, sia pure realizzato senza il rispetto di dette regole, ben può non presentare alcun pericolo concreto in relazione alla sua sicurezza e stabilità”: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 27678 del 26/06/2014) la quale ha infatti riconosciuto e chiarito che “il rilascio del certificato di collaudo è idoneo a far presumere – salvo eventualmente prova contraria – l'assenza di un concreto pericolo per la stabilità delle opere e – proprio secondo quanto imposto dal comma 2 dell'art. 162 bis cod. pen. – l'inesistenza di concrete conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla violazione”.

Collaudo ed oblazione estinguono il reato. Il Supremo Collegio, riconoscendo come “la consumazione di uno di tali reati cd. formali non può di per se stessa costituire automaticamente la dimostrazione dell'esistenza di un concreto pericolo di crolli o cedimenti”, ha così rigettato il ricorso con cui il Procuratore presso il Tribunale di Genova aveva impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale ligure proprio nei confronti di un soggetto che aveva chiesto (ed ottenuto) la possibilità di oblare il reato di cui agli artt. 64 comma 2 e 71 D.P.R. 06/06/2001 n. 380: tale facoltà gli era stata riconosciuta in quanto, come confermato dalla Cassazione, l'avvenuto collaudo delle opere (pur illegittimamente realizzate) ne prova la sicurezza e staticità, per cui può tranquillamente affermarsi l'assenza del permanere delle conseguenze dannose del reato, che come detto sarebbe stata condizione ostativa alla concessione della possibilità di oblare.

Effettuato il pagamento dell'oblazione, poi, il reato potrà dichiararsi estinto: l'imputato potrà così dormire sonni tranquilli e prima ancora di lui potrà farlo il vicinato, rassicurato della non pericolosità dello stabile abusivamente realizzato.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione. Sez. III, n. 27678 del 26/06/2014
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