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Oneri di sistema in bolletta. Storia di un equivoco fatta di bufale e fake news

Dalla deliberazione dell'ARERA ad un'interrogazione alla Commissione Europea. Ripercorriamo tutte le tappe della vicenda.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

«Chiunque paga una bolletta elettrica e si prende la briga di leggerla si rende conto che essa è composta per la maggior parte di spese, tasse e oneri vari. Per quanto ci si possa sforzare di ridurre i consumi o di cambiare gestore, ci si sente sempre più impotente trovandosi, nella migliore delle ipotesi a risparmiare spiccioli.

Ora si aggiunge una nuova voce di spesa: tutte le bollette non pagate dagli altri (si parla di circa 1 miliardo di euro/anno incluse parti del canone rai) andranno suddivise tra tutti coloro che pagano!!! […]»

«Buonasera, mi è appena arrivato questo messaggio su WhatsApp: FATE GIRARE! Nelle bolletta-luce dal prossimo aprile, ci saranno VERAMENTE dalle 30 alle 35€ in più (fonte ALTROCONSUMO Associazione Consumatori) per coprire i milioni di euro accumulati dai morosi (gente che non paga) NON DOBBIAMO PAGARE IN ATTESA DI DECISIONI DEL T.A.R…Io non le pago (ho già tolto la domiciliazione bancaria e pagherò la somma CHE MI SPETTA con un bollettino postale scritto a mano con l'importo decurtato della cifra che non mi spetta come da contratto) MA FUNZIONERÀ SOLO SE LO FAREMO IN TANTI.

Mi sembra il caso di collaborare con chi sta organizzato questa civile e giusta protesta… Che ne dici?»

Nelle ultime settimane saremo sicuramente incappati in almeno uno dei messaggi sopra riportati, sui social network (Facebook, Twitter, ecc.), oppure sull'applicazione di messaggistica istantanea (WhatsApp).

Sia l'uno che l'altro, muovendo da un fatto certo, riportano notizie false - e, nel secondo caso, invitano anche a comportamenti pericolosi: sono il più classico dei "prodotti" dell'informazione al tempo della Rete, in cui le notizie vengono rilanciate rapidamente, senza preventive ed accurate verifiche circa la loro completa veridicità.

Alcune volte in buona fede, molto più di frequente in malafede, si generano e si propagano sul web o nei gruppi WhatsApp, finendo talvolta per resistere anche alle smentite, e ricomparendo periodicamente, a distanza di tempo.

L'origine, in tal caso, è presto individuata: con la Deliberazione n. 50 del 1° febbraio 2018 l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha introdotto una serie di Disposizioni relative al riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema: come si legge nella Scheda tecnica del provvedimento, l'ARERA «dà prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico […], confermando l'attuale gestione degli oneri generali di sistema, che sono addebitati ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), e introducendo specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici».

L'ARERA ha dato cioè seguito ad alcune sentenze amministrative (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 2182/2016; T.A.R. Lombardia, Sez. II, sent. 237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 5619/2017 e 5620/2017), che, da un lato, hanno individuato nel cliente finale l'unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema e, dall'altro, hanno scardinato il sistema di garanzie, stabilendo che l'Autorità non abbia titolo per imporre, in capo ai venditori di energia elettrica, l'obbligo di prestare ai distributori idonee garanzie a copertura dei suddetti oneri.

Si rammenta che gli oneri generali di sistema sono previsti dal legislatore al fine di finanziare specifici obiettivi di interesse generale a vario titolo afferenti al sistema elettrico (copertura degli oneri per la dismissione del nucleare, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, oneri per il bonus elettrico, copertura delle agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia, ecc.);e sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione: i venditori fatturano e riscuotono dai propri clienti gli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta; i venditori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori nelle fatture del servizio di trasporto.

I distributori versano poi gli oneri in appositi conti presso la Cassa per i servizi energetico-ambientali, la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alle fonti rinnovabili, molte imprese distributrici versano gli oneri direttamente al Gestore dei Servizi Energetici per il pagamento degli incentivi a quei produttori che ne hanno diritto.

Il consumo addebitato in bolletta non ha alcun valore se l'utente decide di contestarlo

Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno peraltro rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.

Se queste sono le disposizioni, e dunque gli aspetti reali, quanto ne sarebbe derivato a carico dei consumatori -in termini di cifre - è diventato frutto di interpretazione giornalistica.

In assenza di importi certi, in attesa di quantificazioni esatte da parte dell'Autorità, è così partita la "lotteria" dei numeri: si è cominciato a parlare di un complessivo miliardo di euro, di un recupero limitato inizialmente a 200 milioni, e di una quota pro capite di 30-35 euro da addebitare agli utenti in bolletta… a far data da subito.

Ne hanno parlato alcune fra le più autorevoli testate giornalistiche, e la notizia è stata ovviamente ripresa in primis dalle associazioni giusconsumeristiche, estremamente preoccupate dal vulnus che la cd. socializzazione integrale della morosità, con la redistribuzione di parte dell'inevaso fra i consumatori, avrebbe prodotto.

Peraltro le medesime associazioni hanno mantenuto una posizione fortemente critica anche quando si è chiarito che quegli importi erano del tutto irreali, poiché hanno ritenuto comunque ingiusto, sino quasi al limite della incostituzionalità, il principio di spalmare sui consumatori onesti anche solo una parte degli oneri di sistema non pagati dagli operatori ai distributori dell'energia, al di là anche dell'effettivo e modesto importo dei ricarichi in bolletta.

Si arriva in Europa La Delibera dell'ARERA è giunta tra l'altro alla Commissione europea a seguito di un'interrogazione presentata dall'europarlamentare PD Isabella De Monte, e sottoscritta dagli eurodeputati PD Nicola Caputo, Alessia Mosca, Luigi Morgano, Renata Briano e Damiano Zoffoli.

Si è prospettata la violazione della Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea; e si è osservato che la Delibera n. 50/2018, unitamente alla Consultazione n. 52/2018/R/EEL - la quale attribuisce alla CSEA il potere di reintegrare le spese sostenute dai venditori o dai distributori di energia per il pagamento degli oneri di sistema versati, ma non riscossi, ripartendoli tra tutti gli utenti finali -, dispone di fatto un aumento della tassazione, e dunque del prezzo della prestazione.

Il cliente deve sempre sapere quanto paga per il servizio

Si segnala che a fondamento dell'interrogazione, come ha pure ricordato l'eurodeputata De Monte, c'è un lavoro di studio e approfondimento svolto dall'Associazione di tutela dei cittadini Consumatori Attivi - un documento peraltro messoci a disposizione dalla Presidente, l'Avv. Barbara Puschiasis, che ringraziamo.

L'analisi prospetta una serie di profili di illegittimità sia della Delibera che della Consultazione:

  • in primo luogo, pare ravvisarsi un contrasto con il disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione: l'art. 53 Cost., disponendo che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il sistema tributario è informato a criteri di progressività», comporta che anche gli oneri di sistema debbano essere corrisposti da tutti quanti gli utenti, ciascuno limitatamente alla parte a lui spettante; non si dovrebbe invece ritenere possibile che la mancata corresponsione dei predetti oneri da parte di alcuni utenti determini la loro ripartizione in capo a tutti quanti i consumatori, compresi quelli virtuosi che hanno già corrisposto la parte a loro spettante. Per la medesima ragione - prosegue il documento - si potrebbe configurare la violazione dell'art. 3 Cost., che garantisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica;

  • indubbia pare altresì la violazione di una serie di disposizioni della citata Direttiva europea 2009/72/CE: ad esempio, dell'art. 3, comma 1 e 2, il quale attribuisce agli Stati l'obbligo di garantire al consumatore la realizzazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e sicuro, nonché la possibilità per gli Stati medesimi, sempre nell'ottica di garanzia del mercato dell'energia elettrica, di imporre alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi alla regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture; o dell'art. 36 lett. g) e d), laddove, tra gli obblighi generali delle autorità di regolamentazione, menziona anche l'attività volta allo « sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore», nonché l'impegno a «provvedere che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori»; o, ancora, dell'art. 41, nella parte in cui assegna agli Stati l'obbligo di vigilare sul rispetto degli accordi contrattuali assunti dai gestori dei sistemi di trasmissione, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dalle imprese di fornitura, ecc. nei confronti dei consumatori finali, e dell'art. 43, da cui si desume l'esistenza di un obbligo in capo allo Stato di garantire la parità di condizioni per gli utenti finali;
  • oltre a violare la disciplina codicistica in materia di obbligazioni nascenti da contratto, i provvedimenti dell'ARERA dispongono, come detto, un aumento della tassazione, e dunque del prezzo della prestazione, attribuendo di fatto ad un'autorità amministrativa un potere invece spettante al legislatore.

Tanto la Delibera quanto la Consultazione finiscono in tal modo per spalmare le morosità di componenti parafiscali non assolte da diversi utenti (siano essi consumatori o imprese) sugli utenti finali virtuosi; tuttavia, evidenzia conclusivamente la nota di Consumatori Attivi, se può condividersi un meccanismo di solidarietà quando si sia in presenza di utenti finali in situazioni di forte e comprovata debolezza economico-sociale, non altrettanto può dirsi per un sistema che pare piuttosto incoraggiare una certa inerzia e nel pagamento di quanto dovuto e nel recupero degli oneri.

I chiarimenti dell'ARERA A seguito del clamore mediatico e delle iniziative, legittime e non, nazionali e sovranazionali, che sono state avviate dopo la pubblicazione della delibera "incriminata", l'Autorità è intervenuta lo scorso 27 febbraio con una nota in cui ha inteso precisare le ragioni e della precedente regolazione e del sistema da ultimo figurato.

Al fine di garantire il gettito complessivamente dovuto ai destinatari finali degli incentivi - si rileva nella nota -, l'ARERA aveva predisposto un sistema che poneva in capo ai venditori e ai distributori l'eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte (per i venditori dei clienti finali e per i distributori dei venditori).

Il principio fissato nelle sentenze, secondo cui il cliente finale è l'unico soggetto tenuto a pagare gli oneri di sistema, non solo ribalta il metodo di riscossione come precedentemente impostato, ma, facendo venir meno le misure poste in essere dalla stessa Autorità a tutela degli interessi pubblici generali che tali oneri finanziano, avrebbe determinato un aumento complessivo e incontrollato degli oneri generali a carico della totalità dei clienti finali (con la riduzione dei versamenti dei distributori verso la Cassa - conseguente alla riduzione delle somme riscosse dai venditori - sarebbe stato infatti necessario incrementare il valore degli stessi oneri, con l'effetto di aumentare la voce "spesa per oneri di sistema" delle bollette).

Al fine di contenere l'impatto delle pronunce, l'Autorità ha dunque individuato un nuovo meccanismo - quello appunto prospettato nella Delibera n. 50 - che, tra l'altro, applicandosi solo al mancato incasso degli oneri generali, continuerebbe a lasciare al rischio di impresa la gestione del mancato incasso, ossia della morosità, relativo alle tariffe di rete o di altra voce della fornitura.

Tutti i clienti finali, a prescindere dal livello di tensione che caratterizzano i loro contratti (bassa tensione, media tensione, alta e altissima tensione), dovranno quindi contribuire a coprire la quota non incassata; si stima che il potenziale impatto sul cliente domestico tipo sarà di circa 2 € all'anno.

Cos'altro accadrà? Poiché l'obiettivo è comunque quello di mettere in sicurezza il sistema di esazione e corresponsione degli oneri generali di sistema, e di superare la necessità di un sistema di garanzie e di un meccanismo di reintegro per il mancato versamento degli stessi, l'Autorità ha conclusivamente osservato come occorra un intervento specifico del legislatore, che vada magari nella direzione di assimilare gli oneri generali di sistema a quanto previsto per la riscossione del canone Rai attraverso la bolletta elettrica.

Non ci resta che aspettare.

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