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La salute prima di tutto. Un condominio blocca l'installazione della cabina elettrica.

Non è possibile installare una cabina elettrica se non si è verificata l'eventuale pericolosità delle onde elettromagnetiche.
Avv. Gian Luca Ballabio 

E' necessario verificare prima i rischi per i condomini. Laddove non si sia verificato l'eventuale pericolosità delle onde elettromagnetiche non è possibile installare la cabina elettrica.

Un condominio ha proposto ricorso avverso i provvedimenti amministrativi con cui una Provincia aveva autorizzato una società di energia a procedere alla ristrutturazione per aumento di potenza a 20 KV di una cabina elettrica posta all'interno del giardino, con contestuale dichiarazione di p.u., urgenza e indifferibilità dei lavori.

A seguito, infatti, di un cedimento del piano strada causato da movimenti degli strati più superficiali del terreno su cui sorge l'edificio condominiale, si era verificato il cedimento del locale che ospitava la cabina che non poteva più essere mantenuta in loco.

Pertanto la società al fine di garantire la continuità del servizio elettrico, aveva provveduto ad installare una cabina elettrica provvisoria esternamente al Condominio ubicandola sulla via pubblica, su un'area antistante il giardino di proprietà del Condominio.

Ma di fronte al diniego opposto dal Condominio di concedere nuovamente in locazione il locale ove era precedentemente ubicata la cabina, chiedeva l'esproprio dello stesso alla Provincia che emetteva i provvedimenti necessari a tal fine.

Il Condominio, quindi, ha impugnato tali atti ritenendoli illegittimi in quanto, per quanto qui interessa, l'Amministrazione non aveva valutato le conseguenze potenzialmente negative per i condomini, derivanti dalla propagazione delle onde elettromagnetiche sviluppate dalla cabina elettrica.

Principio di precauzione. Nel nostro ordinamento ha trovato ingesso il c.d. principio di precauzione, "in forza del quale per ogni attività che comporti pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione" (Cons. Stato, sez.

V, sentenza 27 dicembre 2013, n. 6250) Pertanto, è necessario intervenire in presenza di indizi specifici i quali, senza escludere l'incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all'ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente.

La situazione di pericolo, quindi, deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo. (I costi per la manutenzione della montante elettrica condominiale come vanno ripartiti?)

Infatti, "il diritto alla salute, posto a base della domanda, è infatti un diritto fondamentale dell'individuo, che l'articolo 32 Costituzione protegge direttamente (Corte costituzionale 26 luglio 1979 n. 88; 14 luglio 1986 n. 184; 18 dicembre 1987 n. 559; 27 ottobre 1988 n. 992; 22 giugno 1990 n. 307; 18 aprile 1996 n. 118).Questo equivale a dire che il diritto alla salute deve prima essere esposto a compromissione e poi può trovare tutela, ma solo in forma repressiva, mediante condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Si è visto invece che la tutela può essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria.

Perciò, il giudice di merito non avrebbe potuto rifiutarsi di accertare se il diritto alla salute di quanti si fossero trovati ad abitare sul fondo dell'attore sarebbe risultato esposto al pericolo di rimanere compromesso dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, una volta che fosse entrato in funzione e per come ne era preventivato l'esercizio" (Cass. civ.., sez. III, sent. 27 luglio 2000, n. 9893)

Giurisprudenza in tema di elettromagnetismo. La sentenza in esame richiama varie pronunce a sostegno della propria decisione.

In particolare osserva come "in applicazione dell'art. 121, terzo comma, del TU 11 dicembre 1933 n. 1775", per il quale " l'impianto di condutture elettriche deve essere eseguito in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, l'attraversamento di fondi privati di un elettrodotto esige, da parte della pubblica Amministrazione un'adeguata comparazione con la possibilità di tracciato diverso in relazione allo stato dei terreni vicini; pertanto è illegittimo il provvedimento di approvazione di un nuovo tracciato che non sia stato preceduto da tale doverosa attività comparativa" (Cons. Stato, sez, IV, sent. 28 febbraio 1986, n. 126).

E più di recente che "il TAR Liguria, (sentenza 7.6.01 n. 665), ha affermato: " è illegittimo il provvedimento di concessione edilizia per l'installazione di una cabina elettrica di media trasformazione, a servizio di appartamenti, negozi ed uffici già realizzati di un piano particolareggiato, in un'area destinata a verde pubblico, ove il provvedimento che ha accertato la conformità dell'opera, non abbia dato conto delle ragioni della diversa ubicazione della cabina dalla sede originariamente indicata, nonché della scelta di ubicare un manufatto potenzialmente pericoloso sotto il profilo elettromagnetico in un giardino pubblico".

La violazione dell'art. 121 del RD n. 1775/1933. Nel caso in esame il T.A.R. adito ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'art. 121 del RD n. 1775/1933 che così dispone: "la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle conduttore; b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;? ".

La norma citata esclude la possibilità di installazione coattiva di cabine elettriche nelle case, cortili, giardini e, pertanto, non era consentito imporre la servitù coattiva di elettrodotto nel giardino di pertinenza del Condominio ricorrente.

Inoltre, il comma 3 dello stesso art. 121 del R.D. sopra menzionato prevede che "l'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso".

La violazione del principio di precauzione. Il T.A.R., inoltre, ha ritenuto che Inoltre, i provvedimenti impugnati erano viziati anche per violazione del DPCM 18/7/03 e del principio di precauzione.

"Infatti, dalla lettura degli atti del procedimento emerge che le Amministrazioni deputate all'approvazione del progetto non hanno adeguatamente valutato le conseguenze potenzialmente negative per i condomini, derivanti dalla propagazione delle onde elettromagnetiche sviluppate dalla cabina elettrica. Infatti, tale valutazione doveva essere effettuata ex ante e non ex post".

La pericolosità del sito. L'espropriazione finalizzata alla collocazione della cabina "illegittima per illogicità e irragionevolezza sotto un ulteriore profilo visto che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, risulta che l'area ove è stato autorizzato il posizionamento della cabina elettrica presenta dissesti riconducibili a cedimenti degli strati superficiali del terreno".

Circostanze note alla società di energia elettrica che "per tali ragioni, ha dovuto spostare la cabina elettrica inizialmente ubicata all'interno dello stabile condominiale perché si era notevolmente abbassata per il cedimento del terreno sottostante"; società che si era limitata "a replicare alle "osservazioni" presentate dal Condominio affermando che "per quanto riguarda la staticità del luogo individuato verranno adottate le medesime fondazioni utilizzate per la realizzazione dell'immobile di proprietà del condominio e, comunque, tutte quelle necessarie a garantire la staticità della cabina'', senza, peraltro, presentare un progetto specifico sul punto".

Conclusioni. Alla luce di quanto precede, il T.A.R. ha dichiarato illegittimità degli atti dell'Amministrazione. Tale pronuncia ha, quindi, ritenuto che il valore primario da valutare è il diritto alla salute delle persone, al di là di ogni altro interesse.

Si tratta, infatti, di un diritto fondamentale e, pertanto, inviolabile tutelato sia dalla nostra Costituzione che dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (L'apposizione del contatore di energia elettrica sul muro dell'androne condominiale.)

Sentenza
Scarica TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 febbraio 2014 n. 1360
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