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Installazione degli infissi. Chi si oppone deve provare la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera

Mi faccio installare gli infissi e poi non pago per la mancata realizzazione a regola d'arte.
Avv. Leonarda Colucci 

Nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo l'acquirente non aveva fornito alcuna prova in merito ad un presunto accordo intercorso con la ditta installatrice in base al quale veniva posticipato il pagamento del saldo per la posa in opera delle opere in questione.

Il fatto. Una ditta produttrice ed installatrice di infissi chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace del Tribunale di Benevento, che ingiunge ad una cliente il pagamento del saldo per la fornitura e posa in opera degli infissi. La cliente si oppone al decreto ingiuntivo non contestando l'esistenza del credito, ma solo la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori di posa in opera degli stessi che, in occasione delle prime piogge, avevano determinato infiltrazioni di acqua che provocavano danni al parquet della sua abitazione.

In occasione di tale evento la ditta interveniva per porre in essere interventi che avrebbero evitato ulteriori danni e nella stessa occasione prometteva alla cliente che i lavori sarebbero stati eseguiti nella stagione estiva; la cliente, di conseguenza, rinviava il saldo dei crediti maturati dalla ditta al momento in cui i lavori in questioni sarebbero stati eseguiti.

In considerazione dei danni subiti, però, durante la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, la proprietaria dell'immobile dove sono stati installati gli infissi chiede con domanda riconvenzionale il risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni d'acqua determinate, a suo dire, dalla cattiva posa in opera degli infissi.

La sentenza di primo grado, però, si conclude con il rigetto delle richieste dell'opponente (proprietaria dell'immobile) ritenendo non provati i fatti da questa dedotti.

La sentenza del Tribunale di Benevento. L'acquirente degli infissi decide di impugnare la sentenza di primo grado contestando che tale pronuncia non aveva tenuto in debita considerazione la consulenza tecnica d'ufficio. Malgrado ciò neanche in secondo grado le sue ragioni riescono a trovare accoglimento.

La sentenza del Tribunale di Benevento, infatti, si conclude con la conferma la pronuncia di primo grado che legittimamente aveva preso in considerazione gli accertamenti effettuati dalla CTU poiché le stesse non si riferivano a prove acquisite nel corso dell'istruttoria, ma si riferivano solo a dichiarazioni rese dall'acquirente degli infissi: in base alle quali il consulente tecnico d'ufficio depositava un elaborato peritare privo delle necessarie verifiche tecniche e pertanto inutilizzabili.

Il Giudice di Benevento, ha osservato che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'acquirente degli infissi non aveva fornito alcuna prova in merito ad un presunto accordo intercorso con la ditta installatrice in base al quale veniva posticipato il pagamento del saldo per la posa in opera delle opere in questione.

Da non perdere: Lavori non a regola d'arte, le fatture non bastano per farsi pagare

Sentenza
Scarica Tribunale di Benevento, 14.4.2014 n. 833
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