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Liti condominiali: è competente il foro convenzionale indicato in regolamento

Il carattere esclusivo del forum rei sitae stabilito dalla legge non significa che lo stesso sia anche inderogabile.
Avv. Mariano Acquaviva 

Anche quando si impugna ex art. 1137 c.c. una delibera condominiale riguardante l'approvazione di consuntivi e la ripartizione delle spese, va applicato il foro convenzionale stabilito dal regolamento, anziché quello legale previsto dal codice di procedura civile.

È quanto ha ricordato una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1068 del 14 gennaio 2022), secondo cui, in caso di liti in condominio, è competente il foro convenzionale indicato in regolamento.

La Suprema Corte ha così ribaltato le sentenze di primo e secondo grado, secondo le quali il giudice territorialmente competente sarebbe stato quello del luogo in cui si trovava l'edificio condominiale.

Se l'argomento t'interessa, prosegui nella lettura: analizzeremo meglio la pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata, approfondendo il tema delle liti condominiali e del foro convenzionale indicato nel regolamento.

Foro convenzionale: il caso

Oggetto della controversia era una delibera di approvazione dei consuntivi e dei relativi riparti. In primo e secondo grado, i giudici di merito declinavano la propria competenza, ritenendo dovesse applicarsi l'ordinario criterio del foro esclusivo di cui all'art. 23 c.p.c., escludendo che tale foro fosse stato derogato in favore di quello indicato nel regolamento condominiale.

È appena il caso di ricordare che, ai sensi del succitato art. 23 c.p.c., «per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi».

Insomma: secondo il tribunale e la corte d'appello, il foro convenzionale stabilito dal regolamento non avrebbe potuto derogare al foro esclusivo stabilito dalla legge.

Foro convenzionale stabilito dal regolamento: il ricorso in Cassazione

Della decisione si dolevano gli appellanti, i quali proponeva ricorso in Cassazione ritenendo che il foro convenzionale previsto nel regolamento potesse derogare a quello legale stabilito dall'art. 23 c.p.c.

Nello specifico, i ricorrenti deducevano la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dal regolamento condominiale.

Ai sensi dell'art. 28 c.p.c., «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge».

Per l'art. 29 c.p.c., invece, «L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito».

Secondo i ricorrenti, la legge è chiara nello stabilire che la competenza del forum rei sitae di cui all'art. 23 c.p.c. può essere derogato dalle parti, laddove vi sia un accordo scritto e siano indicate le controversie da devolvere al foro convenzionale.

Le convenzioni tra Comune e condomini sono spesso fonte di liti

Liti condominiali e foro convenzionale: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento (sent. n. 1068 del 14 gennaio 2022), ritiene meritevoli di accoglimento i motivi di ricorsi summenzionati.

Richiamando il proprio precedente orientamento (tra cui, sent. n. 17130 del 25 agosto 2015), la Suprema Corte rammenta che l'art. 23 c.p.c. introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale (cfr. Cass., Sez. Un., 18/09/2006, n. 20076).

Il carattere esclusivo del foro non significa tuttavia che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono infatti stabilite dall'art. 28 c.p.c., e tra di esse non vi rientra il foro per le cause tra condomini.

Il foro ex art. 23 c.p.c. è, quindi, derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto. Nella specie il foro convenzionale è stabilito dal regolamento condominiale per ogni controversia "relativa al presente regolamento".

Oggetto di lite era, come detto, l'impugnazione della deliberazione condominiale riguardante l'approvazione dei consuntivi e i relativi riparti. Secondo la pacifica giurisprudenza del giudice nomofilattico elaborata con riferimento all'art. 28 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 6 - 1, 31/03/2017, n. 8548), va allora affermato che:

«l'accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (art. 1138, comma 1, c.c.)».

Ne consegue che la clausola del regolamento di condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso "relativa" deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell'assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, stante l'errata pronuncia di incompetenza.

Dissenso dalle liti, quali spese non si pagano?

Sentenza
Scarica Cass. 14 gennaio 2022 n.1068
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