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Fasce orarie in cui si possono suonare gli strumenti musicali in condominio.

I limiti alle attività ludiche imposti dal regolamento condominiale.
Ivan Meo 

Spett.le Redazione Condominioweb

Un regolamento condominiale può indicare determinate ore in cui si possono suonare strumenti musicali?

In ambito condominiale, le attività dedite alla attività canore o musicali, possono incontrare il limite delle norme contenute nel regolamento condominiale. Infatti il regolamento di condominio contiene un elenco di divieti di natura eterogenea a carico dei condomini. In generale, le norme possono così suddividersi:

  • norme di comportamento: si riferiscono all'utilizzazione dei beni comuni, queste hanno piena vincolatività quali norme tipicamente regolamentari;
  • norme di godimento ed utilizzo delle proprietà esclusive: sono sorrette da consenso contrattuale e quindi sono in grado di porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari);

All'interno del regolamento condominiale, al fine di disciplinare determinati comportamenti dei singoli condomini, capita spesso di trovare il seguente articolo:


Art. 14 - divieti a carico dei condomini.

È vietato arrecare disturbo agli altri condomini, specie nelle ore di riposo diurno e notturno.

Tra le ore 13 e le ore 15, e tra le ore 23 e le ore 8, qualsiasi rumore o suono, naturale o artificiale, dovrà essere attenuato in modo tale da non arrecare alcun pregiudizio ai vicini.

Gli strumenti musicali potranno essere utilizzati esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore … alle ore … e dalle ore … alle ore ….


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Può anche capitare di trovare alcuni regolamenti che addirittura contengano una normativa ancor più rigorosa di quanto disposto dall'art. 844 cod. civ. e che dispongano un divieto tassativo di svolgere determinate attività.

In tali casi in presenza di una clausola regolamentare disciplinante le immissioni sonore, il giudice sarà chiamato a risolvere la controversia non in base a quanto disposto dall'art 844 cod. civ., bensì sul criterio di valutazione fissato dal regolamento condominiale (Cfr. Cass. 14/11/1978, n. 5241).

Quindi, se ci troviamo di fronte ad una regolamento predisposto dall'originario proprietario, il medesimo vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per quelle clausole che disciplinano il godimento della parti comuni ma anche per quelle che restringono l'uso e i poteri e le facoltà dei singoli condomini all'interno delle loro proprietà esclusive.

Pertanto, nel caso in cui il regolamento disponga un divieto in merito alla realizzazione di determinate attività (scuola di danza, attività musicali ecc.), non occorre accertare se tale immissione sia o meno vietata ai sensi dell'art 844 cod. civ., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono legittimamente imporre delle limitazioni al godimento delle proprietà esclusive ancor più rigorose di quanto prescritto dall'art 844 cod. civ.

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