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Inferriate e caldaia in facciata. Non serve il consenso dell'assemblea condominiale

Legittima l'apposizione perché la solidarietà condominiale e la sicurezza del domicilio sono prevalenti al decoro.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Legittima l'installazione di inferriate alle finestre da parte del singolo condomino senza il previo intervento dell'assemblea nel pieno contemperamento degli interessi. Il Tribunale di Roma afferma che «se si prevede che gli altri condomini non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima perché gli interessi altrui costituiscono l'unico limite al godimento cui hanno diritto i compartecipanti il concorso dei diritti al miglior godimento della cosa comune si risolve non con il criterio della priorità bensì con quello dell'equo contemperamento dei contrapposti interessi».

L'uso della cosa comune Con laprevisione secondo la quale . Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, comma 1, c.c.),il legislatore mira a tutelare l'interesse dei partecipanti estranei alle modifiche a veder tutelato il loro diritto a godere in pari misura del bene comune secondo quella che è la sua destinazione originaria.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo, . l partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso: la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va in particolare intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.

Non si deve infatti dimenticare che i rapporti condominiali sono informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.

Si rammenta inoltre che i limiti cui l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c. - ossia il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto - sono ambedue fondamentali; di conseguenza, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito della menzionata disposizione civilistica (Cass. civ., 15 luglio 1995, n. 7752: nel caso di specie, la proprietaria di un appartamento condominiale aveva installato sul muro comune dell'edificio una tubazione di scarico; in particolare, detta tubazione era stata collocata a pochissima distanza dalla proprietà esclusiva di un'altra condomina e, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, addirittura invadendo la porzione di muro che delimitava, dalla parte del solaio, detta proprietà; inoltre, il tubo di scarico risultava piuttosto ampio e privo di qualsiasi protezione diretta ad evitare dispersione di liquidi in caso di sua rottura, finendo, da un lato, col compromettere sensibilmente la stabilità del muro, di remota costruzione e realizzato con ciottoli e malta pozzolana, e, dall'altro, con l'alterarne la destinazione).

Il caso Nel caso in oggetto, i proprietari di un immobile condominiale convenivano in giudizio un condomino loro vicino per sentirlo condannare, tra le altre cose, alla rimozione delle inferriate apposte sulla loggia di loro proprietà, in quanto innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato e della disposizione regolamentare che subordina all'assenso della compagine assembleare la realizzazione di una tale opera; nonché alla rimozione di una caldaia collocata sul parapetto esterno della loggia, a breve distanza dalle loro finestre, in violazione di altre previsioni del medesimo regolamento condominiale.

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La decisione: l'irrilevanza del richiamo al regolamento Il giudice respinge innanzitutto la prospettazione degli attori che pone a fondamento delle proprie censure la violazione delle previsioni regolamentari: non è stata infatti fornita la prova del carattere contrattuale dell'invocato regolamento, circostanza che avrebbe reso le relative limitazioni opponibili al convenuto.

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Sentenza
Scarica Trib. Roma, sez. V civ., 30 novembre 2016, n. 22231
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