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Spazio comune in comproprietà. L'uso, da parte di uno dei comproprietari, non può essere pregiudicato.

Le opere che impediscono il pari uso della cosa comune da parte dell'altro comproprietario vanno rimosse.
Avv. Leonarda Colucci 

Cosa succede in caso di mancata divisione del bene comune, quanto l'uso può pregiudicare il diritto all'utilizzo dell'altro comproprietario?

Il fatto. Due fratelli abitanti in un edificio composto da due unità abitative condividono uno spazio comune antistante alla propria abitazione, e dal differente utilizzo di tale bene scaturisce un'azione giudiziaria.

L'attore cita in giudizio il suo confinante sostenendo che di essere proprietario di un immobile con annesso spazio pertinenziale confinante, da un lato, con la proprietà di suo fratello.

L'attore sostiene di essere proprietario esclusivo di una parte di tale spazio attraversato da un tubo della rete fognaria avente origine nella proprietà di suo fratello, che causa svariati problemi di manutenzione.

A tal riguardo egli ha puntualizzato di aver autorizzato, provvisoriamente, il fratello all'attraversamento della rete fognaria del suo spazio di proprietà esclusiva in attesa che, in futuro, avrebbe realizzato dei lavori di scavo nelle vicinanze della sua abitazione in occasione dei quali avrebbe provveduto alla rimozione di parte della rete fognaria in questione.

La presenza dei tubi della rete fognaria, secondo l'attore, gli impediva la realizzazione di alcuni lavori finalizzati alla sistemazione dello spazio di proprietà esclusiva: lavori per l'esecuzione dei quali aveva già ottenuto le dovute autorizzazioni.

Il convenuto si costituiva contestando ogni addebito ed avanzando domanda riconvenzionale con la quale ribadiva che suo fratello aveva realizzato alcune opere nello spazio di proprietà comune antistante le loro abitazioni senza chiedere il suo consenso atteso che lo spazio in questione continuava ad essere in comproprietà.

La sentenza. Il Tribunale rileva che, in base agli accertamenti effettuati dalla consulenza tecnica d'ufficio, il terreno antistante l'edificio dove si trovano le abitazioni delle parti in causa è in comproprietà fra gli stessi e la divisione di tale area è avvenuta in base ad una mera divisione di fatto fra i comproprietari.

In base a tale constatazione il giudicante ha rilevato che è assolutamente infondato quanto sostenuto dall'attore che ha affermato di essere proprietario esclusivo dell'area in questione.

In virtù di tale situazione non può trovare accoglimento la domanda dell'attore volta ad ottenere la rimozione dei tubi della rete fognaria di proprietà del convenuto perché

  • l'opera in questione è stata realizzata su un'area in comproprietà fra le parti in causa;
  • ed è stata realizzata di comune accordo fra le stesse.

Il Tribunale di Benevento giunge a conclusioni diverse per quanto concerne la domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto, che ha contestato che l'attore ha realizzato alcune opere (muretto e recinzione) sullo spazio di proprietà comune, che gli impedivano di fatto il pari uso della cosa comune.

A tal riguardo la sentenza ha osservato che in base a quanto sancito dall'articolo 1102 del codice civile il partecipante alla comunione è legittimato ad effettuare modificazioni ed innovazioni alla cosa comune a condizione che le stesse non pregiudichino il pari uso da parte dell'altro comunista e non alterino la destinazione del bene.

Nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'esecuzione delle opere su tale area in comproprietà da parte dell'attore ha di fatto impedito il pari uso all'altro comproprietario, che è stato costretto anche a realizzare un altro accesso per accedere alla propria abitazione.

In base a tali circostanze la sentenza si conclude con il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, e con la condanna dell'attore alla rimozione di quelle opere che impediscono il pari uso della cosa comune da parte dell'altro comproprietario.

Sentenza
Scarica Tribunale di Benevento, n. 977 del 13 marzo 2014
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