Lavori di ristrutturazione a carico del coniuge separato? Non si può procedere col precetto ma è necessario adire il giudice perché accerti l'effettiva insorgenza dell'obbligo di pagamento
Il fatto storico. La presente vicenda giudiziaria prende le mosse da una storia d'amore finita nelle aule di tribunale. Nulla di nuovo, fin qui. Tra le disposizioni della sentenza di separazione personale tra le parti, vi era anche quella relativa all'immobile, di proprietà dell'uomo, che veniva assegnato alla ex moglie.
La sentenza di separazione, poi, addebitava alla donna solo le spese ordinarie e le utenze della abitazione mentre rimanevano a carico dell'ex marito, quale titolare dell'immobile, le spese straordinarie.
Fatto sta che la assegnataria della abitazione provvedeva a far eseguire dei lavori di ristrutturazione lamentando, solo successivamente, la mancata partecipazione alle spese dovute dall'ex coniuge.
Procedeva, così, esecutivamente sulla base della sentenza di separazione, mediante notifica di precetto e di pignoramento.
Avverso l'atto di pignoramento si opponeva l'ex coniuge chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, di dichiarare la nullità oppure la inefficacia oppure la invalidità del procedimento esecutivo per mancanza del titolo.
L'opponente rilevava, infatti, che se anche le spese straordinarie fossero state poste a suo carico, la sentenza di separazione costituiva titolo esecutivo solo per l'assegno di mantenimento e per le spese ordinarie mentre per quelle straordinarie, essendo indeterminate nel loro ammontare, occorreva che venissero accertate in un separato giudizio.
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