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Lavori condominiali. Si paga direttamente all'amministratore

Il condomino non può pagare i lavori di manutenzione direttamente all'impresa incaricata.
Avv. Maurizio Tarantino 

Il condomino non può pagare la sua parte direttamente all'impresa in quanto l'unico soggetto referente per il saldo del condominio è l'amministratore.

In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese condominiali, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori.

Il singolo condomino, pertanto, non può ritardare il pagamento delle rate di spesa di propria competenza in attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, giacché questo altererebbe la gestione complessiva del condominio, dovendo, invero, adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo.

Così si è pronunciato il Tribunale di Pordenone nella sentenza n. 823 del 18 novembre 2015, ove è stato precisato che l'unico soggetto referente per i pagamenti dei debiti del condominio è l'amministratore e in caso di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da una ditta, il singolo condomino non può eseguire il pagamento della sua parte direttamente nelle mani del creditore; se ciò avviene egli rimane comunque debitore nei confronti del condominio.

Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione spiegava formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Pordenone, a richiesta del Condominio, avente ad oggetto spese condominiali ordinarie e straordinarie non pagate.

Nel merito, l'opponente sosteneva che il credito vantato dal Condominio si era estinto avendo egli pagato quanto di sua spettanza direttamente all'impresa appaltatrice e produceva a tal fine una dichiarazione di quietanza (in copia fotostatica) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa predetta.

Costituendosi in giudizio, il condominio opposto, contestava in toto tutte le pretese dell'opponente; nel merito, evidenziava che il pagamento non era stato autorizzato e che pertanto il debito non era stato estinto.

Il Giudice di Pace adito, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la predetta sentenza, il condomino proponeva appello; in particolare, censurava la sentenza appellata per l'erroneità delle decisioni istruttorie del Giudice di Pace per non aver ammesso le prove da egli dedotte dirette a provare l'avvenuta dazione all'appaltatrice, nonché l'erronea valutazione del verbale dell'assemblea condominiale da cui si desumeva che tale pagamento era stato autorizzato.

Orbene, preliminarmente, in merito alla sentenza in commento, si evidenzia che il tema centrale oggetto della presente impugnazione è se il singolo condomino sia o meno legittimato ad effettuare il pagamento delle somme dovute al condominio direttamente al terzo creditore.

A tal proposito, il giudice dell'opposizione, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, ha meglio precisato che il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti.

Ne consegue cheil condomino non può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione i condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. (In tal senso Cass. Sent. n. 2049/2013 e Cass. Ord. n. 3636 del 17.02.2014).

Per quanto attiene all'altra censura (verbale di assemblea) si desume che l'amministratore non avrebbe messo in dubbio la circostanza dell'avvenuto pagamento; ma, che, tuttavia, il predetto verbale nulla prova, posto che ciò di cui si controverte non è la prova dell'avvenuto pagamento quanto piuttosto se il singolo condomino possa contravvenire alla regola secondo cui l'unico soggetto referente per i pagamenti dei debiti del condominio è l'amministratore.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Pordenone ha correttamente rigettato l'impugnazione del condomino con conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Pordenone n. 823 del 18 novembre 2015
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