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Assemblee condominiali nella sala parrocchiale

L'assemblea di condominio può svolgersi nella sala parrochiale?
Avv. Alessandro Gallucci 

Ci scrive un nostro lettore riguardo al luogo di svolgimento delle assemblee condominiali:

Sono da poco tempo proprietario di un appartamento in condominio. Di recente l'amministratore mi ha inviato un avviso di convocazione per l'assemblea che verrà "celebrate" nei locali interni della parrocchia vicino casa; pare sia una prassi ormai di anni in quanto il locale è grande e prossimo all'edificio.

Sono nuovo e non vorrei entrare in rotta di collisione con gli altri condòmini, tuttavia essendo ateo trovo ingiusto che mi si obblighi ad entrare in strutture della curia, e nondimeno a pagarne il servizio. Posso fare qualcosa?

Volendo rispondere icasticamente ci dovremmo limitare a dire: “Ci metta una croce sopra, non può far molto”. Pare utile, però, motivare questa presa di posizione.

Luogo di svolgimento dell'assemblea

Dove può oppure dove deve svolgersi l'assemblea di condominio?

In primo luogo ciò che conta è il contenuto dell'eventuale regolamento: com'è noto il regolamento è obbligatorio superati i dieci condòmini. In esso possono essere contenute norme disciplinanti lo svolgimento dell'assemblea, ivi compresi i luoghi in cui deve tenersi la riunione.

In assenza di indicazioni regolamentari, tutti i luoghi sono leciti.

La giurisprudenza che si è pronunciata in merito ha, comunque, delimitato il luogo al comune in cui è ubicato l'immobile condominiale (App. di Firenze 6 settembre 2005 n. 1249; Trib. di Treviso 29 giugno 2016).

Invalida la delibera se emessa da un'assemblea convocata in una città diversa da quella in cui sorge il condominio

Si tratta, ad avviso dello scrivente, di una conclusione contestabile allorquando per esigenze specificamente riconducibili al singolo condominio possa considerarsi comunque preferibile una riunione in un comune differente.

Quante volte succede che frazioni di un comune siano più vicine ad altro comune piuttosto che al loro capoluogo? Davvero in questi casi può considerarsi illegittima la delibera susseguente lo svolgimento di un'assemblea in comune diverso da quello di ubicazione dell'immobile? Lo stesso può dirsi per i così detti condòmini estivi, laddove tutti i condòmini o larga parte di essi vivano in altra città più facilmente raggiungibile.

Locali per lo svolgimento dell'assemblea

Data questa premessa sulla ubicazione, il resto riguarda, si ripete, in assenza di indicazione regolamentari, l'opportunità per prassi o di volta in volta individuabile. Quella dell'uso dei locali parrocchiali è un'ipotesi ricorrente; sovente l'ufficio dell'amministratore non è idoneo a ospitare un gran numero di condòmini, oppure più semplicemente sono i condòmini ad aver fornito quella indicazione (oralmente o con delibera, in tal caso equiparabile al regolamento).

Le sale parrocchiali, poi, molto spesso hanno un costo più basso rispetto ad altri simili luoghi. Né il condomino può avanzare lesioni dei propri diritti rispetto all'esercizio del culto: non gli si stanno imponendo sacramenti.

Stando così le cose, con buona pace dei contrari, la prassi di tenere le riunioni nei locali parrocchiali, entro i limiti sopra indicati, è perfettamente lecita e può essere eventualmente mutata o comunque se ne può domandare il cambiamento, senza però poterlo imporre.

Il costo della sala, infine, dev'essere ripartito tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà (nel caso di riunioni di condominio parziale, solamente tra gli interessati).

Ripartizione della spesa per l'affitto della sala riunioni

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