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L'amministratore è obbligato al passaggio di consegne anche se dopo la revoca (giudiziale) è stato confermato

L'amministratore revocato e poi confermato è obbligato a consegnare i documenti,
Avv. Dolce Rosario 

La condanna definitiva ad un reato penale di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c. comporta la decadenza automatica dell'amministratore (da tutti i condòmini amministrati)

Il principio. L'amministratore revocato e poi confermato, da parte dell'assemblea del condominio, è tenuto a consegnare la cassa e i documenti se nelle more dei due “atti sostanziali” questi è stato sostituito da altro mandatario, soprattutto se di nomina giudiziale.

In ogni caso, la conferma assembleare, deliberata successivamente, non sarebbe efficace se l'amministratore abbia subito delle condanne definitive per violazione dell'art. 2, comma 1 e 1 bis, L. n. 638 del 1983, stante quanto disposto dalla novella introdotta dalla L. n. 220 del 2012 introduttiva dell'art. 71 bis disp.att.c.c.,

Tutto ciò in sintesi è quanto ha stabilito il Tribunale di Sciacca con la Sentenza del 16 giugno 2014.

IL caso. Un amministratore di nomina giudiziale ricorreva in via d'urgenza in Tribunale affinché venisse ordinato all'amministratore “uscente” di curare il “passaggio di consegne”.

Questi, costituendosi in giudizio, contrapponeva di essere rimasto in carica, dopo la prima revoca, a titolo di prorogatio imperi. Affermava di essere legittimato a continuare nella gestione del condominio in forza di una recente delibera assembleare, rispetto la quale l'amministratore giudiziale nulla aveva disposto, nelle more di convocazione, in termini di annullamento (così da riconoscerne il rilievo per comportamento concludente).

Infine, precisava che la disposta nomina dell'amministratore giudiziale fosse oggetto di gravame presso il Giudice di appello, da cui la relativa inefficacia.

L'Ordinanza.

Il Tribunale Sciacca, con ordinanza del 16 giugno 2014, ha accolto il ricorso cautelare ritenendolo sussistente dei presupposti di legge. Sotto il profilo del fumus boni iuris, ha segnatamente disatteso le difese di parte resistente, evidenziando, tra l'altro, che a suo carico erano state emesse due condanne definitive per violazione dell'art. 2, comma 1 e 1 bis, L. n. 638 del 1983 e che siffatte condanne rappresentavano, alla luce della novella introdotta dalla L. n. 220 del 2012 introduttiva dell'art. 71 bis disp.att.c.c., una causa ostativa allo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio.

Sotto il profilo del periculum in mora, il Giudice di merito ha rilevato la sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile in ragione della circostanza per cui, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, si sarebbe potuta pregiudicare la gestione del condominio a causa di un'inevitabile incertezza dei rapporti giuridici ad esso relativi, sì da non essere in grado di ricostruire la situazione economico finanziaria e, quindi, di redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo di spesa per la gestione futura ed esponendolo al rischio di azioni risarcitorie di terzi.

Conclusione. La vicenda fattuale appena narrata dimostra come il “passaggio di consegne” tra amministratori di condominio costituisca il “momento” principale della gestione condominiale (principio e fine).

Molti professionisti tendono ad minimizzarne la portata e gli effetti (anche per le vicissitudine soggettive che vi fanno da corollario: tensioni, rancori, ecc..).

In realtà - come appurato dal caso in commento - le responsabilità che discendono in capo all'amministratore (uscente) sono molteplici nel caso in cui ometta di provvedervi.

In ogni caso, tale condotta appare sempre ingiustificabile,anche e soprattutto nel caso in cui questi sia stato dapprima revocato dal Tribunale e poi rinominato dall'assemblea condominiale, trattandosi di fattispecie appena normata dall'art. 1129 cod. civ. (“… l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”); a maggior ragione se lo stesso risulta condannato in via definitiva ad uno dei reati contemplati dalla lettera b dell' art. 71 bis disp.att.c.c. (“In tale evenienza, ciascun condòmino può convocare senza formalità assemblea per la nomina del nuovo amministratore”)

Da non perdere: Come tutelarsi da un possibile amministratore truffaldino.

Sentenza
Scarica Tribunale Sciacca, civile Sentenza 16 giugno 2014
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