La vicenda. L'ex amministratore di uno stabile conveniva in giudizio il condominio al fine di ottenere la restituzione di quanto anticipato.
I condomini contestavano la richiesta attorea, sostenendo che l'amministratore fosse debitore del condominio e non viceversa.
Il giudice di merito ordinava una CTU contabile al fine di dirimere la questione, stante la sua natura meramente documentale.
Le risultanze della consulenza tecnica sulla situazione contabile del condominio corroborano la posizione dell'attore e il Tribunale di Roma condanna il convenuto alla corresponsione della somma richiesta (oltre 12 mila euro) in favore dell'amministratore, oltre alle spese di lite e della consulenza medesima. Analizziamo, ora, gli aspetti giuridici della vicenda.
Obbligo del conto corrente specifico del condominio.L'art. 1129 c. 7 c.c. dispone che l'amministratore debba far transitare le somme ricevute dai condomini o dai terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Inoltre, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di estrarre copia della rendicontazione.
In altre parole, i condomini hanno titolo per controllare gli estratti conto e i saldi mensili.
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