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Per la revisione parziale del classamento è necessaria una rigorosa motivazione

Gli avvisi di accertamento contenenti la revisione classamento ex art. 1 co. 335, L. n. 311/2004, devono rispettare con rigore il requisito della motivazione degli atti tributari.
Avv. Valentina A. Papanice 

In cassazione la revisione del classamento nel comune di Lecce

Giunge in cassazione la vicenda, tutta leccese in questo caso, relativa alle contestazione della revisione dei classamenti avviati dall'Agenzia delle Entrate a fine 2012. In grado di legittimità la Corte di Cassazione conferma l'orientamento espresso dai giudici in primo ed in secondo grado: la motivazione degli atti notificati ai ricorrenti non era sufficiente. Entriamo nel dettaglio.

Revisione dei classamenti nel comune di Lecce

Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, i cittadini leccesi si sono visti recapitare avvisi di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita delle unità immobiliari di loro proprietà.

Gli avvisi contenevano in tutti i casi un passaggio alla classe superiore e riportavano in ciclostile tutti la stessa motivazione, la quale faceva generico richiamo ad un aumento del valore conseguito negli anni dalle intere microzone coinvolte (2 microzone, nelle quali era ripartito il centro urbano della città).

Da un punto di vista normativo la motivazione addotta era il riferimento all'art. 1 co. 335, L. n. 311/2004.

Contro quegli avvisi furono proposti moltissimi ricorsi che diedero un bel da fare a tutti gli operatori del processo tributario: avvocati, giudici e cancellieri, ma anche gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Gli esiti dei giudizi tributari, sia in primo che in secondo grado sono stati fino ad oggi tutti positivi; diciamo fino ad oggi, perché la fase del secondo grado innanzi alla commissione tributaria regionale per alcuni deve ancora completarsi.

Revisione parziale del classamento, la norma di cui all'art. 1 co. 335, L. n. 311/2004

Da un punto di vista normativo, il riferimento che secondo l'atto fondava l'azione dell'Agenzia delle Entrate era era quello di cui all'art. 1 co. 335, L. n. 311/2004, secondo cui "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339.

L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima."

La norma ha superato il vaglio costituzionale

Di recente la norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: con sentenza n. 249/2017 la Corte Costituzionale ha infatti affermato la legittimità costituzionale della norma.

Quanto al requisito della motivazione dell'atto, la sentenza ha affermato però che "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento".

Per la revisione dei classamenti gli atti devono essere rigorosamente motivati

Oggi, infine, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16629/2018 - pronunciandosi su uno dei primi ricorsi proposti in grado di legittimità - afferma che gli atti in questione devono essere adeguatamente e non genericamente motivati.

In materia tributaria l'obbligo di motivazione degli atti è previsto dall'art. 7, L. 212/1990 ("Lo statuto dei diritti del contribuente"), per il quale, per quanto qui interessa: "1.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

...

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria."

L'art. 3, L. n. 241/1990 è quello che invece prescrive l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi in genere.

Afferma la Corte di Cassazione che il procedimento per la revisione parziale del classamento (di cui all'art. 1, co. 335 cit.) è soggetto alle stesse norme per la revisione dei singoli classamenti di cui all'art. 9, D.P.R. n. 138/1998 (essendo da questo diversamente disciplinato solo in relazione al diverso presupposto fattuale, quello dello scostamento tra i valori medi della zona e l'insieme delle altre microzone), sicché la sua attuazione è sottratta alla piena discrezionalità dell'Amministrazione pubblica.

Che, conseguentemente, non può bastare, a sorreggere congruamente la motivazione dell'atto, il solo riferimento allo scostamento tra i valori indicati dalla norma e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del procedimento di riclassamento, tranne se questi non consentano di individuare gli elementi che in concreto (ad es. qualità urbana del contesto, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato). La sentenza richiama i precedenti di cui alle sentenze n. 22900/2017 e n. 3156/2015.

Tali due sentenze in particolare hanno rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una decisione emessa a favore di contribuenti che avevano impugnato il riclassamento effettuato ex art. 1, co. 335, cit. nel comune di Bologna, il primo e nel comune di Ferrara, il secondo.

Come sottolinea l'ordinanza, a tali conclusioni perviene anche in virtù di quanto statuito dalla Corte Costituzionale (v. sopra) in merito alla motivazione dell'atto de quo.

Ricordiamo che il classamento in questione non è stato una particolarità del solo comune di Lecce, essendo stato attuato in vari altri comuni italiani (quali ad es. quelli di Roma, Milano, Napoli e Bari).

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