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Omessa informativa e responsabilità dell'amministratore. Quali conseguenze?

La responsabilità dell'amministratore a titolo di “omessa informativa”.
Avv. Dolce Rosario 

Se l'amministratore omette di informare il condominio sulla notifica di atti giudiziari corre il rischio di essere condannato per il danno emergente e per quello relativo alla perdita di chance?

Il principio. Con sentenza emessa in data 08 maggio 2014, il Tribunale di Milano statuisce che qualora l'amministratore di condominio ometta di informare i condomini della notificazione di un decreto ingiuntivo ai danni del condominio così come del titolo esecutivo formatosi a seguito della mancata opposizione e della procedura esecutiva intrapresa, è responsabile per violazione degli obblighi di informativa a norma dell'art.1131 co. 3 c.c..

Detta violazione, oltre che essere idonea a fondare la revoca dell'amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 1129 c.c. e dell'art. 1131 , ultimo comma, c.c., lo espone all'obbligo di risarcire i danni derivanti da tale condotta omissiva.

Il caso. Tizio ha convenuto in giudizio l'amministratore del Condominio di Via Caio e, sull''allegazione della responsabilità contrattuale di quest'ultimo per:

  1. non avere notiziato il condominio della notificazione di un decreto ingiuntivo (con il quale il Tribunale di Como, adito dall'impresa appaltatrice, aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 100.000, oltre interessi e spese legali);
  2. non avere proposto opposizione avverso tale decreto;
  3. non avere avvertito il condominio del titolo esecutivo formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto e dell'azione esecutiva minacciata con la notifica dell'atto di precetto (essendo stato avvertito il condominio soltanto a seguito dell'atto di pignoramento presso terzi del conto corrente condominiale),ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00 ovvero di quella diversa di giustizia.

La Sentenza.

Il Giudice milanese, sulla scorta degli atti del giudizio, ha riconosciuto la responsabilità dell'amministratore a titolo di "omessa informativa".

Le conseguenze di tale comportamento - riferisce il Decidete - si sono riflesse direttamente nella sfera patrimoniale del Condominio, il quale è stato privato della facoltà di resistere alla pretesa avanzata dall'impresa appaltatrice, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Non solo.

Lo stesso condominio è stato poi gravato delle ulteriori spese del processo esecutivo e degli interessi conseguenti al ritardo nel pagamento del debito.

Orbene e con indipendenza da ogni valutazione circa le prospettive di successo di un'eventuale causa di opposizione a decreto ingiuntivo -soggiunge il Giudice milanese- è indubbio che la tempestiva comunicazione al condominio del titolo esecutivo formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe consentito a quest'ultimo di provvedere al pagamento, così evitando i costi della procedura esecutiva ed gli ulteriori interessi maturati sul capitale in data successiva all'emissione del decreto, attesa la capienza del conto corrente condominiale (come dimostrato dall'atto di pignoramento presso terzi). (Da non perdere Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?)

Sotto altro e diverso profilo, il condominio ha subito un danno da perdita di chance. Ed invero,ove la citata compagine avesse fatto per tempo opposizione – per come si riferisce in Sentenza - avrebbe risparmiato circa 17.000 euro a fronte di opere eseguire non a regola d'arte e riconosciute, come tali (nelle more stragiudiziali), dallo stesso appaltatore.

Per contro, non sono stati riconosciuti in favore della condominio (o meglio del condomino ricorrente) i danni conseguenti al blocco del conto corrente condominiale, siccome -a quanto pare - non è stata fornita prova in giudizio della capienza del conto corrente condominiale in relazione al pagamento somme pretese dalla società appaltatrice (da cui la mancata imputabilità del danno alla condotta omissiva dell'amministratore di condominio).

In conclusione. L'omessa informativa in esame è costata cara all'amministratore in questione -o meglio alla propria compagnia di assicurazione, citata in giudizio per la manleva del caso -, attesa la condanna subita sia alle spese emergenti (interessi di mora e spese del decreto non opposto) che al maggior danno discendente da perdita di chance processuale (differenziale tra quanto indicato nel titolo esecutivo e quanto sarebbe stato, più che possibilmente, riconosciuto alla società appaltatrice in caso di "accoglimento" della opposizione del condominio).

Sentenza
Scarica Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 8 maggio 2014, n. 5931
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