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Costruzione, il termine per la denuncia dei vizi decorre dal momento della loro conoscenza

La responsabilità biennale dell'appaltatore verso il committente nel caso di difformità o vizi dell'opera: tempistica per la denunzia di vizi e difformità.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'appalto, recita l'art. 1655 c.c., "è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".

Gestione a proprio rischio, ossia tra le altre cose, impegno a realizzare l'opera secondo la buona regola dell'arte ed assunzione di responsabilità verso il committente nel caso di difformità o vizi dell'opera.

La legge prevede due distinte ipotesi di responsabilità dell'appaltatore:

  • quella decennale per gravi difetti e/o pericolo di rovina, regolata dall'art. 1669 c.c.;
  • quella biennale per difformità e vizi rispetto a quanto pattuito ai sensi dell'art. 1667 c.c.

Che cosa deve intendersi con questi ultimi due termini?

Secondo autorevole dottrina, "per difformità deve intendersi una discordanza dell'opera dalle prescrizioni contrattuali, mentre i vizi sono la mancanza di modalità e qualità che, anche se non espressamente pattuiti, devono comunque considerarsi inerenti all'opera secondo le regole dell'arte e la normalità delle cose" (così Caringella - De Marzo, Manuale di diritto civile - il contratto - Giuffrè, 2007).

La legge, inoltre, prevede una specifica tempistica per la denunzia di vizi e difformità all'appaltatore e per la conseguente azione giudiziale.

(La denuncia dei difetti delle opere nel contratto d'appalto decorre dalla data in cui il committente né ha conoscenza.)

Ai sensi del secondo terzo comma dell'art. 1667 c.c.:

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Il successivo articolo 1668 c.c. elenca i rimedi azionabili dal committente nel caso di vizi e difformità, ossia:

  • eliminazione delle suddette problematiche;
  • riduzione del prezzo;
  • risoluzione del contratto ma solamente se vizi e difformità dell'opera dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.

E se i vizi sono occulti? Secondo la Corte di Cassazione "qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.

Conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. in argomento Cass. 19 agosto 2009, n. 18402)" (Cass. 22 novembre 2013, n. 26233).

Il tutto sempre nel rispetto del termine biennale che decorre dalla consegna dell'opera.

E fin qui sembra tutto chiaro.

Il fatto che suona strano rispetto a quanto detto in altre circostanze dalla stessa Corte di Cassazione, riguarda il momento al quale far risalire la conoscenza del vizio.
Nel caso di specie il condominio che aveva fatto causa per delle difformità dell'opera era stato dichiarato decaduto dal diritto di proporla perché aveva agito tardivamente.

Decadenza confermata dalla Cassazione che, confermando la decisione del giudice d'appello, ha considerato legittimo far risalire la conoscenza dei vizi da parte del committente a determinate delibere assembleari.

(Denuncia dei gravi difetti e decadenza dall'azione legale, il conteggio dei termini)

In relazione ai gravi difetti ex art. 1669 c.c., tuttavia, è stato affermato più volte che il termine decadenziale "decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera" (cfr. Cass. 9 dicembre 2013 n. 27433), ricollegando - in questo caso ma anche in altri - tale conoscenza all'espletamento di una consulenza tecnica.

Come dire: due azioni diverse possono portare a due elementi cognitivi differenti? Non proprio. Sempre nella sentenza appena citata, ma anche negli altri precedenti simili, la Cassazione ha specificato che "l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto" (cfr. Cass. 9 dicembre 2013 n. 27433).

In buona sostanza mentre in un caso sono state considerate momenti di conoscenza del vizio quelli in cui s'è preso conoscenza del responso di un tecnico, in quello risolto con la sentenza n. 26233, è stato ritenuto sufficiente il contenuto di una delibera assembleare (che potrebbe anche essere fondato sul parere di un tecnico, ma ciò non è possibile desumerlo dalla sentenza).

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