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La polizza infortuni domestici ed effetti protettivi con le parti comuni condominiali

La polizza infortuni domestici ed i suoi effetti protettivi anche alle aree comuni all'interno del Condominio.
Avv. Samantha Mendicino - Avvocato del Foro di Cosenza 

Sono davvero pochi gli italiani che conoscono la normativa che ha introdotto la 'polizza infortuni domestici' e, meno ancora, la sua particolarità di estendere gli effetti protettivi anche alle aree comuni all'interno del Condominio.

Per poter comprendere di cosa si sta parlando e, soprattutto, dei suindicati effetti estensivi in ambito condominiale è necessario partire dai concetti basilari, dagli scopi della normativa e dai suoi sviluppi sul campo.

Era il 1999 quando veniva introdotta per la prima volta in Europa la questione afferente alla necessità di una assicurazione contro gli infortuni domestici, da stipulare in favore di casalinghe e/o casalinghi o, ancora, dei studenti cd. 'fuori casa' che si prendevano cura dell'immobile in cui abitavano nonchè dei titolari di pensione che non avevano superato gli anni 65 di età e così via seguendo l'elenco della normativa.

Ed era così che approdava in Italia la L. n. 493/1999contenente 'Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici' accompagnata dai decreti ministeriali del 2001 per la relativa attuazione.

Si trattava (ed ancora oggi si tratta) di una disciplina con finalità di prevenzione e di risarcimento a favore di chi, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, all'interno delle nostre abitazioni dedica il proprio tempo a svolgere le tipiche attività di lavoro domestico in favore dei componenti della propria famiglia e/o della casa.

Non tutti sanno che si tratta di una polizza obbligatoria gestita dall'INAIL che dà diritto ad essere risarciti, in caso di infortunio. Il costo del premio annuale? Solo € 12,91 per l'anno corrente, da versarsi entro e non oltre il 31/01/2018, ma è prevista la gratuità dell'iscrizione laddove, per l'anno 2017, il reddito familiare non sia stato superiore ad € 9.296,22.

Una protezione necessitata. Tutto parte da specifici studi statistici che hanno dimostrato come gli incidenti domestici -anche in Italia- siano migliaia ogni anno.

Ed è quasi superfluo dire, comunque, che anziani, donne e bambini sono risultati i soggetti maggiormente a rischio.

Dunque, seguendo un ordine decrescente di gravità: cadute, urti, tagli ed ustioni arrivano ad essere tra i primi motivi di lesione (e -strano ma vero- anche di decesso) a danno di chi passa tra le mura domestiche molte ore al giorno. Tendenzialmente, in questo modo lo stato italiano (sulla scia europea) ha riconosciuto, tentandone la tutela, il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

La mera disattenzione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito.

Non è la polizza della cuccagna. L'irrisorietà del premio assicurativo e la natura obbligatoria della polizza potrebbe portare qualcuno poco onesto a tentare azioni speculative, un po' per come capita con le R.C.A. Ma non si scherza con questa forma di prevenzione.

In realtà, la liquidazione dell'indennità avviene solo ed esclusivamente se il leso ha pagato il premio o se ne era esentato (perché in sua vece paga lo stato italiano) ma anche dopo che una Commissione Medica dell'INAIL, appositamente nominata, ha vagliato ed appurato la verificazione, a seguito di un evento traumatico rientrante in polizza, di una invalidità pari ad almeno il 27%.

Dunque, c'è ben poco da 'sperare' di poter 'sfruttare' questa polizza e, semmai, c'è l'opposto desiderio di non aver mai la necessità di dover beneficiare di questa forma di indennizzo.

Inoltre, a fronte di una acclarata e grave invalidità del 27%, il leso ha diritto ad una prestazione consistente in una rendita mensile pari ad € 186,18.

Rendita per inabilità permanente -esente da oneri fiscali- che, ovviamente, aumenta gradualmente sino alla invalidità meno piacevole del 100%.

Va da sé che, in considerazione delle particolari finalità della assicurazione in parola e della specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e/o dei componenti del nucleo familiare.

Scivola dalle scale sui resti di un sacchetto d'immondizia, nessuna responsabilità del condominio.

Quali gli eventi traumatici coperti da polizza ed il concetto di 'lavoro domestico'. Occorre prestare attenzione a quelli che l'INAIL definisce giuridicamente 'casi di infortunio indennizzabili' e questo perché non tutti gli eventi traumatici che si verificano in casa (o negli spazi comuni dello stabile condominiale) danno diritto alla liquidazione della prestazione.

Rientrano tra i casi tutelati da questa polizza le lesioni derivate da attività finalizzate alla cura della famiglia o dipendenti da interventi di piccola manutenzione domestica, come il bricolage, il fai da te e le riparazioni casalinghe non complicate, e che determinano una invalidità permanente del 27% (o superiori).

Ad esempio, anche le lesioni causate in occasione della cura degli animali domestici sono coperte dalla normativa perché rientranti nel concetto di 'cura domestica'.

Ai fini della normativa de qua si intende per 'lavoro svolto in ambito domestico' l'insieme delle attività prestate nelle abitazioni da chi ivi risiede, senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico.

E si considera che il detto lavoro in ambito domestico sia svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Quali i luoghi tutelati dalla polizza, il concetto di 'ambito domestico' e gli spazi comuni. Ed è a questo punto che entra in gioco il rapporto 'proprietà privata/condominio'.

Partiamo dal presupposto che la elevata percentuale di traumi domestici non ha nulla da invidiare alla altrettanto importante casistica di incidenti condominiali derivanti da beni comuni come il cancello comune, l'impianto elettrico, l'ascensore, l'insidia e/o trabocchetto presenti per le scale condominiali ecc. Nel capo III, all'art. 6 della normativa in parola si legge che: 'per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali'.

Dunque, se è vero che i luoghi coperti dalla assicurazione infortuni domestici coincidono tendenzialmente con la privata abitazione ove risiedono l'assicurato e la propria famiglia nonché con tutte le relative pertinenze, come i balconi, le soffitte, il giardino, la cantina od il garage; è altrettanto vero che per espressa disposizione della normativa de qua rientrano nella copertura di polizza anche le parti comuni dello stabile ove è sito l'immobile come le già citate scale condominiali, le terrazze, il lastrico solare, il tetto, l'androne, il porticato esistente tra due scale ecc.Quindi, se il condominio non è assicurato per tali eventi, e questo capita ahi noi molto spesso, questa forma di prevenzione rientra tra le 'precauzioni a basso costo' a cui si può ricorrere.

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