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La terrazza copre alcuni appartamenti di edifici distinti? I lavori spettano al “supercondominio parziale”.

Infiltrazioni d'acqua negli appartamenti siti nei due palazzi: chi paga?
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Se la terrazza copre in maggior parte un edificio e per altra piccola porzione anche un altro fabbricato, ed entrambi i palazzi sono costituiti in condominii distinti, è configurabile una situazione di “supercondominio parziale”.

Ne consegue che i lavori necessari scongiurare il pericolo di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti siti nei due palazzi spettano al supercondominio, in personale del suo legale rappresentante.

È quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale di Catania pubblicata il 25 febbraio 2017.nell'ambito di un ricorso per denuncia di danno temuto. Spetta all'avvocato, nominato curatore generale ex art. 65 disp. att. c.c., quale rappresentante del supercondominio parziale nel giudizio cautelare tra le parti, disporre gli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio per evitare le infiltrazioni negli appartamenti sottostanti.

Per il giudice siciliano,non solo il condominio ma anche il supercondominio può essere parziale. Ad esempio quando, come nel caso di specie, la terrazza esclusiva copra appartamenti di due palazzi distinti, fungendo dunque da copertura per gli appartamenti di entrambi gli edifici.Infatti, il condominio parziale sussiste ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio, in condominio.

In tal caso, la contitolarità del bene comune (e gli interventi e le relative spese per la conservazione e manutenzione) spettano soltanto a quei condomini che usufruiscono del bene.

Le obbligazioni condominiali sono soggette al regime della parziarietà e non al regime della solidarietà

Il fatto – Il proprietario di un appartamento in condominio proponeva domanda di danno temuto in relazione al pericolo d'infiltrazioni d'acqua provenienti dalla soprastante terrazza di copertura di proprietà esclusiva di due condomini.

Nel corso della CTU ordinata dal giudice, veniva appurato che la terrazza in questione serviva per la maggior parte da copertura a porzioni di immobili comprese nel condominio del ricorrente e, per minor parte, copriva un vano dell'immobile appartenente ad un edificio distinto, anch'esso costituito in condominio, a cui si accede da altro civico.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Catania del 25 febbraio 2017
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