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Se il conduttore chiede danni per le infiltrazioni si applica la mediazione. Una sentenza inedita

Infiltrazioni d'acqua e richiesta danni al locatore. Si passa prima per la mediazione.
Avv. Maurizio Tarantino 

Scatta la mediazione civile anche per il condominio dopo l'azione per il risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua promossa dal conduttore dell'immobile.

“Deve essere demandata la mediazione nei confronti del condominio per evitare che la separazione delle cause e consentire l'utile espletamento della procedura stragiudiziale nell'ambito della controversia aperta dal conduttore in locazione dell'immobile commerciale che ha convenuto in giudizio il locatore e il condominio dopo le infiltrazioni d'acqua nei locali per ottenere il risarcimento danni e la risoluzione del contratto per inadempimento”.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Verona con l'ordinanza del 6 ottobre 2016 in materia di mediazione.

I fatti di causa. Tizio (imprenditore commerciale e conduttore), conveniva in giudizio Caio (locatore) e il proprio Condominio per le infiltrazioni d'acqua verificatosi nel proprio immobile condotto in locazione ad uso commerciale. Pertanto chiedeva al giudice adito la risoluzione del contratto (per inadempimento del locatore) e il risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto per inadempimento del locatore.

Tale rimedio (artt. 1453 e ss. del codice civile) si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie espressamente indicate dal codice.

In caso di vizi dell'immobile locato, pur se conosciuti dal conduttore al momento della conclusione del contratto, si configura, in capo a quest'ultimo, il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente diritto al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., qualora parte locatrice abbia assunto lo specifico obbligo di intervenire e provvedere alle necessarie riparazioni per la conservazione della cosa all'uso convenuto (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 06/03/2012 n° 3454).

Inoltre, per quanto concerne la risoluzione del contratto si osserva che costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c., "quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione" (cfr. Cass. 6 marzo 1995 n. 2605)

La responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Verona ordinanza del 6 ottobre 2016
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