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Impugnazione di una delibera assembleare. Non sono valide le foto senza data e in bianco e nero come prova.

Valida la delibera che dispone il pagamento delle spese al solo proprietario esclusivo: per l'impugnazione non sono valide le sole foto in bianco e.
Avv. Leonarda Colucci 

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di un condomino che, per l'impugnazione di una delibera assembleare che aveva posto a suo carico le spese per delle parti comuni dell'edificio contrariamente al principio sancito dall'art. 1123 del codice civile, ha preteso di dimostrare la validità delle sue pretese allegando al ricorso alcune foto in bianco e nero prive di data dalle quali non era possibile evincere né il dato oggettivo ( consistenza e tipologia dei lavori effettuati) né quello temporale (Tribunale di Roma, V sez. civ., 24.12.2015 n. 25654).

Prima di soffermarsi sui fatti di causa è bene precisare alcuni aspetti in ordine alla ripartizione delle spese condominiali alla luce del principio sancito dall'art. 1123 del codice civile secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni vengono deliberate dalla maggioranza e sono a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno salvo diversa pattuizione.

Il fatto.

Un condomino impugna una delibera assembleare adottata dal condominio nella parte in cui pone a suo carico le spese per il risanamento delle parti comuni del fabbricato condominiale danneggiate da infiltrazioni di acqua.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente puntualizza che tale delibera sarebbe stata adottata in violazione del criterio sancito dall'art. 1123 del codice civile che pone, invece, a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore di proprietà le spese sostenute per la riparazione di una parte comune.

Puntualizza il ricorrente, a tal riguardo, che nell'esecuzione dei lavori per la sistemazione del muro danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua aveva riparato non solo la pertinenza della sua proprietà esclusiva, ma anche le parti comuni, pertanto la relativa spesa andava ripartita fra tutti gli altri condomini avevano in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.

Per dimostrare il suo operato, e giustificare il suo ricorso per l'annullamento della delibera assembleare che aveva posto erroneamente a suo carico la spesa, contravvenendo al principio previsto dall'art. 1123 c.c., il ricorrente tuttavia si avvale solo di alcune foto e di una piantina dell'immobile con colori diversi che avrebbero dovuto dimostrare il cambiamento realizzato in seguito ai lavori effettuati.

(In tema di spese urgenti sulle parti comuni e rimborso si segnala:
Perché farsi rimborsare una spesa urgente per le parti comuni è particolarmente difficile?)

La sentenza.

Il Giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, dopo aver dedotto l'inammissibilità del ricorso per il decorso del termine di trenta giorni per l'impugnazione della delibera previsto dal secondo comma dell'art. 1137 del codice civile, ha analizzato nel merito la vicenda.

La sentenza del Tribunale di Roma dello scorso 24 dicembre evidenzia che a fondamento del ricorso per l'annullamento della delibera assembleare il ricorrente ha prodotto:

  • alcuni rilievi fotografici privi di data tanto che non è possibile stabilire con certezza né il dato oggettivo né il dato temporale a cui esse si riferiscono;
  • nonché una piantina dello stabile diversamente colorata al fine di dimostrare adeguatamente la collocazione dei beni e la distinzione fra essi di quelli di proprietà esclusiva dell'attrice e quelli di pertinenza di tutti gli altri condomini.

Secondo il Giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, dalla documentazione prodotta se da un lato si evince con chiarezza che i lavori riguardano sia le parti di proprietà esclusiva che le parti comuni, d'altro canto dalla stessa documentazione non è possibile dedurre né la misura né tantomeno la consistenza del riparto della spesa nonché la violazione del principio previsto dall'articolo 1123 del codice civile.

A tal riguardo la sentenza puntualizza che la genericità di riferimenti sui quali fa leva il ricorrente (foto e piantina dello stabile) non sono in grado di dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato tanto da giustificarne il suo annullamento da parte del giudice.

In pratica il ricorrente per una valida impugnazione della delibera assembleare che aveva posto a suo carico erroneamente le spese per il rifacimento del muro del sotterraneo danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua, avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare adeguatamente:

a) che i lavori effettuati riguardavano anche le parti comuni dell'edificio e che pertanto alla ripartizione delle relative spese dovevano partecipare i restanti condomini in misura proporzionale al valore di proprietà;

b) nonché l'incidenza in negativo della delibera adottata dall'intera compagine condominiale sulla sua sfera patrimoniale.

In conclusione il condomino per provare l'invalidità della delibera che pone a suo carico l'intera spesa non poteva limitarsi ad allegare al ricorso solo alcuni semplici rilievi fotografici in bianco e nero, privi di data, che per le loro caratteristiche non sono in grado di dimostrare né che i lavori hanno riguardato anche le parti comuni né tantomeno l'incidenza degli stessi sulla spesa erroneamente posta carico del ricorrente dall'assemblea condominiale

Niente da fare, quindi, il ricorso è stato respinto, la delibera resta valida ed al condomino non resta altro che pagare le spese legali sostenute dal condominio.

Un breve vademecum sui vizi e sul procedimento di impugnazione di una delibera assembleare

Danni da infiltrazioni: il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno da infiltrazione non può fare esclusivo affidamento sulla CTU

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, V sez. civ., 24.12.2015 n. 25654
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