Il rapporto tra il giudizio di impugnazione di delibera assembleare ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Senza la sospensione della efficacia della delibera, il condomino deve pagare il decreto ingiuntivo
L. 'opposizione del condomino al decreto ingiuntivo non può estendersi a questioni relative alla annullabilità e/o nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese.
E con la recentissima sentenza n. 4895/2017 pubblicata il 4 maggio, il tribunale meneghino espone in una interessante rassegna la più nota giurisprudenza in materia di rapporto tra il giudizio di impugnazione di delibera condominiale ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, su di essa, si fonda.
Il caso di specie trattato dal tribunale di Milano, permette al magistrato di rammentare che l'efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte ad una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità del condominio.
In particolare, tale peculiare disciplina è dettata dalla norma contenuta nell'art 1137 c.c. secondo cui le decisioni adottate dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria.
L'unica ipotesi in cui una decisione assembleare non deve necessariamente essere eseguita si ha quando il magistrato ne ordina la sospensione.
L'automatica operatività della delibera. La obbligatorietà della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta la automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
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