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Il coniuge non proprietario è legittimato ad impugnare le delibere condominiali?

Il coniuge non proprietario non è un condomino.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il coniuge mero compossessore dell'appartamento in condominio, di proprietà della di lui consorte, non può considerarsi condominio. Di conseguenza, non è legittimato ad impugnare le delibere condominiali, né ad agire nei confronti dell'amministratore per ottenere l'adempimento di obblighi di fare, non sussistendo tra le parti alcun rapporto contrattuale, né a carico dell'amministratore alcun obbligo di legge nei suoi confronti.

Lo ha affermato il Tribunale di Modena con la sentenza n. 290 del 22 febbraio 2017, che si sofferma intorno alla nozione di condomino.

Ai fini della qualificazione di un soggetto quale “condomino” – osserva il Giudice emiliano – non rileva tanto l'esistenza di un atto pubblico di trasferimento della proprietà frazionata di una parte dell'edificio condominiale (questione che può riguardare, se mai, il problema dell'opponibilità della qualità di condomino nei confronti dei terzi), quanto l'esistenza di un negozio effettivamente traslativo di tale diritto, anche se concluso con mera scrittura privata.

La qualità di condomino, poi, può essere rivestita anche dall'originario proprietario dell'immobile, qualora egli, successivamente al frazionamento dell'edificio ed alla vendita delle unità immobiliari, si sia riservato la proprietà anche di una sola porzione dell'edificio predetto.

Condomino, infine, è da considerarsi non solo colui il quale sia proprietario di una o più unità immobiliari, ma anche, ad esempio, il proprietario del solo lastrico solare o del cortile, di un box, di una cantina ovvero di una soffitta.

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Non possono, invece, considerarsi condomini né il mero possessore dell'unità immobiliare, l'usufruttuario l'inquilino, né tantomeno chi si comporti come condomino, ma non possa vantare alcun titolo di proprietà (c.d. condomino apparente).

Sulla base di tali principi – espressi in maniera unanime da dottrina e giurisprudenza – il Tribunale di Modena ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del coniuge del proprietario dell'immobile, in quanto mero compossessore dell'appartamento sito nel condominio e, di conseguenza, non legittimato ad impugnare le delibere assembleari e ad agire in giudizio nei confronti dell'amministratore.

Ai sensi dell'art. 1137 c.c., infatti, le delibere assunte dall'assemblea dei condomini possono essere impugnate esclusivamente dagli stessi. Nel caso di specie, invece, il soggetto che aveva impugnato la delibera assembleare non può in alcun modo considerarsi “condomino” del Condominio citato in giudizio.Egli,infatti, non è proprietario dell'appartamento in cui lo stesso abita, essendone proprietaria la moglie.

Né è possibile applicare, nella fattispecie, l'art. 10 della L. n. 392/78, che riconosce il diritto del conduttore ad impugnare le delibere assembleari in materia di riscaldamento e condizionamento condominiali.

Tale disposizione non può essere interpretata estensivamente, nel senso di attribuire al conduttore il potere generale dì sostituirsi al proprietario nella gestione dei servizi condominiali, né di impugnare le delibere assembleari,avendo la stessa carattere eccezionale rispetto alla disciplina del condominio degli edifici.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Modena, n. 290 del 22 febbraio 2017
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