Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Approvata la Legge 57/2016 di riforma della magistratura onoraria. Alcune riflessioni critiche

Si prevede l'attribuzione delle cause condominiali al giudice onorario a far data dal 31 ottobre 2025.
Avv. Massimo Ginesi 

Oltre ad una cervellotica riorganizzazione degli uffici giudiziari, si prevede l'attribuzione delle cause condominiali al giudice onorario a far data dal 31 ottobre 2025. Il giudice onorario rimarrà una sorta di colf della giustizia a cui devono essere assegnate materie semplici e cause semplici, che non avrà una retribuzione dignitosa e che rimarrà un precario a vita.

E' plausibile ritenere che sia il primo caso nella storia repubblicana di un provvedimento che posticipa la sua entrata in vigore di otto anni, probabilmente conscio esso stesso della sua inopportunitàà.

Da sottolineare che i decreti attuativi hanno del tutto omesso di regolamentare, come prevedeva la legge delega, il trasferimento dei magistrati onorari, con seri dubbi sulla legittimitàà di una simile attuazione.

Allo stato, chi svolge le proprie funzioni in un certo tribunale è destinato a dover rimanere in quello sino al termine della sua carriera, quale che siano le sue esigenze di vita privata e lavorativa. Chi si trovi a fare il magistrato onorario a Vercelli e per esigenze familiari si trasferisca a Roma, o rinuncia all'incarico o farà il pendolare con Vercelli.

Considerato che per i magistrati onorari attualmente in servizio è prevista la permanenza nell'incarico per altri sedici anni o comunque sino ai sessantotto anni di età, non dovrebbe essere difficile comprendere l'assurditàà e l'illegittimitàà di una simile ipotesi.

Coloro che avevano sperato in una riforma di garanzia e nella elaborazione di uno status che garantisse i diritti minimi a soggetti che da quindici anni lavorano a tempo pressoché pieno nelle aule di giustizia sono evidentemente soggetti che amano sognare.

L'unico punto che parrebbe segnare un passaggio favorevole, almeno per gli attuali GOT, è un regime retributivo che - per quanto del tutto inadeguato alle funzioni svolte (16mila euro l'anno lordi) - prevede, seppur a far data dal 2020, un superamento parziale del regime di cottimo attuale, che ha connotazioni del tutto inaccettabili.

Tanto premesso, si rende necessario stendere alcune riflessioni in merito.

La figura del Giudice Onorario di Tribunale (GOT) nasce nel 1998, istituita dal D.lgs 51/1998 (c.d. legge Carotti), con una funzione meramente suppletive dei giudici di Tribunale, in caso di loro temporaneo ed occasionale impedimento.

La durata era prevista in ordine limitata a due mandati triennali, non ulteriormente prorogabili.

I Giudici di Pace sono stati istituiti nel 1991, divenuti operativi nel 1995, ed hanno sostituito la magistratura di prima istanza - fin allora costituita dal giudice conciliatore, facendo proprie competenze per valore e per materia in parte attribuite a tale figura e in parte attribuite alla figura del Pretore.

Oggi le loro competenze per materia e valore sono definite dal codice di rito (art. 7 c.p.c.).

Mentre la figura del Giudice di Pace, seppur attraversi periodici aggiustamenti normativi, ha trovato un proprio alveo istituzionale nelle norme che ne dettano funzione, durata e retribuzione con sufficiente chiarezza, la figura del GOT nel corso degli anni ha visto sempre più crescere le funzioni che - nella perenne carenza di organico e con la giustizia civile al collasso, venivano lo assegnate in concreto dai capi degli uffici.

Tanto ciò è vero che l'originaria durata prevista in due mandati non prorogabili, una volta decorsi questi, è stata di volta in volta estesa al termine di ciascun anno con norma inserita sul filo di lana in uno di quei provvedimenti tipici dell'ordinamento italiano noti con il nome di mille proroghe e che a fine anno sistemano tutto il sistemabile.

Giudice di Pace: competenza esclusiva delle cause in materia di diritto condominiale?

Ne è derivato che lo stesso CSM è intervenuto con proprie circolari, nelle quali ha preso atto di una realtà del tutto contrastante con le previsioni normative portate dagli artt. 43 e 43bis dell'OG che assegnano ai GOT soltanto una funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti; alla luce della effettiva situazione degli uffici ha interpretato ed attualizzato le previsioni normative sull'ordinamento giudiziario sotto il profilo applicativo, prevedendo tre possibili modelli organizzativi (affiancamento, supplenza, ruolo autonomo); e poi attraverso la risoluzione del 25.1.2012, in cui ha prescritto le modalità operative ed attuative dell'utilizzo dei magistrati onorari.

Di fatto oggi, in molti Tribunali, i Got sono titolari di un ruolo proprio, svolgono costante attività giurisdizionale, spesso in cause di rilevantissima complessità e valore (potendo essere derogate dal titolare dell'ufficio i limiti di competenza a fronte di comprovate esigenze) svolgendo compiti del tutto analoghi al magistrato onorario (con l'unico effettivo limite di no poter trattare nel civile procedimenti possessori e cautelari ante causam, diritto della famiglia e poche altre nicchie specialistiche e vedendo limitato il campo nel diritto penale ad alcune fattispecie di reato ed esclusa la loro competenza nel settore della convalida e delle misure cautelari).

Ciò che li differenzia dal magistrato ordinario è l'assoluta precarietà della figura, del tutto priva di tutele previdenziali, assistenziali, infortunistiche, pensionistiche e soprattutto il fatto di essere pagati a cottimo, ovvero 98 euro lordi per ogni giornata di udienza della durata di cinque ore.

Seppur i magistrati onorari si siano caratterizzati sino ad oggi per abnegazione e disponibilità, è evidente che il loro utilizzo effettivo è ben lontano dalle previsioni inziali ed è parificabile a tutti gli effetti ad un rapporto di lavoro dipendente, atteso che sono tenuti all'osservanza di tutti i doveri del magistrato onorario, sono inseriti nella pianta organica del tribunale con obbligo del rispetto delle relative tabelle, sottoposti ai poteri del dirigente dell'ufficio, svolgono udienza continuativamente e scrivono sentenze ed ordinanze in totale autonomia e sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico e alle norme disciplinari proprie dei magistrati ordinari.

Seppur i magistrati onorari si siano caratterizzati sino ad oggi per abnegazione e disponibilità, è evidente che il loro utilizzo effettivo è ben lontano dalle previsioni inziali ed è parificabile a tutti gli effetti ad un rapporto di lavoro dipendente, atteso che sono tenuti all'osservanza di tutti i doveri del magistrato onorario, sono inseriti nella pianta organica del tribunale con obbligo del rispetto delle relative tabelle, sottoposti ai poteri del dirigente dell'ufficio, svolgono udienza continuativamente e scrivono sentenze ed ordinanze in totale autonomia e sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico e alle norme disciplinari proprie dei magistrati ordinari.

Questa strana figura, che di onorario ormai conserva solo il nome (e la sostanziale gratuità della prestazione) ha sollevato le attenzioni degli organi sovranazionali, in particolare la corte Europea di giustizia, che ha ritenuto non rispondente ai parametri europei la relativa disciplina, per numerosi aspetti, sia di tutela del lavoratore, che patrimoniali che di garanzia in ordine alla giurisdizione.

Alla luce di tale situazione il legislatore ha finalmente inteso provvedere al riordino della materia, anche se gli interventi paiono più volti al definitivo disordine.

E' stata così adottata la L. 57/2016 per il complessivo riordino della materia.

L'obiettivo della riforma è, palesemente, quello di disinnescare le procedure di infrazione già avviate dagli organi sovranazionali contro lo Stato italiano e di pervenire ad una disciplina organica che preveda una unica figura di giudice onorario che assorba la figura del giudice di pace e del magistrato onorario di tribunale, con funzioni e competenze che la legge delinea in maniera decisamente discutibile e che, emanato un primo decreto legislativo di attuazione delle norme base sulla permanenza in servizio dei giudici già nominati, vede proprio in questi giorni la corsa finale alla emanazione del secondo decreto che dovrebbe attuare i passaggi più delicati della delega, ivi compreso quello della attribuzione delle competenze per materia.

Va infatti sottolineato che il legislatore ha da un lato stabilito che il magistrato onorario deve definitivamente essere un soggetto part time, che svolge le sue funzioni in maniera residuale e per un periodo limitato di tempo (due mandati quadriennali non ulteriormente prorogabili) e tuttavia deve essere soggetto che assolve ad un sempre maggior carico di competenze sia per valore che per materia.

Senza entrare nei complessi (rectius incomprensibili) meccanismi di utilizzazione della figura del giudice onorario unico nel costituendo ufficio del processo e in quello del giudice di pace, ai fini che qui interessano - ovvero l'incidenza di questa riforma sulle cause condominiali - va osservato che il legislatore delegante ha stabilito questi passaggi:

All'art. 2 c. 5 Lett. a2 ha stabilito che il magistrato onorario potrà "svolgere le attivita' e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicita' delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività' o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento"

Ha dunque stabilito che il Giudice onorario debba svolgere i compiti più semplici e che, nello svolgimento di tali compiti, debba attenersi alle direttive del giudice togato (con buona pace del principio costituzionale di indipendenza).

Volendo riassumere e semplificare il legislatore ha nella prima parte della legge affermato che il giudice onorario rimarrà una sorta di colf della giustizia a cui devono essere assegnate materie semplici e cause semplici, che non avrà una retribuzione dignitosa e che rimarrà un precario a vita.

La rivoluzione del Giudice Di Pace in ambito condominiale. Cosa pensano le associazioni di categoria?

Nella seconda parte della legge, ovvero al comma 15 dello stesso articolo ha tuttavia ritenuto che a tale magistrato, devono essere affidate

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari di pace

Ne deriva, in base ad un elementare sillogismo, che il legislatore delegante ritiene semplici e di minor rilievo le cause in materia di diritti reali, comunione e condominio.

Va osservato che il governo, e poi le commissioni parlamentari, si sono rivelate sorde a qualunque sollecitazione delle associazioni di categoria e dei capi degli uffici giudiziari, che hanno fatto pervenire vere e proprie grida di dolore sotto forma di richieste di audizioni e di inviti al ripensamento del testo, evidenziando che una riforma siffatta comporterà la paralisi degli uffici giudiziari.

Per coloro che si occupano di condominio a livello giudiziale o che, come gli amministratori, subiscono nella vita lavorativa di tutti i giorni le conseguenze di queste scelte, merita soffermarsi sulle ultime scelte legislative.

In materia di competenza per materia, la Legge, oltre ad un cospicuo ampliamento della competenza del giudice onorario di pace per materia e valore, limitatamente al settore che ci interessa prevede che sia modificato l'art. 7 c.p.c. inserendo la competenza del giudice onorario, quale che ne sia il valore, per

•Cause relative ad opposizione di termini

•cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
•cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo TI, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
• cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo Il, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
•cause in materia di stillicidio e di acque
•cause in materia di occupazione e di invenzione
•cause in materia di specificazione, unione e commistione
•cause in materia di enfiteusi
•cause in materia di usufrutto, uso e abitazione di cui allibro terzo, titolo V del codice civile;
•cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
•cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
•cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Per un valore sino a 30.000 euro

•cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
•cause in materia di riordinamento della proprietà rurale
• cause in materia di accessione;
•cause di cui agli articoli 948 e 949 del codice civile;
•cause di regolamento di confini;
•cause in materia di superficie;
•cause in materia di costituzione, acquisto ed estinzione delle servitù prediali, nonché di accertamento della servitù di cui all'articolo 1079 del codice civile;
•cause di impugnazione della divisione che ha per oggetto beni immobili di cui all'articolo 1113 del codice civile;
•cause di scioglimento di comunione su beni immobili

Le singolari norme che "sovrintendono" alla attribuzione dei singoli giudici onorari ai diversi uffici e le modalità scaglionate nel tempo di tali accadimenti non fanno ben sperare nella positiva attuazione di una normativa che appariva degna di miglior ponderazione, come già prima avevano indicato in via unanime tutti i commentatori.

Lo stesso legislatore deve aver avuto qualche dubbio sulla efficacia del proprio testo se ne ha così dilatato nel tempo (8 anni) l'entrata in vigore.

Ciò che però già prima lasciava esterrefatti è il contenuto del parere reso, ancor prima della definitiva approvazione, dalla commissione giustizia della camera in data 8 giugno 2017 in cui testualmente si giudica favorevolmente il testo a condizione che rende parere favorevole, con una motivazione che astrusamente ritiene le cause in materia di diritti reali e comunione decisamente complesse, che "in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025";

Testo identico è contenuto nel parere reso dalla commissione affari costituzionali del senato in data 13 giugno 2017.

Chi avrà avuto la pazienza di leggere sin qui si sarà reso conto che questo bizzarro legislatore afferma che la comunione ed i diritti reali sono argomenti troppo complessi per il magistrato onorario ed è bene che vengano trattati dal Tribunale ordinario (dove peraltro il magistrato onorario continuerà a svolgere la sua funzione giudicante anche in quelle materie) e che invece può tranquillamente essere affidata ratione materiae al giudice onorario tutta la materia del condominio.

Viene da chiedersi se chi ha licenziato tali amenità si sia mai avvisto che il condominio altro è sia che una peculiare realtà in cui la disciplina della comunione e dei diritti reali è resa complessa dalla consistenza di proprietà individuali e solitarie.

Interessanti le note critiche del Prof. Scarselli, che erano state rese allo schema di decreto che oggi possono applicarsi al decreto così come approvato: Fra le tante, alcune riflessioni e la chiusura colpiscono: "V'è da chiedersi se sia costituzionalmente legittimo che i magistrati onorari vengano pagati con una retribuzione che, in parte, è condizionata al raggiungimento di obiettivi fissati dal Presidente del tribunale.

Se la retribuzione dei magistrati professionali dipendesse dai risultati raggiunti, da ogni parte si griderebbe alla incostituzionalità; sono da indicare, allora, le ragioni per le quali una simile forma di retribuzione può esser invece legittima per il magistrato onorario, che, parimenti a quello professionale, svolge funzioni giurisdizionali." "V'è da chiedersi, ancora, se sia costituzionalmente legittimo che un giudice onorario, ancorché privo della qualifica di pubblico impiego, e pur tuttavia svolgente pubbliche funzioni, possa rendere la propria attività senza alcun riconoscimento di assistenza, infortuni, gravidanza, in contrasto con le direttive europee, che escludono che detti costi possano porsi interamente a carico del lavoratore, e in contrasto anche con un minimo senso di giustizia sostanziale, che imporrebbe una qualche solidarietà sociale dinanzi a simili eventi." "Da un punto di vista generale, tuttavia, la riforma non promette niente di buono. "Non bisogna essere psicologi per capire che un lavoratore è più produttivo se è contento del suo ruolo e del suo lavoro."

Avv. Massimo Ginesi C.S.N. ANAP Responsabile area giuridica

  1. in evidenza

Dello stesso argomento