| Autore | | | Nosracban Frequentatore del forum     4236 messaggi | Inserito il - 09 Giu 2008 : 21:29:35 Scritto da prociotta il 09 Giu 2008 - 14:30:21: un collega mi ha girato questo messaggio, se può interessarvi ...Se puo' interessare nel sito www.anacipadova.it i video della tavola rotonda sulla solidarietà tenutasi giovedi 5.6.08 a Padova. Ho partecipato ed i pareri sulla nota sentenza sono in buona parte negativi; emergono inotre tanti dubbi circa l'applicazione sul campo da valutare caso per caso. Se avete tempo e voglia guardate i video. A mio avviso interessanti le relazioni dell'avv.to Alvigini e dell'avv. Costantino.
Ciao Prociotta. Grazie del contributo che ho visionato oggi. Appena rientrato da Rimini. Chi ha paura muore tutti i giorni, Chi non ne ha muore una volta sola Paolo Borsellino 
| prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 13 Giu 2008 : 18:18:48 dal SOLE 24 ORE di oggistudio cattaneouboldo vaRitorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l'intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l'11 giugno ad Arezzo al convegno Anaci, la Corte ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 del Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori». Questa la decisione all'udienza del 24 aprile, pochi giorni dopo quella delle Sezioni Unite 9148 dell'8 aprile, che ha scelto l'indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali e con la quale sorge ora nuovamente il contrasto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 aprile, 19 e 26 maggio e 9 giugno).La seconda sezione precisa, infatti, che il condominio esiste per la sola presenza di un edificio con proprietà per piani orizzontali e il pagamento non può rifiutarsi per l'inesistenza della tabelle millesimali. Quanto invece affermato dalle Sezioni unite aveva suscitato forti critiche perché la parziarietà può rivelarsi un boomerang per i condomini-consumato ri, esposti all'aumento dei costi dei lavori condominiali. Manifesta incoerenza sistematica, poi, con la perdurante solidarietà per fatti illeciti (art. 2055), dei dipendenti (art. 2049) e per omessa custodia (art. 2051), per non parlare della compromissione dell'equilibrio contrattuale nei contratti a prestazioni corrispettive per la violazione dell'articolo 1181 del Codice civile, oltre alla paralisi dell'autotutela del somministratore (art. 1460) finora possibile con la sospensione della fornitura di acqua, luce e gas per riscaldamento centralizzato per i grossi edifici condominiali per mancato pagamento delle bollette. Infatti contro la prestazione effettuata, astutamente, da un solo condomino non potrebbe più procedersi alla sospensione di prestazione "indivisibile" . L'applicabilità della parziarietà anche alle obbligazioni di fonte legale connesse a quelle contrattuali (contributi previdenziali) e a quelle pubbliche (Tosap, passi carrai, griglie, compensi verifiche biennali ascensori e sanzioni per violazioni norme sicurezza) dimostra l'irragionevolezza di un'esecuzione della condanna del condominio solo individualmente contro i condomini pro quota. La Corte scongiura, provvidenzialmente, il pericolo incombente dell'applicazione della parziarietà a tutte le obbligazioni pecuniarie con pluralità di soggetti, in forza dell'assunto generale che «la solidarietà passiva scaturisce dalla contestuale presenza di diversi requisiti, compresa l'indivisibilità della prestazione comune, in difetto dei quali e di una precisa disposizione di legge, prevale la struttura parziale dell'obbligazione pecuniaria». Infatti, la scelta condominiale della parziarietà «secondo i rigorosi principi di diritto che regolano "le obbligazioni comuni" con pluralità di debitori» coinvolge tutte le obbligazioni soggettivamente complesse di una prestazione pecuniaria intrinsecamente divisibile.  | mazzol Frequentatore del forum    Savona 998 messaggi | Inserito il - 13 Giu 2008 : 18:57:40 . Una lacrima mi corre sul viso. . Una saggia sentenza e' morta miseramente, . sulla tomba di un condominio composto da persone spesso troppo diverse per comportamenti e modo di vivere ora ... piangono gli onesti paganti mentre se la ridono i troppi lavativi che si disinteressano delle rate condominiali, (con la complicita' di amministratori che consentono queste autoriduzioni .... ). . Una prece. .
   Senza offesa per nessuno ... Modificato Da - mazzol il 13 Giu 2008 19:48:53  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 13 Giu 2008 : 19:04:30 Scritto da mazzol il 13 Giu 2008 - 18:57:40: . Una lacrima mi corre sul viso. . Una saggia sentenza e' morta miseramente, . sulla tomba di un condominio composto da persone spesso troppo diverse per comportamenti e modo di vivere ora ... piangono gli onesti paganti mentre se la ridono i troppi lavativi che si disinteressano delle rate condominiali, (con la complicita' di amministratori che consentono per inettitudine queste autoriduzioni .... buttiamo se possibile anche loro sulla pira). . Una prece. . <img src=icon_smi [...]
considerando che forse credi di conoscere uno o due amministratore considerando che non capisci cos'è un amministratore perchè non lo sei
sei stupidamente e inutilmente offensivo  | mazzol Frequentatore del forum    Savona 998 messaggi | Inserito il - 13 Giu 2008 : 19:44:06 Scritto da prociotta il 13 Giu 2008 - 19:04:30:
considerando che forse credi di conoscere uno o due amministratore considerando che non capisci cos'è un amministratore perchè non lo sei sei stupidamente e inutilmente offensivo
non era mia intenzione offendere, se lo ho fatto mi scuso. . Purtroppo su cinque amministratori che "subisco" (spero che "subisco" mi sia concesso senza offendere alcuno) solo uno riesce ad avere una situazione dei pagamenti "morosi" inferiore al 10% che penso sia tollerabile. . Non ho idea di come uscire da questa situazione in se' pericolosa. . Vendere per non essere piu' a rischio non e' cosi' semplice e manca l'eta' per farlo.
  | vik Frequentatore del forum     Rimini 1717 messaggi | Inserito il - 15 Giu 2008 : 16:01:15 Scritto da mazzol il 13 Giu 2008 - 19:44:06:
non era mia intenzione offendere, se lo ho fatto mi scuso. . Purtroppo su cinque amministratori che "subisco" (spero che "subisco" mi sia concesso senza offendere alcuno) solo uno riesce ad avere una situazione dei pagamenti "morosi" inferiore al 10% che penso sia tollerabile. . Non ho idea di come uscire da questa situazione in se' pericolosa. . Vendere per non essere piu' a rischio non e' cosi' semplice e manca l'eta' per farlo. <img src=icon_smile_dissapprove [...]
è POPRIIL CASO DIIRE CHE L'AMMINISTRTORE VE LO SCESCIETE DA SOLI... (Chimeno spnde.... piu' spende).  | mazzol Frequentatore del forum    Savona 998 messaggi | Inserito il - 15 Giu 2008 : 21:59:50 Scritto da vik il 15 Giu 2008 - 16:01:15:
è POPRIIL CASO DIIRE CHE L'AMMINISTRTORE VE LO SCESCIETE DA SOLI... (Chimeno spnde.... piu' spende).
Non e' proprio cosi' acquistando una casa si guardano tanti particolari ma si omette di controllare l'amministratore, ritenendo che lo so possa sostituire senza difficolta'. . Poi non basta la volonta' del singolo per cambiare, disogna viaggiare con delle maggioranze. . In un condominio l'anno scorso .... visto il numero essessivo dei morosi .... sia come numero in se' che come importi ho diffidato l'amministratore a procedere ... come previsto dalla legge al primo ritardo. . Ho poi sospeso i pagamenti in attesa del sospirato sollecito ... che non e' mai arrivato, ho poi saldato "scocciatissimo" tutte le pendenze. . Poi .... ma il resto fa' parte di un altro post .... . Cosa puo' fate un condomino "solo" per pretendere che si paghino le rate condominiali prima di arrivare a crediti troppo alti che non vengono pagati?  | vik Frequentatore del forum     Rimini 1717 messaggi | Inserito il - 16 Giu 2008 : 21:06:05 Adire le vie legali e chiedere l'intervento dell'A.G.!  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 16 Giu 2008 : 21:19:22 ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Sede Provinciale di Torino Organizza una TAVOLA ROTONDA Sul tema “I CONDOMINI SONO SEMPRE SOLIDALI PER IL PAGAMENTO …?” (Sent.n° 9148/08 sez. U.Cassazione) SABATO 28 GIUGNO 2008 ORE 9,30/12,30 C/O JOLLY HOTEL AMBASCIATORI C.SO V. EMANUELE II, n. 104 10121 TORINO  | vik Frequentatore del forum     Rimini 1717 messaggi | Inserito il - 16 Giu 2008 : 21:22:13 Ma nella zona di rimini e dintorni niente?  | nimu Frequentatore del forum   Bari 557 messaggi | Inserito il - 24 Giu 2008 : 13:38:26 Un saluto a tutti.Leggetevi questa news...... CASSAZIONE: NO CONTRASTI TRA CONDOMINIO E SOLIDARIETA PASSIVA (AGI) - Roma, 23 giu. - Non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza tra le sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile n. 14813/08 e Sezioni Unite n. 9148/08 - contrariamente a quanto evidenziato da alcuni organi di stampa (Il Sole 24ore - Norme e Tributi) lo afferma una nota dell’ufficio stampa della Cassazione, secondo cui le fattispecie esaminate dalle due sentenze sono diverse: la prima riguarda la solidarieta’ passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarieta’ che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarieta’ passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarieta’ che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota. In questo caso le Sezioni Unite hanno affermato - continua la nota - che venendo spesso la solidarieta’ ad essere la “configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziale, in difetto di configurazione normativa dell’obbligazione come solidale (e nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarieta’ si applichi alle obbligazioni dei condomini) e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile (come lo e’ una somma si denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarieta’ e la struttura parziaria della obbligazione prevale” (AGI) nimu "ha volte non capire è meglio di voler capire"  | diemme Frequentatore del forum     3054 messaggi | Inserito il - 24 Giu 2008 : 14:20:11 Ciao Nimu. Potresti linkare il sito da cui hai tratto la citazione nel tuo post? (l'ho cercato ma non ho trovato nulla).L'articolo del Sole24ore era molto chiaro, e la sua "chiave di lettura" era in questa frase : "non viene chiarito perchè nella specie dovrebbe essere derogato il PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL'ART. 1292 C.C. secondo il quale la solidarietà si presume in caso di pluralità di debitori. Grazie  | | Inserito il - 24 Giu 2008 : 14:30:45 Scritto da diemme il 24 Giu 2008 - 14:20:11: Ciao Nimu. Potresti linkare il sito da cui hai tratto la citazione nel tuo post? (l'ho cercato ma non ho trovato nulla).L'articolo del Sole24ore era molto chiaro, e la sua "chiave di lettura" era in questa frase : "non viene chiarito perchè nella specie dovrebbe essere derogato il PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL'ART. 1292 C.C. secondo il quale la solidarietà si presume in caso di pluralità di debitori. Grazie
La linko io www.diritto-oggi.it/archives/00033455.html  | diemme Frequentatore del forum     3054 messaggi | Inserito il - 24 Giu 2008 : 18:13:07 Ringrazio tantissimo Fabrizio Togni. Ho seguito il link, e cercato un altro po' in rete.... Chiaramente non ho titolo per dire niente di conclusivo. Però, solo a titolo amichevole, devo dire che m'è anche venuto il dubbio che la notizia possa essere una bufala.... Mi spiego e vi fornisco gli elementi su cui sto ragionando: primo, onestamente, non mi risulta nè che la Cassazione abbia un "ufficio stampa", nè che questo (se c'è) risolva questioni di dirittto e contrasto giurisprudenzial(!!!!!)... per la verità credo anche che sarebbe molto preocupante se ci fosse... perchè diventerebbe la voce della Cassazione al di sopra della stessa Cassazione...; secondo: sta benedetta notizia si ritrova in tre quattro siti, però se si va a vedere la fonte che questi citano è sempre la stessa: AGI. Se si cerca AGI si trovano parecchi siti, ma io non sono riuscita a trovare questa notizia in nessuno dei siti che per logica avrebbe potuto contenerla....Non so.... tutto può essere ma non cè molto che mi ispiri affidabilità. Continueremo a seguire e vedremo, però ricordiamoci anche che di bufale è piena la rete.  | vik Frequentatore del forum     Rimini 1717 messaggi | Inserito il - 24 Giu 2008 : 19:35:28 Scritto da prociotta il 13 Giu 2008 - 19:04:30:
considerando che forse credi di conoscere uno o due amministratore considerando che non capisci cos'è un amministratore perchè non lo sei sei stupidamente e inutilmente offensivo
Concordo.  | vik Frequentatore del forum     Rimini 1717 messaggi | Inserito il - 24 Giu 2008 : 19:39:41 Scritto da diemme il 24 Giu 2008 - 18:13:07: Ringrazio tantissimo Fabrizio Togni. Ho seguito il link, e cercato un altro po' in rete.... Chiaramente non ho titolo per dire niente di conclusivo. Però, solo a titolo amichevole, devo dire che m'è anche venuto il dubbio che la notizia possa essere una bufala.... Mi spiego e vi fornisco gli elementi su cui sto ragionando: primo, onestamente, non mi risulta nè che la Cassazione abbia un "ufficio stampa", nè che questo (se c'è) risolva questioni di dirittto e contrasto giurisprudenzial(!!!!!). [...]
Mi raccomando.... l'argomento è abbastanza delicato, quindi chiunque riuscisse a saperne di piu' comunichi anche agli altri..... proverò anche io a fare delle ricerche nei siti dell'A.G.I.... un saluto a tutti, Vik.  | mazzol Frequentatore del forum    Savona 998 messaggi | Inserito il - 24 Giu 2008 : 20:52:58 Scritto da vik il 24 Giu 2008 - 19:35:28:
Concordo.
Mi sono scusato a sufficienza, .... per una battuta "forse" poco felice .....concordo anche io .... ho conosciuto solo pochi amministratori ma poco seri e "forse" poco capaci di fare gli interessi del condominio, mi sono rivolto a questo sito alla ricerca di ... "saggezza" e conoscenza delle leggi che regolano l'argomento. Per poi magari localizzare "chi" proporre all'occasione. Le leggi che regolano la solidarieta' fra i condomini cozzano con una realta' che trova troppe diversita' di reddito, e ... di cultura, sono troppe le persone che non ritengono piu' un "dovere" onorare i propri debiti ..... Ho salutato questo scioglimento della "solidarieta'" come un toccasana per "chi paga regolarmente", spero di leggere in queste pagine ... prima o poi .... una legge che punisca l'amministratore che non mette in atto tempestivamente le procedure atte al recupero delle morosita'. PS. Gli amministratori che in una quarantina di anni si sono appropriati di grosse quantita' di denaro ... che hanno subito condanne e che si sono regolarmente intascati i miei soldi sono stati parecchi nomi noti ... di cui la cronaca milanese ha parlato, amministratori "pagati bene" (il criterio espresso da qualcuno che chi meno spende .... non e' vero).  | | Inserito il - 25 Giu 2008 : 09:35:29 Per luca64, mi mandi la sentenza? devincentiis@supereva.it Grazie Marco deVi  | jennifer Frequentatore del forum    1152 messaggi | Inserito il - 25 Giu 2008 : 10:19:48 le due sentenze sono diverse: la prima riguarda la solidarieta’ passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarieta’ che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarieta’ passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarieta’ che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota. Non si tratta di bufala, (i giornalisti hanno interpretato male le sentenze e quindi hanno stravolto quello che era già chiaro e diverso fin dall'inizio).

| diemme Frequentatore del forum     3054 messaggi | Inserito il - 25 Giu 2008 : 13:36:26 Scritto da jennifer il 25 Giu 2008 - 10:19:48: le due sentenze sono diverse: la prima riguarda la solidarieta’ passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarieta’ che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarieta’ passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarieta’ che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota. Non si tratta di bufala, (i giornalisti hanno interpretato male le sentenze e quindi hanno stravolto quello che era già chiaro e diverso fin dall'i [...]
La seconda sentenza in ordine di tempo reca, benchè oggetto del contendere fosse quello che dici tu, un principio COMPLETAMENTE ignorato nella prima sentenza dalle S.U.: ossia che è il CODICE CIVILE (non un giudice di pace di campagna) a stabilire (esattamente agli artt. 1292 e 1294 c.c.) che la solidarietà passiva (ossia quella dei DEBITORI) è presunta PER LEGGE ogni volta che un debito faccia capo a più persone e che la solidarietà non sia espressamente esclusa "dalla legge o dal titolo". Nel caso dei coeredi, per esempio, che tanto è piaciuto alle S.U., la solidarietà è esclusa perchè lo stabilisce espressamente un altro articolo di c.c. ; cosa che, invece, NON avviene per le obbligazioni condominiali.
Questo rilievo, tutt'altro che sciocco (visto che anche la Cassazione deve applicare il codice e non certo riscriverlo) ha fatto ritenere a molti esperti di diritto che la prima sentenza potesse già ritenersi contraddetta. Questi Esperti, se ci facciamo un giretto in rete, risultano tutti avere: nome, cognome, titolo per parlare di diritto e testate giornalistiche o siti CERTI, RINTRACCIABILI E normalmente attendibili. Inoltre (basta andarci per verificare) diversi fra questi avevano interpretato IN PROPRIO il rapporto fra le due sentenze, in quanto l'articolo su Norme e Tributi di Sole 24ore risulta POSTERIORE ai loro scritti (ergo: i loro scritti non sono semplici pappagallate del Sole24ore). VICEVERSA: la notizia "AGI" (che ancora non s'è capito che AGI sarebbe) è UNA: UNA SOLA : pappagallata da tre-quattro siti (metodo copia-incolla). Il fantastico è che : - NESSUNO linka la fonte (sto benedetto sito AGI); - di siti AGI ce ne stanno a iosa, ma nessuno riporta quella notizia; - anzi (se vogliamo proprio sorridere) all'alba , con chiave di ricerca super-raffinata.... trovo un sito AGI che di Giuristi Immobiliaristi di Verona. Mi sale la pressione per l'euforia e mi sveglio bene: è sicuramente questa, la fonte primigenia!!!! Macchè! Anche questa AGI si occupa dell'argomento, ma solo per dire (ancora una volta) che la seconda sentenza ha smentito la prima. E nulla più; - a me non risulta che la Cassazione abbia un ufficio stampa (anzi: in un bellissimo sito di dirittto , appena nel 2007, si lamentava il fatto che la Cassazione NON abbia un ufficio stampa); però ho preso in considerazione la possiblità di non essere aggiornata IO.... e allora sono andata SIA sul sito della Cassazione e SIA sul sito del Ministero Giustizia : NESSUNA TRACCIA DI COMUNICATI PROVENIENTI DA UN QAULCHE UFFICIO STAMPA. MORALE: QUESTA INTERPRETAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE EMESSA DA UN FANTOMATICO E MAI LINKATO "UFFICIO STAMPA DELLA CASSAZIONE" (CHE NON SPOSTA comunque DI UNA VIRGOLA L'ESISTENZA DEL 1292 E 1294 C.C.)... NELL'ERA DELLA RETE E DEL VILLAGGIO GLOBALE.... L'AVRA' AVUTA IN SEGRETO SOLO IL PORTINAIO DEL PALAZZACCIO PER DARLA A CHI DICE LUI??????? Perchè, ripeto: AD OGGI, FUORCHè LA FANTOMATICA AGI PAPPAGALLATA DA TRE O QUATTRO, PARE CHE NESSUNO NE POSSEGGA NE' IL TESTO Nè LA FONTE. Non puoi sapere quanto mi interessi: la verità, però. Modificato Da - diemme il 25 Giu 2008 13:42:01  | jennifer Frequentatore del forum    1152 messaggi | Inserito il - 25 Giu 2008 : 15:05:39 Il troppo storpia e stanca i lettori probabilmente già ampiamente annoiati dai nostri polpettoni olocaustici. Qualsiasi cosa io possa dire, so già che il revisionista mai rinuncerebbe all’ultima parola un po’ per suo habitus comportamentale, un po’ per ossequio a quella strategia retorica e argomentativa, propria del suo essere.(per me le sentenze erano chiare anche prima della fantomatica AGI) Stiamo alla finestra e verifichiamo la fonte.  | diemme Frequentatore del forum     3054 messaggi | Inserito il - 25 Giu 2008 : 15:17:49 Cara Jennifer, non so cosa siano i polpettoni che hai detto tu, e - basta che prendo Vik, ma solo per esempio - di Persone alle quali questa storia interessa PER LAVORARE ce n'è tanta. E non si annoiano : te lo giuro io! Perchè sanno che capire fischio per fiasco li porta a lavorare da deficienti. E quindi (come me) magari ci si svegliano due ore prima o ci vanno a letto due ore più tardi,ma vorrebbero vernirne a capo per SAPERE cosa è meglio fare per LAVORARE al meglio. Che - poi - questo Forum NON sia una chat, e che non sia a-tematico.... lo dice il titolo e lo dice lo Staff in continuazione.... Posso anche capire che sia un polpettone per chi cerca ALTRO che non sia : C O N D O M I N I O. Suggerisci di chiudere purchessia le questioni che riguardano il condominio.... purchè s'abbia tempo per lo svago ? Io non credo sia lo scopo del Forum. Se lo fosse, avrei IO sbagliato indirizzo. Se non lo fosse... forse... POTRESTI averlo sbagliato tu.  | Massi Frequentatore assiduo     19106 messaggi | Inserito il - 26 Giu 2008 : 10:52:27 Scritto da prociotta il 13 Giu 2008 - 18:18:48: dal SOLE 24 ORE di oggistudio cattaneouboldo vaRitorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l'intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l'11 giugno ad Arezzo al convegno An [...]
Io non credo che la II sent in ordine temporale possa considerarsi come "nuovo" indirizzo, per almeno due ordini di motivi: 1 la II non contraddice e critica esplicitamente la I, per cui non è in riferimento a quell'indirizzo che si esprime e non si può, quindi, considerarsi come decisione modificativa dell'indirizzo; 2 se una sez semplice non condivide l'indirizzo delle SU deve rimettere la decisione alle stesse prima della pronuncia.La divergenza è, probabilmente, dovuta solo a motivi temporali.  | diemme Frequentatore del forum     3054 messaggi | Inserito il - 26 Giu 2008 : 15:13:25 Scritto da Massi il 26 Giu 2008 - 10:52:27:
Io non credo che la II sent in ordine temporale possa considerarsi come "nuovo" indirizzo, per almeno due ordini di motivi: 1 la II non contraddice e critica esplicitamente la I, per cui non è in riferimento a quell'indirizzo che si esprime e non si può, quindi, considerarsi come decisione modificativa dell'indirizzo; 2 se una sez semplice non condivide l'indirizzo delle SU deve rimettere la decisione alle stesse prima della pronuncia.La divergenza è, probabilmente, dovuta solo a [...]
Ergo: quello che cura la rubrica "norme e tributi" su Sole 24ore (Nunzio Izzo), prendendosi l'arbitrio (non da poco) di titolare PROPRIO "IN condominio ritorna la solidarietà passiva" + tutti gli Studi Legali + tutti i siti Giuridici..... è meglio che vengano a ripetizione QUI.
Capisco.  | diemme Frequentatore del forum     3054 messaggi | Inserito il - 26 Giu 2008 : 15:22:31 Nel merito (giusto per giocare tra noi) : non l'ho mica capito come lo scavalcherebbero, le S.U., il problema del 1294 OVE INVOCATO IN ATTI!!!!!!!!!!!!!!! (perchè tanto possono, e ok.... ma riscrivere il codice NON possono...........) E.. far finta che non ne esistano alcuni articoli.... neanche POSSONO! Il 1294 ESISTE ED E' VIGENTE. E NON HA NESSUN BISOGNO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DEL CONDOMINIO : VALE ANCHE PER TRE PELLEGRINI CHE MANCO SI CONOSCONO E METTONO INSIEME L'IMPEGNO A PAGARE IL PAIO DI SCARPE TROVATO SULLA BANCARELLA DEL MERCATO CHE VOGLIONO INDOSSARE UN PO' PER UNO.... OSSIA: BASTA IL DATO OGGETTIVO DELLA PLURARILITA' DI DEBITORI. E QUELLA, IN CONDOMINIO, C'è PER QUALUNQUE SPESA (E ANCOR PIU' C'E' QUANTO PIU' SI NEGA PERSONALITA' GIURIDICA AL CONDOMINIO!!!!) Modificato Da - diemme il 26 Giu 2008 15:29:42  | Massi Frequentatore assiduo     19106 messaggi | Inserito il - 26 Giu 2008 : 15:44:40 Sarebbe sufficiente leggere attentamente le sent e riferirle alla funzione nomofilattica della SC. Quella a SU argomenta circa i tuoi dubbi. La successiva (della II sez) si limita a ciò che è gia stato scritto in questa discussione, ben poco, quindi non fornisce motivazioni sufficienti e diverse. Siccome un nuovo indirizzo è plausibile solo se argomentato diversamente, mi sembra, ma mi sembra, logico ipotizzare che le due differenti conclusioni siano dovute semplicemente ad una questione temporale, avvalorato dal fatto, come dicevo, che se la sez semplice non condivide l'indirizzo delle SU deve rimettere alle stesse la decisione.  | mazzol Frequentatore del forum    Savona 998 messaggi | Inserito il - 26 Giu 2008 : 16:32:04 Leggo su: http://www.ipsoa.it/...nsabili+senza+solidariet+ quanto segue e mi chiedo perche' sussistano tanti dubbi.testo trasferito con copia incolla: Alle obbligazioni e alla susseguente responsabilità dei condomini si applica il principio della parziarietà, in base al quale le obbligazioni nell’interesse del condominio si imputano ai singoli condomini in proporzione alle quote di comproprietà. Le sezioni unite della cassazione risolvono a favore dei comproprietari, riuniti nel condominio, la disputa sulla responsabilità parziaria o solidale dei condòmini. Il creditore del condominio può rivolgersi al singolo condomino, ma non può chiedere l’intero credito vantato nei confronti del condominio, dovendosi limitare alla quota di pertinenza del condomino stesso (misurata in base ai millesimi di proprietà). Al centro dell’attenzione della corte di cassazione è la natura della obbligazione dei condomini. La questione ha visto contrapposti alcuni orientamenti. Secondo quello maggioritario il patto di divisione della spesa per l'esecuzione di lavori in appalto concluso tra più condomini, attendendo al rapporto interno tra gli stessi, non è opponibile al terzo appaltatore, atteso che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'articolo 1294 codice civile. Ciò si può tradurre con la regola per cui il creditore del condominio può chiedere il pagamento dell’intero a ciascun singolo condomino. Secondo l’indirizzo minoritario, invece, l’articolo 1123, comma 1, codice civile, in base al quale le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, si applica anche nei rapporti esterni. Quindi il singolo condomino non può essere chiamato a pagare per tutti, salvo rivalsa. Quest’ultimo è l’indirizzo che ha prevalso nel giudizio delle Sezioni Unite. Secondo la sentenza la solidarietà presuppone la non divisibilità dell’obbligazione: mentre l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, anche se comune, è divisibile, trattandosi di una somma di denaro. Inoltre nessuna norma prevede esplicitamente la solidarietà dei condòmini; infine il condominio non ha personalità giuridica e neppure una struttura unitaria. In sostanza l’amministratore vincola i singoli condomini nei limiti della quota di comproprietà. Le obbligazioni dei singoli comproprietari hanno lo stesso regime delle obbligazioni ereditarie, per cui i coeredi rispondono in proporzione alle loro quote. Il terzo, fornitore di beni o servizi al condominio, una volta conseguita la condanna del dell’amministratore quale rappresentante dei singoli condomini, può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, ma solo secondo la quota di ciascuno. La solidarietà, rileva la sentenza, avvantaggerebbe il creditore, ma per esigenze di giustizia sostanziale, è apparso preferibile il principio della parziarietà: i debitori non sono costretti ad anticipare somme e ad agire poi in rivalsa, con tutti i rischi di condebitori insolvibili. (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/04/2008, n. 9148)  | |