| Autore | | | prociotta Amministratore di Condominio
    Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 02 Set 2009 : 13:41:33
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. N. 71, 355, 399, 1119, 1283 NT1Il Comitato Ristretto Art. 1 .
1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi; 2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini» . Commenti ?
| prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 02 Set 2009 : 13:56:19 Art. 2 . 1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere. Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale. Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144 . Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma. La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre. La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati. La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi . Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all'amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare entro trenta giorni l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva . L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l'assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all'autorità giudiziaria . Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato» . Atto pubblico vuol dire notaio ? prevedo cause per stabilire quali siano gli infiniti casi in cui procedere in questo modo .....
<<ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all'amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni>> perchè fino ad ora cosa succede ? ti chiedono le diffide anche per quando i vicini vanno in bagno ...
<< e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare entro trenta giorni l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva . L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea.>> fantastico, prevedo richieste di assemblee settimanali, uno lo chiede per le togliere le bici nell'ingresso, l'altro per i passeggini della sala condominiale obbligo di convocarla entro 30 gg, quando magari si potrebbe aspettare l'assemblea ordinaria 4 mesi dopo ... me le vedo le assemblee straordinarie deserte con il solo condomino che le ha chieste .... Altri commenti ? fra 2 giorni inserirò altri articoli ... 
| erreemme Frequentatore del forum   Roma 833 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 11:40:41 Restando in argomento.Ieri parlando con un amico avvocato abbiamo dato una sbirciatina ai nuovi articoli e la sua reazione è stata: " Da ciò che leggo sarà una pacchia per gli avvocati per il numero di cause che si intenteranno nei condomini"! più conosco gli uomini più amo i cani. RM  | erreemme Frequentatore del forum   Roma 833 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 11:53:05 Scritto da prociotta il 02 Set 2009 - 13:56:19: [i] me le vedo le assemblee straordinarie deserte con il solo condomino che le ha chieste [...]
Bastarà che nei nostri preventivi venga precisato: "Costo assemblee aggiuntive oltre le 2 annue di euro X da porre a carico dei richiedenti in caso di mancato raggiungimento del numero legale" più conosco gli uomini più amo i cani. RM  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 12:39:29 Scritto da erreemme il 03 Set 2009 - 11:53:05:
Bastarà che nei nostri preventivi venga precisato: "Costo assemblee aggiuntive oltre le 2 annue di euro X da porre a carico dei richiedenti in caso di mancato raggiungimento del numero legale" più conosco gli uomini più amo i cani. RM
noi possiamo chiedere quello che vogliamo per le ass straordinarie (ovviamente deve essere accettato dall'assemblea) ma l'addebito al richiedente si può fare solo se previsto dal regolamento all'unanimità o forse no, non ho letto gli articoli successivi, proseguiamo e vediamo
 | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 12:41:20 Scritto da erreemme il 03 Set 2009 - 11:40:41: Restando in argomento.Ieri parlando con un amico avvocato abbiamo dato una sbirciatina ai nuovi articoli e la sua reazione è stata: " Da ciò che leggo sarà una pacchia per gli avvocati per il numero di cause che si intenteranno nei condomini"! più conosco gli uomini più amo i cani. RM
il ns. attuale codice è un perfetto equilibrio di rispetto fra tutte le parti in causa il ns bisogno di avere qualcosa di scritto che ci dica se è obbligatorio o meno, chiudere a chiave un cancello visto che c'è la serrattura, ci stà rovinando ... 
| prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 12:43:36 Art. 3 . 1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti . Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell'articolo 2643 . Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio . Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condiziona mento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini . In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma» .
quì ci vorrebbe il commento di watt !!!  | TIBER Frequentatore del forum     Genova 3732 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 16:22:58 Aspetto Watt e dico. Attalmente il distacco è universalmente acettato a condizione che l'interessato tramite un tecnico abilitato certifichi che l'impianto non subisce danni,che per il condominio non vi sia aggravi di costi ecc. Tutte bubbole.Non è mai dimostrabile con certezza quanto viene dichiarato,se non in linea puramente teorica. L'assemblea poi accetta quasi sempre il distacco dietro il rilascio della "carta"e per il quieto vivere. Saluti Tiber  | Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 17:51:15 Discorso triste e già trattato durante il caldo bestiale ante vigilia ferragostana! http://www.condomini.../topic.asp?TOPIC_ID=96463Nel momento in cui vorrò essere bannato mi pronuncerò senza peli sulla lingua...  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 18:03:12 rischio che si cominci una discussione in off topic ... ma lo faccio comunque. credo di aver compreso perchè questa volta forse la riforma ci sarà leggete questo articolo del sole 24 ore condominio In nero un condominio su tre: il 30% degli edifici non presenta il modello 770.
Poco meno di un milione. Tra grandi e piccoli, dalle palazzine ai complessi da 2mila abitanti, sono 840mila gli edifici in condominio, secondo i dati elaborati dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia. Poco meno di un milione di immobili, che ospitano 12 milioni di famiglie e hanno un ruolo molto rilevante – oltre che sotto il profilo sociale – anche per il Fisco. Analizzando le cifre che il dipartimento ha fornito all'Anaci (associazione degli amministratori), si scopre che il 29,5% dei condomini non ha presentato il modello 770 relativo al periodo d'imposta 2007. Un'anomalia che in qualche caso potrebbe essere giustificata da ragioni normative, ma che – inevitabilmente – è indizio di un elevato livello di evasione fiscale, stimabile da 300 a 650 milioni di euro all'anno. A questi dati si arriva partendo dalla massa di denaro gestita ogni anno dagli amministratori di condominio. Secondo le associazioni di categoria, la spesa complessiva per beni e servizi condominiali è pari a 15 miliardi, di cui circa tre per il contenzioso legato alla vita condominiale. Una cifra enorme, che per circa metà è gestita dai 21mila amministratori che svolgono la professione a tempo pieno. Senza considerare che da questi calcoli sono escluse quasi tutte le palazzine bifamiliari e trifamiliari, che pur essendo tecnicamente condomini (hanno degli spazi comuni come il tetto, il giardino o i viali d'accesso) non provvedono mai a nominare un amministratore e a dotarsi di un codice fiscale, limitandosi a collazionare in parti uguali le spese comuni, senza rendiconti né assemblee. Ed è proprio su questi 15 miliardi di spese che si è acceso da qualche anno l'interesse del Fisco. Storicamente, nei condomini è sempre esistita un'ampia tolleranza sulla regolarità fiscale delle fatture, incrementata dal fatto che il fornitore che offriva di farsi pagare in nero permetteva il risparmio del l'Iva: il condominio ci guadagnava il 20% e l'impresa almeno il 30%, ipotizzando un'aliquota media sui redditi. Dal 1999, però, è stato introdotto l'obbligo di pagare le ritenute Irpef sui dipendenti e sulle prestazioni dei professionisti e lavoratori autonomi. E dal 1° gennaio 2007 è scattato l'obbligo di effettuare una ritenuta del 4% sulle fatture per opere e appalti, che ha reso quasi sempre indispensabile la presentazione del modello 770. L'adempimento, che è a carico dell'amministratore, si è aggiunto a quello (in vigore dal 1998) di compilare il quadro AC nel modello Unico dell'amministratore, dove vengono indicati tutti i fornitori di ogni singolo condominio amministrato; un passaggio, quest'ultimo, che forse si potrebbe considerare pleonastico dopo l'introduzione della ritenuta del 4%, ma che ad oggi resta in vigore. Ad ogni modo, è partendo dai modelli 770 che si può ragionare sull'evasione. Perché è vero che dal 2005 al 2007 il numero di dichiarazioni è aumentato del 57%, passando da 375mila a 592mila. Ma è altrettanto vero che i condomini cui è stato attribuito un codice fiscale nel 2005 erano 839mila. Molti di più, dunque, di quelli che hanno fatto il modello 770. Le differenze territoriali, riportate nel grafico a fianco, sono molto rilevanti, dal 2,1% di mancate dichiarazioni del Trentino Alto Adige al 56,9% del Molise. Ma di fatto – prendendo a riferimento il dato medio del 29,5% – si arriva a 4,5 miliardi di spese sulle quali non viene versata la ritenuta del 4% o del 20% e che, potenzialmente, potrebbero sfuggire al Fisco. Anche ipotizzando che solo una parte di queste spese non vengano fatturate da chi lavora per il condominio, la perdita erariale sarebbe forte: con un 20% di "nero" il Fisco ci perderebbe circa 300 milioni all'anno, con il 50% il danno arriva ai 650 milioni.
(Cristiano dell'Oste, Il Sole 24 Ore, 10 agosto 2009, p.7 - Sintesi redazionale) complicano tutto, rendono ancora più auspicabile il ricorso ad un amministratore ... 
| evamic Nuovo iscritto Bologna 6 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 19:21:52 Copio ed incollo: <<Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini........>>Poi commento:.... non sono esperta di condominio, meglio dire totale profana, ma la matematica la conosco abbastanza bene, oltre al fatto di quel "notevoli squilibri"... ma quando diventa notevole? In un condominio di 24, tipo quello di mia madre, se uno si distacca lo "squilibrio" penso sarà minimo ma se aumentano?.... in più ai primi sarà concesso ma agli altri in futuro?.... l'eventuale "squilibrio" creato dagli ultimi è anche frutto della somma di quelli precedenti..... Forse ho detto una stupidata.... se è cosi scusatemi e fateci una risata. Ciao 
| Hivary Amministratore di condominio     Roma 2944 messaggi | Inserito il - 03 Set 2009 : 21:50:47 La stupidata è scrivere leggi su argomenti che NON si conoscono!! Hai ragione, gli squilibri iniziano subito su un piccolo condominio. Questa riforma ha dei lati buoni perchè farà giustizia di furfanti ed accattoni, ha dei lati negativi perchè non tiene conto del fattore "vita di tutti i giorni" ( vedi d.i. dopo quattro mesi o responsabilità in solido degli affittuari ), ma sostanzialmente sarà disattesa ed aggirata con facilità in quasi tutti gli articoli riformati. Insomma è la solita zuppa italiota.L'aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo. (proverbio arabo)  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 04 Set 2009 : 12:53:55 Art. 4 . 1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell'articolo 1117-ter» . Art. 5 . 1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni . Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze . Ciascun condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all'amministratore che convoca l'assemblea entro trenta giorni» .
 | | Inserito il - 04 Set 2009 : 14:47:43 Scusate se mi intrometto nelle vostre interessanti discussioni, in merito alla bozza della riforma vi pongo la seguente domanda ( a cui sono molto interessato): in merito agli articoli sugli spazi in comune ( nello specifico un sottotetto), vi risulta che per deciderne la vendita è sempre necessaria l'unanimità dei condomini o sarà sufficiente la maggiornaza relativa? grazie riccardo  | giangian Frequentatore assiduo     Vercelli 5646 messaggi | Inserito il - 04 Set 2009 : 14:49:12 da Prociotta me le vedo le assemblee straordinarie deserte con il solo condomino che le ha chieste .... ------- non vi è mai capitato di vedere, al mercoledì, le ''interrogazioni a risposta immediata'' alla camera? qualcosa di molto simile....600 i teorici convocati... solo l'interrogante (con qualche amico attorno per non farlo sfigurare) e il resto praticamente deserto. E l'utilità è la stessa...cioè quella di un'assemblea condominiale per decidere delle bici nell'ingresso.  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 04 Set 2009 : 15:13:52 Scritto da belgigetto74 il 04 Set 2009 - 14:47:43: Scusate se mi intrometto nelle vostre interessanti discussioni, in merito alla bozza della riforma vi pongo la seguente domanda ( a cui sono molto interessato): in merito agli articoli sugli spazi in comune ( nello specifico un sottotetto), vi risulta che per deciderne la vendita è sempre necessaria l'unanimità dei condomini o sarà sufficiente la maggiornaza relativa? grazie riccardo
non ho ancora letto tutto ma se consideri che per vendere ci vuole un rogito e il rogito lo firmano i proprietari, tutti, marito/moglie/nipoti etc...
continuarà sempre ad essere necessaria la firma di tutti se la proposta prevede qualcosa di diverso sarebbe anticostituzionale  | giangian Frequentatore assiduo     Vercelli 5646 messaggi | Inserito il - 04 Set 2009 : 15:54:55 da Belgigetto in merito agli articoli sugli spazi in comune ( nello specifico un sottotetto), vi risulta che per deciderne la vendita è sempre necessaria l'unanimità dei condomini o sarà sufficiente la maggiornaza relativa? ------- mi pare che l'art.1117 ter preveda che le deliberre dell'assemblea che decide sull'utilizzo di parti comuni debbano essere redatte con atto pubblico (e le convoche avvengano determinate modalità) E parla di maggioranze. Da questo discende che se le delibere rendono necessario un atto notarile sarebbe l'amministratore delegato a firmare...mia personale ipotesi.. non lo vedo scritto.(ma veramente non ho letto tutto...) 
| prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 04 Set 2009 : 19:18:30 Scritto da giangian il 04 Set 2009 - 15:54:55: da Belgigetto in merito agli articoli sugli spazi in comune ( nello specifico un sottotetto), vi risulta che per deciderne la vendita è sempre necessaria l'unanimità dei condomini o sarà sufficiente la maggiornaza relativa? ------- mi pare che l'art.1117 ter preveda che le deliberre dell'assemblea che decide sull'utilizzo di parti comuni debbano essere redatte con atto pubblico (e le convoche avvengano determinate modalità) E parla di maggioranze. Da questo discende che se le delibere rendo [...]
Modificare la destinazione d'uso è una cosa ben diversa dalla modifica della proprietà  | giangian Frequentatore assiduo     Vercelli 5646 messaggi | Inserito il - 04 Set 2009 : 22:55:43 da ProciottaModificare la destinazione d'uso è una cosa ben diversa dalla modifica della proprietà ---- in effetti l'articolo in parola parla di ''sostituzione di parti comuni''... e si tratta di capire cosa intendono dire. Ma se per fare ciò richiede un'assemblea convocata con 60 giorni di preavviso, verbalizzata con atto pubblico e che prevede anche un indenizzo ai condomini (pagato da chi? ) a che può riferirsi? Forse è troppo pretendere che siano un po' più chiari? 
| Hivary Amministratore di condominio     Roma 2944 messaggi | Inserito il - 05 Set 2009 : 12:33:37 Zuppa italiota...ci vuole un traduttore del pensiero, e non solo per questa proposta di legge.L'aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo. (proverbio arabo)  | giangian Frequentatore assiduo     Vercelli 5646 messaggi | Inserito il - 05 Set 2009 : 13:45:34 mi pare di avere letto che i perlamentari sono in prevalenza avvocati.. quindi non c'è da stupirsi che facciano leggi da cui poi derivano cause infinite (ovviamente lo fanno inconsapevolmente)... adesso tirano dentro anche i notai.... Se non altro hanno inserito fra le parti comuni le facciate e gli elementi architettonici e decorativi dei balconi che prima non c'erano. 
| prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 07 Set 2009 : 18:09:30 Art. 6 . 1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio . Se le modifiche comportano l'esecuzione di opere, è data preventiva notizia all'amministratore»
la vera variante è l'obbligo di dirlo all'amministratore  | giangian Frequentatore assiduo     Vercelli 5646 messaggi | Inserito il - 07 Set 2009 : 18:27:18 veramente la variante c'è o forse è solo apparente: svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o ------ anche se non si capisce quale danno possa dare alle parti comuni una determinata attività... anche se installo una scuola di tamburo arreco danno alle orecchie dei condomini e non danno alle parti comuni.  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 11 Set 2009 : 09:47:43 Art. 7 .1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge . La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonchè rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela . Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza . L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso . La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sè di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo . Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonchè le modalità dell'accesso per la relativa verifica . Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari . L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato . Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell'amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza . La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliata mente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio . Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari . Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte . Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi . L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio . L'assemblea può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali . I condomini o i loro aventi causa devono consentire l'accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza . L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell'impianto» .
il sospetto fondato .... chi lo stabilisce ? e poi perchè nominare un tecnico .... se c'è un vero sospetto di pericolo imminente, perchè non far intervenire i vigili del fuoco i quali poi ti obbligano alla nomina di un tecnico se c'è bisogno o se ne vogliono lavare le mani. Forse i vigili del fuoco non devono essere interpellati perchè ne stanno riducendo il numero ? e forse ancora una volta si vuole dare lavoro ad una massa di spesso incompenti, con poco lavoro o meglio ancora, con molte pretese in parcelle ? <L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso .> haaaaa!haaaaa! vorrei vedere fare direversamente ... io voglio uno stato autorevole con cittadini adulti non voglio il potere di entrare in casa d'altri e fare lavori  | gigetto Frequentatore del forum    Genova 1336 messaggi | Inserito il - 15 Set 2009 : 09:36:08 Scritto da prociotta il 11 Set 2009 - 09:47:43: [i]Art. 7 .1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge . La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all [...]
Ciao Sabrina....
ma il disegno di legge e' ancora un disegno o e' gia' stato approvato??? a me risulta di no ma ci sono colleghi che dicono che e' gia' stato approvato ieri hanno dato su alcuni tg regionali notizie false.. grazie gigetto 
| prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 15 Set 2009 : 09:47:05 Scritto da gigetto il 15 Set 2009 - 09:36:08:
Ciao Sabrina....ma il disegno di legge e' ancora un disegno o e' gia' stato approvato??? a me risulta di no ma ci sono colleghi che dicono che e' gia' stato approvato ieri hanno dato su alcuni tg regionali notizie false.. grazie gigetto
dal sole 24 ore:
http://www.ilsole24o...inio-liti-tribunale.shtml http://www.ilsole24o...592ee&DocRulesView=Libero http://www.ilsole24o...lesView=Libero&fromSearch Dopo le tre pagine di oggi del sole 24 ore, nel tg5 delle 20 chiusura dell'edizione con servizio sulla proposta di riforma dell'istituto del condominio, data ormai per cosa fatta in pochi mesi. http://www.video.med...gatore_programmi_tg5_2008
L'articolo di Cristiano dall'Oste "in condominio voterà anche l'inquilino" Sempre dal sole 24 ore on line di oggi
http://www.ilsole24o...592ee&DocRulesView=Libero Modificato Da - prociotta il 15 Set 2009 10:29:34  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 15 Set 2009 : 11:06:52 Art. 8 .1. All'articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne» . 2. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori http://www.paginepro...ssionisti.it/procicchiani  | prociotta Amministratore di Condominio     Forlì 13491 messaggi | Inserito il - 18 Set 2009 : 13:14:52 Art. 9 . 1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono piu` di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo . Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità .Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore nonchè i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma . In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore . L'amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell'incarico. L'amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima . L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica . Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l'amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino . Il compenso dell'amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonchè a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini . L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà . In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati . Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore . L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità . Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma: a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario; c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma; d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo; e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio; f) l'aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva» .
cosa sono <<i creditori particolari dell'amministratore ed i creditori di ciascun condomino>> ?
invece di stabilire l'obbligo entro 4 mesi di fare d.i. a tutti, anche a chi stà magari pagando a rate ... così da caricarlo anche delle spese legali, ingolfando ulteriormente i tribunali perchè non stabilire che le u.i. pignorate devono essere vendute con le spese condominiali pagate ?  | |