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Antonio Mariani Nuovo iscritto Italia 6 messaggi | Inserito il - 15 Giu 2004 : 10:07:55
Salve a tutti, vorrei sapere se una decisione presa in assemblea può modificare il regolamento condominiale oppure se c'è bisogno della presenza di tutti i condòmini per farlo. Inoltre: qual è la differenza tra regolamento condominiale e contrattuale? Grazie a tutti.
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| Inserito il - 15 Giu 2004 : 17:47:48 Grazie Elena, il mio quesito era in merito ad una riunione condominiale la quale è stata convocata con una busta messa (a mano)nella cassetta delle lettere. In questa assemblea si è deliberato che non è possibile installare climatizzatori sulla facciata del palazzo.Ora il problema è questo: dobbiamo installare 2 climatizzatori con unità esterna nell'appartemento di mia madre che è invalida al 100% e cardiopatica. Premetto che il palazzo non ha balconi, non è un palazzo storico,l'appartamento di mia madre è fronte strada e le unità esterne non precluderebbero l'utilizzo delle parti comuni ad altri inquilini. Grazie per le altre (future) informazioni. Antonio  |
| Inserito il - 15 Giu 2004 : 18:56:51 Per la convocazione, non sarà il massimo della correttezza ma se avete partecipato all'assemblea non la potete contestare. Per il regolamento, direi che quella è proprio una indicazione legittima da regolamento assembleare, in quanto regolamenta l'uso delle parti comuni (le facciate). Non ho capito se hai già acquistato i condizionatori; se non l'avessi fatto un suggerimento: in commercio ne esistono sempre di fissi ma senza unità esterna; l'unità interna è un pò più profonda e in facciata bastano due fori tipo quelli per le cucine, che sono più tollerati. Se li hai già acquistati (se almeno ci fosse stato un solo split esterno anzichè due!) ti consiglio di parlare con l'amministratore per cercare un modo per "scendere a compromessi" con l'assemblea. Posto anche che, oltre al condominio, non esistano vincoli nel tuo regolamento comunale (accertatene con una telefonata all'ufficio tecnico), tua madre ha diritto alla salute, e questo diritto viene prima del decoro architettonico; potresti cercare di ottenere dall'assemblea (hai qualche "alleato" fra i tuoi condomini?), in forza della salute (con tanto di certificato medico) di tua madre, una "deroga" al regolamento per questa installazione. Personalmente li installerei comunque, ma cercherei prima una sorta di accordo per evitare contrasti.Saluti! Elena (FI)  |
| Inserito il - 16 Giu 2004 : 10:20:25 Grazie Elena (sempre puntuale!), non abbiamo partecipato all'assemblea in quanto, io e mio fratello, ne siamo venuti a conoscenza a cose fatte. L'ordine d'acquisto per i climatizzatori è già stato fatto in quanto,tempo fa, avevo chiesto lumi proprio all'amministratore diciamo così, per un eccesso di scrupolo, e lui mi aveva rassicurato che per mia madre non ci sarebbero stati problemi. Per quanto riguarda i climatizzatori senza unità esterna ci siamo informati e abbiamo visto che costano molto di più degli altri normali e quindi è anche una questione economica... Mi informerò al comune (Roma) .A proposito, sulla facciata laterale del palazzo di mia madre sono già stati installati 2 split esterni e senza chiedere autorizzazione alcuna! Grazie ancora e se hai qualche altra informazione... Antonio MarianiModificato Da - Antonio Mariani il 16 Giu 2004 10:23:32 Modificato Da - Antonio Mariani il 16 Giu 2004 10:27:10  |
| Inserito il - 16 Giu 2004 : 14:26:04 Il problema "comunale" potrebbe interessare solo le facciate prospicienti la "pubblica via", come nel tuo caso; quelle "laterali" no, specie se non visibili dalla strada. Fra l'altro se non specificato nel regolamento (com'era presumibilmente al momento dell'installazione delle macchine già presenti), questa installazione non necessita di alcun nulla osta condominiale. Non è detto comunque che il comune preveda limitazioni (ad esempio il mio no), anche se ho paura che Roma (come altre città storiche) possa prevederlo. Se così fosse mi sa che dovrai comunque ripiegare sui modelli senza compressore esterno; il diritto alla salute è prioritario, ma dato che esistono soluzioni tecniche che salvaguardano anche il decoro difficilmente il comune (prima che il condominio) tollererà l'installazione sulla facciata principale.Saluti! Elena (FI)  |
ovovia Frequentatore del forum 130 messaggi | Inserito il - 17 Giu 2004 : 06:54:11 Ciao Elena. Secondo me il diritto di raffrescarsi è analogo a quello che ogni condomino ha di riscaldarsi. Mi risulta che i condizionatori godano di particolari deroghe, al pari ad es. delle antenne paraboliche. Potresti darmi qualche informazione più precisa in merito? Per quanto riguarda in condizionatori senza unità esterna, a parte il costo, presentano un livello di rumore abbastanza fastidioso, soprattutto di notte quando il compressore attacca e stacca. Ciao, Ovo  |
| Inserito il - 17 Giu 2004 : 11:05:52 Purtroppo ancora non è così ovovia, nel senso che ancora non c'è per i climatizzatori la "tutela" che c'è per le parabole. Ho appurato che in mancanza di specificazioni sul regolamento condominiale e comunale le installazioni sono consentite senza nulla osta condominiale come diritto tutelato dall'art. 1102 ovviamente anche con tutte le prescrizioni dello stesso 1102 e del 1120 a tutela degli altri condomini. Ho trovato in merito diverse sentenze che riporto, ma il caso di Antonio è più delicato in quanto nel regolamento è stata inserita una clausola esplicitamente contraria ed essendo la facciata principale ho paura che anche il comune di Roma avrà da ridire. Resta il fatto che la salute di sua madre deve essere tutelata per cui la soluzione va trovata ed adesso sembra il momento buono: Sirchia ha richiesto una deroga alla legge sulla privacy per poter tutelare gli anziani la prossima estate!  Saluti! Elena (FI)  |
| Inserito il - 18 Giu 2004 : 11:23:02 Ciao Elena, una precisazione: nel regolamento di condominio in possesso di mia madre, che risale alla data dell'acquisto dell'immobile (1986), non c'è menzione alcuna sull'installazione dei condizionatori.Questo significa qualcosa? Grazie ancora per la puntalità.  |
| Inserito il - 18 Giu 2004 : 12:30:21 Ciao Antonio. La modifica introdotta in assemblea in merito ai condizionatori secondo me rientra in quelle fattibili a maggioranza per cui anche se nel regolamento originale non c'era è comunque valida. Resta il fatto che in un modo o in un altro il problema di tua madre deve essere risolto! Hai sentito intanto se il comune ha imposizioni a riguardo? Poi mi sono resa conto che nel messaggio precedente citavo delle sentenze che poi non ho riportato (anche se l'avevo già fatto in altre discussioni), quindi lo faccio ora per completezza! Come ti ho detto però nel tuo regolamento la "limitazione specifica" c'è! quote: "In linea di principio non occorre alcun nulla osta condominiale per installare il condizionatore d'aria. Le modifiche dei muri e delle parti condominiali eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare, diretto a un migliore e piu' intenso godimento del bene di proprieta' comune, costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprieta' ex articolo 1102 del codice civile, ove non implichino alterazioni del decoro architettonico (ma tale alterazione e' da escludere quando si tratti di un normale edificio che non ha un suo rilievo architettonico), della consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti d'uso e di godimento degli altri condomini".La giurisprudenza riguardo al problema estetico ha argomentato che "se e' vero che il divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio in condominio posta dall'articolo 1120, secondo comma, Codice Civile, puo' valere anche per i fabbricati che non rivestono particolari pregi artistici, tuttavia cio' non significa che qualsiasi opera che implichi una modificazione del preventivo aspetto esteriore dello stabile debba considerarsi vietata a priori e in senso assoluto. In realta', poiche' il criterio estetico deve essere contemperato con quello utilitario, deve ritenersi lecito un mutamento estetico, che non comporti un pregiudizio economicamente valutabile: e' pur sempre necessario accertare, caso per caso, se l'edificio abbia in realta' un'armonia e unita' di linee e di stile e se la modificazione l'abbia in effetti compromessa o turbata in maniera appariscente e apprezzabile, in guisa da incidere negativamente sul decoro dell'edificio stesso e da risolversi in un deprezzamento di esso" (Cassazione sent. n. 2134 del 26 luglio 1962). "L'installazione del motore del condizionatore, non e' soggetto ne' ad approvazione dell'assemblea ne' tantomeno a quella dell'amministratore (Art. 1102, 1120, 1134 Codice Civile), nemmeno se istallato direttamente sul muro della facciata (Cassazione sent. n. 4027 del 23/10/54), meno che mai su una terrazza, che e' proprieta' esclusiva e sulla quale ne' l'assemblea ne' l'amministratore hanno competenza (a meno che il regolamento di condominio di tipo contrattuale non contenga delle LIMITAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AI CONDIZIONATORI). L'unica attenzione da osservare sono le norme inerenti lo stillicidio (p.e. acqua di condensa del condizionatore) e l'immissione di rumori, odori ecc. (p.e. le emissioni di aria calda dei motori del condizionatore e relativi rumori) che non devono superare la normale tolleranza (Art. 844 del C.C.). Qualora tali immissioni di rumori o odori fossero troppo elevati il giudice potrebbe ordinare l'esecuzione di lavori atti a ridurre alla normale tollerabilita' tali immissioni, ma non potrebbe comunque ordinare la sospensione dell'esercizio o lo smantellamento o lo spostamento del condizionatore. (Cassazione sent. n. 2396 del 6/4/1983)." Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 1 aprile 1997 Gabriele De Paola "La giurisprudenza e' ormai costante nel ritenere lecita l'installazione del motore dell'impianto di aria condizionata sulle facciate condominiali; non occorrera' pertanto alcuna autorizzazione del condominio." Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 4 gennaio 1999 n. 2 "L’utilizzazione, da parte del singolo condomino, del muro perimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, non impedisca ad altri condomini di farne uso analogo e non arrechi danno alle proprietà individuali dei medesimi altri condomini".( Cassazione sent. 20 marzo 1974, n. 776) "Riguardo all'installazione dei condizionatori d'aria occorre tenere presente gli articoli 1102 e 2043 del Codice civile. In virtù di questi articoli il singolo condomino se può utilizzare le parti comuni (i muri esterni o interni eccetera) non può ledere i diritti dei singoli (ad esempio il condizionatore non deve arrecare danni per immissioni di rumori, di calore negli appartamenti dei condomini). Per gli edifici che hanno un certo pregio architettonico l'unità esterna del condizionatore non deve ledere il decoro architettonico". (Massima: Sentenza Corte d'Appello MILANO - del 28 febbraio 1995)
Saluti! Elena (FI)  |
| Inserito il - 19 Giu 2004 : 19:04:25 caro antonio il regolamento di condominio contrattuale e' quello che trovi allegato all'atto di acquisto e per modificarlo occorre l'unanimita' dei partecipanti al condominio, ripeto condominio e non partecipanti all'assemblea, il regolamento assembleare e' invece quel regolamento che viene approvato in assemblea dai condomini ed e' approvabile con 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti in assemblea, questo regolamento puo' essere modificato ogni qual volta lo si ritiene opportuno , e sempre con le maggioranze prima accennate 500 mm maggioranza degli intervenuti. pertanto se il tuo regolamento non era contrattuale con le maggioranze pocansi dette il regolamento poteva essere modificato sempre che fosse stato riportato correttamente all'ordine del giorno modifica art...comma....reg.cond... cordialita'aiapi  |
mimma Frequentatore del forum Italia 100 messaggi | Inserito il - 05 Lug 2004 : 18:31:18 ciao a tutti, avrei bisogno di sapere un paio di esempi degli argomenti trattabili nel regolamento di condominio... Se è possibile potete suggerirmi un sito dal quale io possa attingere informazioni? Vi ringrazio anticipatamente...mimma.  |
| Inserito il - 05 Lug 2004 : 21:14:38 Qui puoi trovare un esempi di regolamento di condominio.http://www.condomini...eb.com/condominio_reg.pdf Considera che se lo proponi all'assemblea per l'approvazione a maggioranza, non può contenere norme che limitano i diritti dei singoli, ma solo regolamentare l'uso delle parti e dei servizi comuni. Staff 
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| Inserito il - 06 Lug 2004 : 08:15:47 Carlo, nel caso in cui venga introdotta una regolazione per le parti comuni contraria a quanto già in essere il valore è retroattivo? Esempio: se l'assemblea decide che le parabole vanno installate solo all'interno dei balconi privati ma esistono già delle parabole fuori, i proprietari di queste ultime sono obbligati ad adeguarsi o hanno una sorta di "diritto acquisito"?Saluti! Elena (FI)  |
Marco62 Nuovo iscritto Italia 21 messaggi | Inserito il - 08 Ott 2004 : 13:19:18 Buongiorno a tutti, io abito in un complesso di 18 villette a schiera formato da tre blocchi distinti,in comune abbiamo il giardino e la fossa biologica vorrei sapere se esiste un regolamento condominiale specifico per le villette schiera e se si dove lo posso trovare anche su internet . Grazie Marco  |