Archivio News Newsletter Forum Consulenza Video Contattaci Pubblicità
Seguici su Twitter o Facebook
Nome utente:           Password:
Hai dimenticato la Password?

 
 Home_Forum
 Ripartizione Spese - Gestione condominiale
 Istallazione caldaia a metano - problemi canna fumaria
 Nuova discussione  Rispondi
 Modalità Stampa  Aggiungi ai Preferiti
 
Autore  
Laki5
Frequentatore del forum


Livorno
62 messaggi
Inserito il - 04 Ott 2006 :  19:28:45  Laki5 è offline  
Condominio a forma di T con nove appartamenti 2 piani + 1 piano rialzato.
Un Condomino vuole mettere la caldaia a metano. La canna fumaria secondo le ultime normative deve arrivare sul tetto. In precedenti assemblee è stabilito che essendo esterna deve essere rivestita in muratura.
Il condomino che abita al piano 1° vorrebbe farla passare o di lato alla finestra del ripostiglio o dal suo terrazzo. In qualunque modo crea non pochi problemi al condomino dell'ultimo piano che se la vedrebbe passare o sul suo terrazzo o parallela alla finestra del suo ripostiglio. Da tenere inoltre in conto l'ingombro della muratura. Inoltre se la mettesse lato ripostiglio non avrebbe un punto di appoggio x la muratura poichè alla base ci sono le scale esterne del condomino del piano terra.
In qualità di amministratore avrei pensato di convocare un'assemblea per discuterne con tutti i condomini e avrei anche pensato di far portare al condomino che deve effettuare i lavori un progetto redatto da un geometra affinchè venga posto a valutazione dell'assemblea.
Il condomino non è d'accordo poichè dice che lui deve mettere il metano e nessuno può imporgli come fare i lavori.
Cosa devo fare ? Può eseguire i lavori come vuole anche se reca danno al condomino dell'ultimo piano ? (secondo me no)
Aiutatemi non so proprio cosa fare ?!!
Grazie a tutti per qualunque risposta. Sono alle prime armi fino ad ora non era successo niente tutto a me deve toccare !!!!

Grazie

maccione
Frequentatore del forum



55 messaggi
Inserito il - 05 Ott 2006 :  10:16:53  maccione è offline  
"Il condomino non è d'accordo poichè dice che lui deve mettere il metano e nessuno può imporgli come fare i lavori."

Se veramente ha fatto questa affermazione c'è da preoccuparsi!
E' tipico atteggiamento di chi NON vuole sottostare a leggi e sentenze, quindi credo che sarà dura!
Immagino che la diatriba nasca dall'esigenza di quella gentil persona di staccarsi dall'impianto centralizzato.
Ebbene Lui può farlo solo se il distacco non arreca danno all'impianto e non crea aggravio di spesa per il condominio.
Prima di realizzare il Suo impianto interno deve VERIFICARE se il condominio, ma soprattutto il regolamento edilizio comunale, autorizza l'installazione di una canna fumaria esterna.
Lui non può in alcun modo installare una caldaia murale senza portare i fumi oltre 1,5m sopra il colmo del tetto (commetterebbe un abuso legalmente perseguibile!)
Peraltro una sentenza della Cassazione ha stabilito che la distanza minima della condotta fumaria dalle finestre dovrà essere non inferiore a 75 cm, ma tale distanza dovrà essere superiore a tale limite minimo se la dimensione della tubazione impedisce la completa visuale dalle finestre che attraversa verticalmente.
A questo punto Lui può realizzare il suo impianto interno, ma DOVRA' farlo conformemente alle norme tecniche dettate dallo STATO! (Legge 46/90, DPR412/93 e 551/99 ecc. - ...e non come gli pare ...-)
Comunque le attuali normative tecniche, anche per la semplice sostituzione di una caldaia (caso molto più semplice dell'attuale) rendono necessaria la D.I.A.!
Cordiali Saluti.

Laki5
Frequentatore del forum


Livorno
62 messaggi
Inserito il - 05 Ott 2006 :  10:34:48  Laki5 è offline  
No l'impianto del condominio non è centralizzato ma ognuno aveva un impianto a gasolio.
Posso comunque impedirgli di effettuare i lavori se reca danno ad altro condomino ? Se dovesse decidere di istallarla sul terrazzo dovrebbe passare sul terrazzo di proprietà del condomino dell'ultimo piano che dovrà dare il permesso vero?
Cosa mi consigliate di fare ? Sarà bene che convochi comunque un'assemblea di condominio ? GRAZIE di tutto sono disperata.

Grazie

maccione
Frequentatore del forum



55 messaggi
Inserito il - 05 Ott 2006 :  11:53:40  maccione è offline  
"No l'impianto del condominio non è centralizzato ma ognuno aveva un impianto a gasolio."

Potresti cortesemente chiarire meglio questo concetto???

"Posso comunque impedirgli di effettuare i lavori se reca danno ad altro condomino ?"

Si, se si configurano le problematiche che ho espresso nel precedente msg.

"Se dovesse decidere di istallarla sul terrazzo dovrebbe passare sul terrazzo di proprietà del condomino dell'ultimo piano che dovrà dare il permesso vero?"

Il permesso del condomino è necessario solo se viene interessata la sua proprietà. Nel caso di interessamento delle facciate la pertinenza è dell'assemblea condominiale.

"Sarà bene che convochi comunque un'assemblea di condominio ?"

Sicuramente SI. Sarà l'occasione per tentare di trovare una soluzione che soddisfi tutti, tenuto conto del diritto del condomino che vuole passare a metano.
Ricorda che è importante l'aspetto tecnico/architettonico per cui ti suggerisco di farti supportare nell'assemblea da un professionista di provata serietà ed esperienza, conoscitore delle norme tecniche impiantistiche ed urbanistiche locali.

sampo
Frequentatore del forum



66 messaggi
Inserito il - 06 Ott 2006 :  18:35:57  sampo è offline  
qualcuno mi saprebbe indicare gli estremi della sentenza citata?
ho un problema con una canna fumaria di pizzeria che non solo è a meno di 75 cm dalla mia finestra ma inoltre, essendo molot grande ed obliqua, riduce notevolmente la visuale.
grazie
maccione
Frequentatore del forum



55 messaggi
Inserito il - 09 Ott 2006 :  11:01:28  maccione è offline  
Scritto da sampo il 06 Ott 2006 - 18:35:57:
qualcuno mi saprebbe indicare gli estremi della sentenza citata?
ho un problema con una canna fumaria di pizzeria che non solo è a meno di 75 cm dalla mia finestra ma inoltre, essendo molot grande ed obliqua, riduce notevolmente la visuale.
grazie

Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345.
" In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro. "

Saluti.

 
   
 Nuova discussione  Rispondi
 Modalità Stampa  Aggiungi ai Preferiti
Vai a:

Disc. precedenti Disc. successive
Ripartizione spese consumo acqua
  Ripartizione spese manutenzione ascensore e periodicità
Spese dell'ascensore anticipate dall'amministratore
Sono presenti oltre 150.0000 quesiti condominiali e immobiliari. Cerca adesso la tua risposta