| Autore | | | luigi_m Nuovo iscritto Roma 6 messaggi | Inserito il - 03 Mar 2006 : 15:00:55
vorrei sapere come ci si comporta nel caso in cui si abiti al primo piano e sotto c'è un cortile condominiale, quando il sottofondo del balcone perde l'intonaco, visto che la 1125 prevede per i balconi sporgenti a colonna il propietario paga il calpestabile del proprio balcone e l'intonaco del sottofondo del balcone superiore grazie LuigiLuigi Marandola | | Inserito il - 03 Mar 2006 : 15:32:20 Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. E anche: Cass. civile, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 I balconi, devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Pertanto la manutenzione relativa ai balconi non puo' essere oggetto di deliberazioni impositive di spese da parte dell'assemblea del condominio. Infatti sono nulle e sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità, le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.
In pratica: il balcone è completamente proprietà privata, per cui la spesa per il ripristino anche del sottobalcone è a carico del proprietario.
Saluti! Elena  | luigi_m Nuovo iscritto Roma 6 messaggi | Inserito il - 03 Mar 2006 : 15:45:56 grazie Elena se ho ben capito, quindi, io rientro nella 1125 per quanto riguarda il sottofondo del balcone al secondo piano ed interamente per il mio balcone? anche se sotto di me c'è un negozio oltre al marciapiede condominiale?Luigi Marandola  | | Inserito il - 03 Mar 2006 : 16:56:04 Veramente le sentenze si riferiscono a TUTTI i balconi, non solo a quello del primo piano!  Saluti! Elena  | luigi_m Nuovo iscritto Roma 6 messaggi | Inserito il - 03 Mar 2006 : 16:59:48 ...e allora l'articolo 1125?Luigi Marandola  | | Inserito il - 05 Mar 2006 : 12:09:26 Scritto da luigi_m il 03 Mar 2006 - 16:59:48: ...e allora l'articolo 1125?Luigi Marandola
Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Non è poi tanto "automatico" che si debba applicare ai balconi... Le sentenze che ho citato sono molto recenti, quindi, se hai riferimenti più "vecchi", possono essere obsoleti...Saluti! Elena  | Michele O. Frequentatore assiduo     Bari 5321 messaggi | Inserito il - 05 Mar 2006 : 16:35:38 Scritto da Elena Bartolini il 03 Mar 2006 - 15:32:20:
.......In pratica: il balcone è completamente proprietà privata, per cui la spesa per il ripristino anche del sottobalcone è a carico del proprietario.
Pienamente d'accordo con te elena, anche in virtù di quanto sancito dalla sentenza di Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576, da te citata.    Un Saluto  | gubossa Frequentatore assiduo     4573 messaggi | Inserito il - 05 Mar 2006 : 19:07:31 Scritto da Michele O. il 05 Mar 2006 - 16:35:38:
Pienamente d'accordo con te elena, anche in virtù di quanto sancito dalla sentenza di Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576, da te citata.    Un Saluto
Rimane però il fatto che per intervenire sull'intradosso del balcone il suo proprietario deve (se non vuole ricorrere a costosissimi ponteggi, occupazione suolo, pratiche edilizie, ecc. che trasformerebbero questo semplice intervento in un inferno burocratico-ammnistrativo-economico) agire attraverso la proprietà del suo sottoposto. E se questi non gli concede il permesso? I giudici fanno presto ad emettere sentenze sulla base di principi. Ma forse la giurisprudenza, sul punto, non è poi tanto concorde.guidoBossa  | |