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 Leggi, regolamenti e Assemblee - Sentenze
 Frontalini dei balconi: lavori di ripristino
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Autore  
Peppone
Nuovo iscritto


Catania
32 messaggi
Inserito il - 30 Gen 2006 :  15:42:31  Peppone è offline  
Salve,
nel condominio in cui abito, vi è la necessità di riprisitnare i "frontalini" ed i "solai" dei balconi in qunato, a causa delle infiltrazioni d'acqua sono pericolanti.
Può l'amministratore attivarsi d'urgenza affinchè tali lavori vengano effettuati oppure deve avere il consenso del condominio come lavori di manutenzione in una riunione straordinaria??

Grazie per i vostri consigli...

GG

salep
Frequentatore del forum



130 messaggi
Inserito il - 30 Gen 2006 :  19:05:17  salep è offline  
Ho il medesimo problema.... personalmente ho fatto così:
- spicconare delle parti pericolanti;
- convocazione assemblea urgente per approvazione lavori.
Non credo di avere il necessario poteri di far eseguire il rifacimento totale dei frontalini senza approvazione assembleare, ma solo l'obbligo di rimuovere il pericolo.
eolo
Nuovo iscritto



34 messaggi
Inserito il - 30 Gen 2006 :  20:22:28  eolo è offline  
Buona sera
avevo trovato in precedenza,in un'altra discussione,quanto allegato.Non rientra anche questo caso nella stessa sentenza?
Eolo

Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576

Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa.
Soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.

Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani.

 
   
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