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 Amministratori Condominiali
 Art. 1117 c.c
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Autore  
aledellaqui
Nuovo iscritto


Milano
14 messaggi
Inserito il - 31 Gen 2013 :  17:07:41  aledellaqui è offline  
Le parte unite del condominio sono regolamentate dall'art. 1117 del c.c., quali sono realmente le differenze con il nuovo regolamento condominiale che definisce l'art. 1117?
Grazie mille.

Alessandro Dell'aquila

Fai conoscere:
dolores
Frequentatore Senior



16682 messaggi
Inserito il - 31 Gen 2013 :  17:19:37  dolores è offline  
??
Le parti comuni restano sempre disciplinate dall'art. 1117 c.c.

Mentre, dopo l'art. 1117 c.c. sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. (Ambito di applicabilità).
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. (Modificazioni delle destinazioni d'uso).
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. (Tutela delle destinazioni d'uso).
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».

Saluti
dolly

aledellaqui
Nuovo iscritto


Milano
14 messaggi
Inserito il - 31 Gen 2013 :  17:52:36  aledellaqui è offline  
Scritto da dolores il 31 Gen 2013 - 17:19:37:
??
Le parti comuni restano sempre disciplinate dall'art. 1117 c.c.

Mentre, dopo l'art. 1117 c.c. sono inseriti i seguenti:

[i]«Art. 1117-bis. (Ambito di applicabilità).
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. (Modificazioni delle destinazioni d'uso).
Per soddisfare esigenze [...]


Grazie mille.

Alessandro Dell'aquila

 
   
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