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 Locazioni e spese : diritti inquilino e proprietario
 Disdetta contratto studenti senza raccomandata
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Autore  
denim747
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3 messaggi
Inserito il - 21 Ago 2012 :  11:25:02  denim747 è offline  
Buongiorno, spero di aver aperto la discussione nella sezione giusta del forum. Vi spiego il mio problema nella speranza di poter chiarire alcuni aspetti.
L'anno scorso in data 30 settembre 2011 ho sottoscritto in qualità di conduttore un contratto di affitto per studenti insieme a un'altra ragazza. La nipote del proprietario, come da contratto, ha diritto a una stanza della casa senza alcun onere finanziario. Il contratto ha durata di un anno, rinnovabile.
Durante quest'anno tuttavia si è creato in casa un clima di guerra fredda tra me e la nipote del proprietario, per motivi che non saprei ben definire, in ogni caso ho sempre tenuto pulito, pagato regolarmente l'affitto e le altre spese, senza mai mancare di rispetto a nessuno. Ciò nonostante da vari episodi ho percepito la sua volontà di non proseguire nella convivenza con me. Questa sensazione si è concretizzata i primi di giugno, quando ho ricevuto una telefonata dalla madre (a cui ho ogni mese versato l'affitto) che mi avvertiva che per via di problemi familiari e nuove spese (IMU) non avevano intenzione di rinnovare il contratto di affitto nè a me nè all'altra ragazza (cosa su cui nutro dei dubbi). Avverte che manderà raccomandata come previsto dal contratto.
Siamo al 21 agosto e di raccomandate neanche l'ombra (da contratto si prevede, da parte del locatore, almeno 1 mese di preavviso con raccomandata con ricevuta di ritorno se non si intende rinnovare), TRANNE che per un foglio, scritto a penna dalla nipote del proprietario e mia coinquilina, datato 22 giugno, in cui si ritiene rescisso il contratto a partire dal 30 settembre 2012.
Ora io nella mia totale ignoranza, non credo che questo foglio messo e buttato lì sulla mia scrivania abbia alcun valore legale! Non sono mai stata una che si approfitta delle situazioni ma queste persone mi hanno creato dei forti disagi per tutto il periodo della convivenza.
Dei miei cugini di Pisa tempo fa hanno avvisato a voce i loro inquilini della fine prematura del contratto, senza mandare raccomandata; questi hanno fatto loro causa, vincendola, e i miei cugini devono adesso pagare una cosa come 36 rate della quota di affitto per i danni!
Perciò volevo un parere. Premesso che fino al 31 di agosto sono sempre in tempo per mandarmi la famosa raccomandata, se ciò non avvenisse, ci sono delle analogie tra il mio caso e quello dei miei poveri cugini? Potrei attaccarmi a qualcosa e rompergli un po' le scatole?

Modificato Da - denim747 il 21 Ago 2012 alle ore 11:59:24

Ric75
Esperto in locazioni



2130 messaggi
Inserito il - 21 Ago 2012 :  12:51:14  Ric75 è offline  
quote:
Avverte che manderà raccomandata come previsto dal contratto.

Innanzitutto i contratti studenti (art 5 comma 2 431/98 e DM 30 12 2002) sono automaticamente rinnovati per uguale periodo alla scadenza se non c'è disdetta da parte del conduttore (tu). il locatore non ha tale possibilità per cui tale raccomandata non avrebbe valore.
Per cui hai tutti i diritti di rimanere per un altro anno se non invii disdetta o recesso nei termini previsti.

La clausola contrattuale che prevede la possibilità di dare disdetta da parte del locatore con 1 mese di preavviso è illegale e annullabile in riferimento a quanto previsto dal DM 30 12 2002 art 3 comma 5 e allegato E).

Il contratto è unico (siete entrambi conduttori) o avete due contratti separati?

Per quanto riguarda il foglio lasciato sul tuo tavolo non si capisce chi è il mittente dell'atto e cosa sia da intedersi rescisso??? L'unico atto fattibile dalla tua coinquilina è il suo recesso (permesso anche al singolo conduttore nei contratti studente): se fosse così e il contratto che avete stipulato è unico (2 conduttori) sarai obbligato a pagare l'intero canone da solo. Questa è l'unica "minaccia" che potresti ricevere per farti lascaire l'immobile (o rimanere e pagare il canone intero).

denim747
Nuovo iscritto



3 messaggi
Inserito il - 21 Ago 2012 :  13:13:03  denim747 è offline  
Il contratto è unico per i 2 conduttori. Riporta:
La locazione avrà durata di anni 1 con inizio dal 3 ottobre 2011 al 30 settembre 2012 e si intenderà rinnovato di uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da darsi da una parte all'altra con preavviso di almeno un mese con lettera raccomandata R.R. Viene lasciata facoltà ai conduttori di poter recedere anticipatamente dal contratto dandone preavviso di almeno 2 mesi con raccomandata R.R.

Se la possibilità di recesso da parte del locatore è illegale, quanto scritto sopra è contestabile? E' da considerarsi uno sfratto illegittimo quanto mi è stato detto?
Ti copio il testo del foglio che mi è stato lasciato:
Il sottoscritto V.A., comproprietario dell'appartamento posto a Firenze in via... alle signorine I.L. e C.D. con scrittura privata con decorrenza dal 3 ottobre 2011 al 30 settembre 2012, alla scadenza dello stesso contratto non intende rinnovarlo per motivi familiari, e s'intende così rescissa la locazione.


Ric75
Esperto in locazioni



2130 messaggi
Inserito il - 21 Ago 2012 :  13:31:27  Ric75 è offline  
Si è illegale.
puoi stampare il dm 30 12 2002 art 3 e l'allegato E.

http://www.mit.gov.i...p?p=normativa&o=vd&id=314

1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata - precisata negli allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.

2. I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali di cui all'articolo 1.

3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel medesimo articolo 1.

4. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato E) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato F).

5. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.

6. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il tuo contratto deve essere basato sull'allegato E che dice:
Articolo 1
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal ……………………………..al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Oltre al fatto che una tale richiesta è illegale un foglio lasciato su una scrivania non è provabile.

Gia che ci sei controlla sugli accordi territoriali per lel locazini del tuo comune che il canone totale che pagate sia sotto il limite massimo permesso per questa tipologia di contratti.

denim747
Nuovo iscritto



3 messaggi
Inserito il - 21 Ago 2012 :  14:00:44  denim747 è offline  
Intanto ti ringrazio tantissimo, ho controllato sul sito del Ministero e su quello del Diritto allo Studio della Toscana, esattamente come mi hai detto questi contratti possono essere rescissi solo dai conduttori. Il canone dovrebbe rientrare nei limiti, ho fatto un calcolo approssimativo con le tabelle di Confedilizia ma non ho la metratura precisa dell'appartamento.
Purtroppo però è tardi per far valere il mio diritto a rimanere nell'appartamento, facendo l'università e avendo bisogno di rimanere a Firenze mi sono mobilitata da tempo per trovare un'altra sistemazione, anche così non fosse penso sarebbe difficile vivere con quel clima in casa (specie al momento in cui imporrei la mia presenza, pur di diritto).
Come consigli di muovermi? Posso appellarmi all'illegalità del contratto e delle modalità con cui sono stata ingiustamente mandata via? Cosa si può ottenere?
Non è per fare l'accattona ma grazie a questa mossa mi sto ritrovando a pagare 2 affitti, oltre al grande disagio, al dover rifare un trasloco, e pagare più di quanto facevo in quell'appartamento perchè stanze singole a meno di 300 euro a Firenze si trovano molto male...

Ric75
Esperto in locazioni



2130 messaggi
Inserito il - 21 Ago 2012 :  15:18:26  Ric75 è offline  
Il risarcimento di 36 mensilità (cfr art 3 co 3 -5) è applicabile nei casi di illegittimo esercizio di diniego di rinnovo alla prima scadenza per i motivi dell'art 3 comma 1 431/98, per i contratti da art 2 comma 1 e 5 (4+4 e 3+2) ma non è il tuo caso . tu hai un contratto ai sensi dell'art 5 comma 2 che non prevede il diniego di rinnovo alla prima scadenza.

Tu puoi solo richiedere che venga rispettata la legge e proporre una contropartita in cambio di una risoluzione consensuale anticipata del contratto (ad esempio che ti vengano pagate le spese di trasloco e che il contratto sia risolto dal momento in cui ti trasferisci nel nuovo immobile in modo da non dover pagare doppio canone).

Modificato Da - Ric75 il 21 Ago 2012 15:25:06

 
   
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