| Autore | | | fedesimo Frequentatore del forum
Roma 82 messaggi | Inserito il - 10 Lug 2012 : 12:23:30
Buongiorno a tutti Vorrei cortesemente sapere se quanto riportato nel post qui di seguito trascritto è l'ultima interpretazione in merito all'argomento dell'"obbligo solidale" e se pertanto il debito dei morosi circa una data spesa, non deve più essere "solidariamente" pagato dagli altri. Nel caso specifico, dovendo il Condominio andare a transazione in una causa di lavoro, è possibile richiamarsi alle sentenze 9148/2008 e 1289/2012 nel Verbale di accettazione della transazione in modo che ognuno paghi solo ed esclusivamente la sua parte di importo ? "Inserito il - 20 Feb 2012 : 16:02:47 giurista84 è offline Buongiorno a tutti, vi segnalo un' altra sentenza della Cassazione che ha confermato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali (pur trattando una questione parallela). Si tratta della sent. n. 1289/2012,interessante nella parte in cui richiama la nota sent. delle Sezioni Unite della Cass. n. 9148/2008, definendo la questione sulla natura delle obbligazioni condominiali "risolta definitivamente ,nel senso di escluderne la solidarietà". Pasquale Grazie anticipate a tutti quanti vorranno rispondermi. | Carlo Frequentatore del forum     3547 messaggi | Inserito il - 10 Lug 2012 : 12:39:20 L'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.Non tutte le spese, ad esempio quelle delle bollette acqua in condominii a contatore unico, sono di difficile applicazione nel principio della parziarietà. Questo grazie alla follia del contatore unico. Se ci sono condomini che non pagano, il gestore taglia l'erogazione penalizzando i condomini puntuali nei pagamenti. Quindi, il condominio per evitare questo problema, si trova costretto anticipare le quote anche per i morosi, con tanti saluti al principio della parziarietà. Fatto salvo successiva rivalsa  | |