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 Il comune non mi approva la DIA...procedo con la sanatoria?
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vulkano
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L
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Inserito il - 17 Giu 2012 :  17:57:18  vulkano è offline  
Salve a tutti.

Vi espongo il problema cercando di trovare una soluzione ad un problema che va ormai avanti dal mese di aprile.
In quel mese io e una mia amica abbiamo preso in affitto un locale e abbiamo presentato la DIA al comune de L'Aquila(a nome del proprietario) per frazionare il locale in cui aprire, poi, due distinte attività (una delle due è una lavanderia a secco). Il comune ci ha richiesto alcune integrazioni tra cui l'individuazione di parcheggi pertinenziali, l'assenso del condominio e l'autorizzazione della ASL. A causa del secondo punto (assenso del condominio) non riusciamo ad andare avanti con i lavori anche con due sentenze del TAR a favore (per i lavori strettamente pertinenziali, che non vanno a toccare le parti in cumune o strutturali, l'assenso del condominio non serve).
Nonostante tutto il SUAP continua a richiederci l'assenso del condominio (che non ne vuole sapere di darcelo in quanto non vuole la lavanderia anche se da contratto di condominio tale attività rientra tra quelle che possono aprire).

Premetto che i lavori per cui dovremmo chiedere l'assenso sono una parete in cartongesso (già realizzata) e una porta (che sostituirebbe una vetrina) che da catasto già risulta (anche questa già messa)!

L'avvocato che abbiamo interpellato (a pagamento) ci ha consigliato di procedere con una sanatoria...
Voi cosa mi consigliate?...non sappiamo più a che santo votarci!

Grazie a tutti
Daniele

Modificato Da - vulkano il 17 Giu 2012 alle ore 17:59:34

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 17 Giu 2012 :  18:27:06  tuxx è offline  
Non coprendo il fatto che il Comune ti chieda il consenso del condominio, per il resto se non ti concede il benestare non posso dare consigli perchè è necessario conoscere il regolamento edilizio della zona ed io non posso conoscere, ma se il Comune si trincera solamente per il fatto del consenso del condominio posso suggerirti questa Sentenza;

CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE EDILIZIA - NON È NECESSARIO L'ASSENSO DEI CONDOMINI AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER LE OPERE NELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
(Consiglio di Stato, Sezione V, 23 giugno 1997, n. 699)
 
In molti uffici tecnici comunali è diffusa l'abitudine di chiedere, in presenza di domande di concessione o autorizzazione edilizia interessante in qualche modo il condominio o le parti comuni, atti di assenso da parte degli altri condomini, verbali di assemblea, controfirme sui disegni da parte dell'amministratore e così via, a seconda della fantasia o dell'umore del momento. Malgrado l'evidente  arbitrarietà di tali richieste, al limite della vessazione e comunque censurabili in linea di principio anche ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 (l'amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria), si ritiene opportuno rendere nota una conclusiva decisione sul punto, del massimo organo di giustizia amministrativa (contro il Comune di Milano, si noti, non contro il Comune di Roccacannuccia).
A prescindere dalla banalità dell'oggetto trattato in causa (una canna fumaria) e fermi restando, ovviamente, i rapporti condominiali come regolati dalle norme civilistiche, risulta evidente che la pubblica amministrazione non è competente a "conoscere" i rapporti tra privati e non può imporre al privato la dimostrazione dell'assenza di pretese da parte di terzi.
La lettura della sentenza, una volta tanto chiarissima, non necessita di altri commenti.
http://www.ancebrescia.it/articoli/357.htm
 
Diritto - L'appello del Comune di Milano è infondato.
La questione dedotta in giudizio si risolve nel decidere se l'autorizzazione edilizia per la realizzazione, in un muro perimetrale di un edificio, di una canna fumaria, possa esser rilasciata al singolo condomino, proprietario dell'unità condominiale che la canna fumaria è destinata a servire, come ha ritenuto il T.A.R., ovvero debba essere rilasciata al condominio o al condomino previo assenso dei condominio, come sostiene l'amministrazione appellante.
Va premesso che, stante l'ampia e generica formulazione dell'art. 4, comma 1, della legge 10 del 28 febbraio 1977 (la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla) la legittimazione a chiedere la concessione, e la considerazione vale anche per l'autorizzazione edilizia, compete a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale o di obbligazione sull'immobile, la facoltà di eseguire i lavori oggetto del progetto.
Ciò posto, il Collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado.
In tal senso depongono sia il disposto dell'art. 1102 c.c. relativo all'uso della cosa comune da parte dei comunisti (Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,  purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto), sia la regola sancita dal successivo art. 1105 sull'amministrazione della cosa comune (Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune), sia, infine, nella materia del condominio negli edifici, la cui caratteristica è la compresenza di parti di proprietà esclusiva (unità immobiliari) e di parti necessariamente comuni, la specificazione apportata ai suddetti principi generali in materia di comunione dall'art. 1122 c.c., secondo cui "Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio" letta in forma positiva, la norma conferisce al condomino una sorta di disponibilità ordinaria delle parti comuni dell'edificio pertinenti alla sua unità immobiliare.
Le suddette regole e principi lasciano concordemente dedurre che è in facoltà del condomino eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni, siano strettamente pertinenti, sotto il profilo funzionale e spaziale, alla sua unità immobiliare, con la conseguenza che egli  va considerato come soggetto avente titolo per ottenere, a nome proprio, l'autorizzazione o la concessione edilizia relativamente a tali opere.
Siffatta conclusione resiste alle obiezioni dell'amministrazione appellante.
L'osservazione che con il rilascio dell'autorizzazione al singolo condomino si consentirebbe di attuare una modificazione strutturale del bene all'insaputa dei comproprietari dello stesso, costituisce una petizione di principio, perché la questione da risolvere è appunto se l'autorizzazione possa essere data indipendentemente dall'intervento degli altri condomini.
Neppure è vero che, se si prescindesse dal consenso degli altri condomini, questi ultimi sarebbero passibili di sanzioni amministrative per le eventuali difformità realizzate in corso d'opera, giacché le sanzioni sono a carico degli autori dei comportamenti illeciti e l'autore della costruzione in difformità dalla concessione o autorizzazione va individuato, normalmente, nel titolare della stessa; è vero, semmai, che esigendo che gli altri condomini condividano la domanda di autorizzazione si pretende che essi assumano una responsabilità priva di sostanziale giustificazione.
Quanto al fatto che l'opera possa esser contestata dagli altri condomini, l'assenza di danno altrui è un limite sostanziale che, per la sua natura negativa, è connessa con valutazioni soggettive ed esula, comunque, dalle possibilità di accertamento della pubblica amministrazione, la quale deve limitarsi al titolo formale di disponibilità della porzione immobiliare e rilascia le autorizzazioni sempre con salvezza dei diritti dei terzi (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, n. 1341 del 20 dicembre 1993).
D'altra parte, l'istituzione delle autorizzazioni edilizie comunali, come già prima quella della concessione edilizia, nulla ha aggiunto ai rapporti di carattere civile tra i titolari dei diritti sui beni immobili, né ha trasformato il diritto che si ha di opporsi all'opera da altri intrapresa, in una potestà di veto, sicché, resta escluso, anche per tale via, che la regola del citato art. 4 della legge n. 10 del 1977 si traduca nell'obbligatorietà del preventivo assenso degli altri condomini.
E, se è vero che all'amministrazione comunale non può e non deve essere fatto carico di dirimere le controversie civili, come giustamente afferma l'amministrazione appellante, neppure può esser fatto carico al privato di dimostrare preventivamente l'assenza di contestazioni, munendosi, così come richiede il Comune di Milano, di assenso con firma autenticata dell'amministratore e delega con firma autenticata degli altri condomini.
In conclusione l'appello, con le precisazioni che precedono, dev'essere respinto.
Le spese dei gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l'appello proposto dal Comune di Milano.
Condanna l'amministrazione appellante a rifondere alla resistente le spese del grado di giudizio, liquidate in lire 4 milioni. http://www.ancebrescia.it/articoli/357.htm

ex Tux

vulkano
Nuovo iscritto


L
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Inserito il - 17 Giu 2012 :  19:37:46  vulkano è offline  
Praticamente questa sentenza del Consiglio di Stato è la stessa che ha allegato l'ingegnere alle integrazioni richieste dal comune (altre a questa c'erano allegate due sentenze del TAR sempre a nostro favore)... ma non c'è stato niente da fare!
Il comune vuol lavarsi le mani per eventuali diatribe che potrebbero tirarlo in causa!

Adesso l'avvocato ci ha consigliato di presentare una sanatoria ma io vorrei sapere se ne usciamo o meno...non vorrei che la sanatoria ci venisse bocciata!!!

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 17 Giu 2012 :  20:33:50  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 17 Giu 2012 - 19:37:46:
Adesso l'avvocato ci ha consigliato di presentare una sanatoria ma io vorrei sapere se ne usciamo o meno...non vorrei che la sanatoria ci venisse bocciata!!!

E' una domanda a cui non posso rispondere, perchè non so come potrà reagire/rispondere il tuo Comune.

ex Tux

Modificato Da - tuxx il 17 Giu 2012 20:34:18

vulkano
Nuovo iscritto


L
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Inserito il - 18 Giu 2012 :  09:00:57  vulkano è offline  
Quindi esiste anche la possibilità che il comune non mi conceda il permesso a costruire in sanatoria (detto anche accertamento di conformità) nonostante la porta esista da catasto e la parete sia in cartongesso quindi conforme alle norme vigenti????

ME RI
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Firenze
2902 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  09:14:44  ME RI è offline  
Secondo me la questione non riguarda solamente l'aspetto edilizio privato/condominiale ma anche gli altrui diritti. Se è vero che, come da sentenze, non occorre il consenso del condominio se il singolo deve eseguire lavori sulle parti comuni, penso che non si possa dire la stessa cosa per una modifica di destinazione d'uso o per la trasformazione in uso esclusivo di area comune.
Credo di aver capito, da quanto scrivi, che il Comune ti chiede per l'apertura dell'attività la dimostrazione dell'esistenza della sosta di relazione. Occorrerebbe quindi determinare quale sia l'area, su spazio condominiale se non presente quello di proprietà esclusiva, dove riservare la sosta ai clienti ed all'attività (scarico/carico ecc...). Il Comune chiede quindi ai titolari di tale area (condominio) di dimostrare l'esistenza di questa destinazione. E' logico che per stabilire un uso esclusivo a favore dell'attività su spazio condominiale ti serve il consenso di questi. Non si tratta quindi di eseguire lavori su parti condominiali per un miglior godimento, ma di un cambio di destinazione d'uso di area comune, probabilmente già riservata alla sosta dei veicoli dei condomini, fermo restando che occorrerebbe stabilire se tali aree sono già pertinenziali agli alloggi per la L. 122/89. E' quindi logico che se al Comune l'area risulta già pertinenziale agli alloggi non lo può essere contemporaneamente anche per la lavanderia.
Non comprendo cosa c'entri la "sanatoria" con quanto sopra, stante che per i parcheggi di relazione delle nuove attività non è prevista. Si realizzano e basta.

Ciao

Me Ri

Modificato Da - ME RI il 18 Giu 2012 09:22:23

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  09:59:51  tuxx è offline  
Sono perfettamente d'accordo con l'amico Me Ri, le due cose sono distinte, una è la concessione per le opere interne e l'altra per il parcheggio, se per ottenere il benestare delle opere interne è necessaria la modifica del parcheggio a tuo esclusivo utilizzo, potrei dedurre che non otterrai il benestare da parte del Comune senza il benestare dei condomini che rinunciano (magari) in parte al loro parcheggio, se invece la concessione non è direttamente legata al parcheggio, non vedo perchè il Comune non conceda la fattibilità delle opere interne.

ex Tux

Modificato Da - tuxx il 18 Giu 2012 10:01:28

vulkano
Nuovo iscritto


L
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Inserito il - 18 Giu 2012 :  10:01:52  vulkano è offline  
No ME RI...
Quello in questione è un locale commerciale (di 120 mq) a tutti gli effetti...dato che prima c'era un negozio di abbigliamento il proprietario ha pensato bene di togliere una porta (per farci una vetrina) che ora noi vogliamo ripristinare(al catasto già risulta)...se non c'è una seconda entrata due attività non possono starci!
Quindi non stiamo chiedendo nessun cambio di destinazione d'uso.

Il comune, come detto sopra, vuole l'autorizzazione del condominio per lavarsi le mani in future diatribe tra condomini

Inoltre alla presentazione della DIA avevamo allegato un documento in cui si individuavano a 100 metri i parcheggi pertinenziali previsti per legge (ogni 100 metri/cubi di superficie del locale 40 metri/quatrati di parcheggio)...quindi il problema non sussiste!


Modificato Da - vulkano il 18 Giu 2012 10:06:34

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  10:29:44  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 10:01:52:
Inoltre alla presentazione della DIA avevamo allegato un documento in cui si individuavano a 100 metri i parcheggi pertinenziali previsti per legge (ogni 100 metri/cubi di superficie del locale 40 metri/quatrati di parcheggio)...quindi il problema non sussiste!
Allora forse non ci intendiamo, è proprio necessaria l'esistenza di parcheggi "dedicati" per l'apertura di questo esercizio commerciale?
- SI, dovevi indicare che ci sono a tuo uso
- NO, non dovevi indicare nulla, ed al Comune non può interessare il benestare del condominio per le modifiche interne alla tua proprietà

ex Tux

vulkano
Nuovo iscritto


L
29 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  10:58:01  vulkano è offline  
Tux la legge TOGNOLI dice che:
quando c'è un ampliamento immobiliare bisogna individuare parcheggi pertinenziali in rapporto di ogni 100/mc di nuovo fabbricato 40/mq di parcheggi.
Anche qui c'è una sentenza del TAR a favore di chi non può individuare nuovi parcheggi ma noi, per non allungare i tempi (e anche perchè ne avevamo la possibilità), li abbiamo individuati. Quindi sotto questo punto di vista abbiamo l'ok del comune!

Il comune a questo punto non ci contesta più i parcheggi pertinenziali ma bensì l'autorizzazione del condominio ai lavori

CON UNA RICHIESTA DI CONFORMITA' DELL'ESISTENTE NE USCIAMO FUORI O NO?

Modificato Da - vulkano il 18 Giu 2012 10:59:39

ME RI
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Firenze
2902 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  10:58:08  ME RI è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 10:01:52:
No ME RI...
Quello in questione è un locale commerciale (di 120 mq) a tutti gli effetti...dato che prima c'era un negozio di abbigliamento il proprietario ha pensato bene di togliere una porta (per farci una vetrina) che ora noi vogliamo ripristinare(al catasto già risulta)...se non c'è una seconda entrata due attività non possono starci!
Quindi non stiamo chiedendo nessun cambio di destinazione d'uso.

Il comune, come detto sopra, vuole l'autorizzazione del condominio per lavarsi le mani in [...]


Il mio intervento non riguarda le parti interne dell'immobile (per le quali sembra sussistere un aumento di unità immobiliari) ma solo la destinazione d'uso del parcheggio.
Hai verificato i parametri per la sosta di relazione?. Non c'entra la L. 122/89 ma più il D.M. 1444/68 e succ.. Non è prescritta alcuna distanza massima dall'attività?. Nel mio Comune la sosta di relazione deve essere limitrofa all'attività, non a 100 ml. di distanza, altrimenti non si dimostra la possibilità di carico/scarico.
Quelli che hai descritto mi sembrano infatti parametri "anomali". Generalmente si considera 1mq/1mq per attività con superficie di vendita fino a mq. 250; 1,5 mq/1mq per attività con superficie di vendita da mq. 250 a mq. 2500; 2,0 mq/1mq per attività con superficie di vendita oltre mq. 250.

Ciao

Me Ri

Modificato Da - ME RI il 18 Giu 2012 11:08:00

vulkano
Nuovo iscritto


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Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:01:33  vulkano è offline  
Il comune mi ha dato l'ok per i parcheggi!!!!!!

Mi manca l'assenso del condominio ai lavori!
Come ne esco da questa situazione?

ME RI
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Firenze
2902 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:09:02  ME RI è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 11:01:33:
Il comune mi ha dato l'ok per i parcheggi!!!!!!

Mi manca l'assenso del condominio ai lavori!
Come ne esco da questa situazione?



Per i parcheggi di relazione, strane norme nel tuo Comune.... Quì da noi, come in molti altri Comuni, non sarebbe consentito.

Ciao

Me Ri

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:26:01  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 11:01:33:
Il comune mi ha dato l'ok per i parcheggi!!!!!!

Mi manca l'assenso del condominio ai lavori!
Come ne esco da questa situazione?


Per i lavori interni non è necessaria nessuna autorizzazione da parte dei condomini, salvo non sia prevista da un Regolamento di condominio di tipo Contrattuale, ma in questo caso il Comune non c'entra affatto, perchè il Comune non è tenuto a conoscere gli accordi tra condomini.

ex Tux

Modificato Da - tuxx il 18 Giu 2012 11:27:01

vulkano
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Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:32:07  vulkano è offline  
Tux lo so...ci sono anche sentenze del consiglio di stato e del TAR in merito...ma il comune lo vuole questo assenso!

Ripeto la domanda per la centesima volta:

CON UNA RICHIESTA DI CONFORMITA' DELL'ESISTENTE ossia una SANATORIA DEI LAVORI GIA' EFFETTUATI esco (con una multa) da questa situazione??????

tuxx
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2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:39:46  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 11:32:07:
Tux lo so...ci sono anche sentenze del consiglio di stato e del TAR in merito...ma il comune lo vuole questo assenso!

Ripeto la domanda per la centesima volta:

CON UNA RICHIESTA DI CONFORMITA' DELL'ESISTENTE ossia una SANATORIA DEI LAVORI GIA' EFFETTUATI esco (con una multa) da questa situazione??????


Secondo il mio parere, il Comune eccede nei suoi poteri, per cui dovresti (se lo vuoi) ricorrere all'A.G., e non credo che nessuna sanatoria sia possibile, visto che il Comune desidera il consenso condominiale

ex Tux

Modificato Da - tuxx il 18 Giu 2012 11:42:44

vulkano
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Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:45:47  vulkano è offline  
Che cos'è l'A.G.?

tuxx
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2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:46:49  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 11:45:47:
Che cos'è l'A.G.?
A.G. vale Autorità Giudiziaria (Tribunale)

Per cui se il comune non ti concede il permesso alla modifica interna (in quanto non serve il consenso del condominio), non credo che ti concederà MAI nessuna sanatoria, e se vuoi ottenere i tuoi diritti devi per forza di cose adire all'A.G. contro chi ti ostacola.

ex Tux

Modificato Da - tuxx il 18 Giu 2012 11:51:11

vulkano
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Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:52:07  vulkano è offline  
Buona notte Tux...
sai quanto durano in media queste cose?
Io devo cercare di risolvere la questione nel minor tempo possibile!

In ogni caso ho appena sentito l'impiegato comunale il quale mi ha detto che alla presentazione della sanatoria il comune può agire in due modi:
1) L'accetta in quanto conforme con il piano urbanistico vigente ma sanziona il proprietario (la sanzione va dai 516 ai 5160 euro)
2) Fa decorrere i termini quindi la richiesta si intende bocciata e decreta lo smantellamento immediato delle opere realizzate

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  11:56:42  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 11:52:07:
Buona notte Tux...
sai quanto durano in media queste cose?
Io devo cercare di risolvere la questione nel minor tempo possibile!

In ogni caso ho appena sentito l'impiegato comunale il quale mi ha detto che alla presentazione della sanatoria il comune può agire in due modi:
1) L'accetta in quanto conforme con il piano urbanistico vigente ma sanziona il proprietario (la sanzione va dai 516 ai 5160 euro)
2) Fa decorrere i termini quindi la richiesta si intende bocciata e decreta lo smantellam [...]


Lo so per esperienza personale quanto dura una causa, non me ne parlare, comunque come detto, secondo il mio parere il tuo Comune eccede nelle sue facoltà, perchè non può intercedere nelle opere interne se presentate a norma di Legge (edilizie), ossia non può pretendere anche il consenso del condominio.

ex Tux

Modificato Da - tuxx il 18 Giu 2012 11:57:38

vulkano
Nuovo iscritto


L
29 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  12:01:27  vulkano è offline  
Lo so che non può ma purtroppo lo vuole!
Se non ci fosse stata la lavanderia non avrei avuto problemi...a questo punto o ricorro al TAR (ma l'avvocato mi ha detto che il comune potrebbe a sua volta ricorrere al consiglio di stato e qui i tempi si dilatano)...o questa benedetta sanatoria...

tuxx
Frequentatore del forum



2456 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  12:05:12  tuxx è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 12:01:27:
Lo so che non può ma purtroppo lo vuole!
Se non ci fosse stata la lavanderia non avrei avuto problemi...a questo punto o ricorro al TAR (ma l'avvocato mi ha detto che il comune potrebbe a sua volta ricorrere al consiglio di stato e qui i tempi si dilatano)...o questa benedetta sanatoria...

Scusami ma ho esaurito i miei consigli .... ossia o accetti quello che dice il Comune .... oppure fai resistenza ... non vedo altre soluzioni

ex Tux

Giuseppina
Geometra


Italia
9027 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  12:10:55  Giuseppina è offline  
Scritto da vulkano il 18 Giu 2012 - 12:01:27:
Lo so che non può ma purtroppo lo vuole!
Se non ci fosse stata la lavanderia non avrei avuto problemi...a questo punto o ricorro al TAR (ma l'avvocato mi ha detto che il comune potrebbe a sua volta ricorrere al consiglio di stato e qui i tempi si dilatano)...o questa benedetta sanatoria...



si può sapere il tuo tecnico che dice? Io ascolterei x prima lui!

Saluti

Giuseppina

vulkano
Nuovo iscritto


L
29 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  12:21:07  vulkano è offline  
Secondo il tecnico il consenso del condominio non serve...ma se il comune lo vuole lui non sa come procedere

ME RI
Frequentatore del forum


Firenze
2902 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  14:17:44  ME RI è offline  
Una volta per queste cose c'era il Difensore Civico Comunale. Poi, come tutte le cose utili in Italia, è stato abolito......
Prova a sorpassare i dipendenti e a sentire direttamente il segretario Comunale, che dovrebbe svolgere anche la funzione di consulente legale del Comune. Fagli leggere le sentenze.

Ciao

Me Ri

vulkano
Nuovo iscritto


L
29 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  15:28:57  vulkano è offline  
Se fosse possibile ti pare che non lo avrei già fatto?

ubaldi
Frequentatore del forum



384 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  17:08:42  ubaldi è offline  
Salve, immagino che hai in mano le carte del comune che ti negano il diritto.
pertanto fai scrivere una diffida dall' avvocato, mandala all' ufficio preposto del comune e per conoscenza al sindaco , invoca il principio di autotutela e comunica risarcimento danni patiti e patiendi.
saluti

vulkano
Nuovo iscritto


L
29 messaggi
Inserito il - 18 Giu 2012 :  17:21:58  vulkano è offline  
Ciao UBALDI...
l'avvocato, insieme al tecnico, si è recato al comune diverse volte...hanno portato le sentenze del consiglio di stato e del TAR ma non c'è stato verso. Addirittura l'avvocato, con le carte del catasto e con il regolamento di condominio in mano, ha fatto notare che la porta adesso ripristinata risulta sulla piantina e quindi l'abuso edilizio c'era prima.
L'impiegata non ne ha voluto sapere.

Adesso il problema è che sia io che la ragazza che ha la lavanderia siamo in una galleria commerciale (in cui ci siamo ricollocati dopo il terremoto del 2009) se entro il 18 agosto non riusciuamo a sbloccare la situazione saremo costretti a rifirmare il contratto per altri 30 mesi al prezzo di 40 euro al metro, senza giorni di riposo ecc...

Ecco perchè sto cercando di sapere se esiste un modo per risolvere la situazione in tempi brevi...

L'avvocato vuole fare la sanatoria perchè, a detta sua, il comune non può farci passare la porta come abuso edilizio visto che dalle carte catastali quella porta esiste!
Io non vorrei incappare in qualcosa che mi faccia perdere molto tempo ecco perchè cercavo consiglio...


 
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