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paolohi1950 Nuovo iscritto Roma 4 messaggi | Inserito il - 14 Giu 2012 : 14:26:34
Nel condominio di mia suocera deve essere installato un ascensore ex-novo, nel senso che si tratta della prima installazione. Sul tema dei millesimi per la ripartizione delle spese d'installazione, i condomini si sono divisi in due "correnti di pensiero". Alcuni ritengono che si debba seguire lo stesso criterio da utilizzare per ripartire le spese di manutenzione (50% millesimi in funzione dei piani e 50% millesimi di proprietà). Altri ritengono che questo criterio sia valido solamente per ripartire le spese di manutenzione, mentre per le spese d'installazione debba essere utilizzata unicamente la tabella dei millesimi di proprietà. Abitando mia suocera ad un piano basso, le due soluzioni sono ben lungi dall'essere equivalenti. Qualcuno può aiutarmi ad uscire da questa situazione? Grazie mille.Paolo Hinna Danesi |
balby Frequentatore del forum     Milano 8750 messaggi | Inserito il - 14 Giu 2012 : 14:55:03 si tratta di innovazione e come tale, posto che possono partecipare anche solo chi è interessato all'installazione, le spese vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà. Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino). La spesa va ripartita, quindi, per millesimi (I comma 1123), con esclusione del criterio proporzionale all'altezza (II comma 1123 o analogica 1124). Chi non vuole partecipare è escluso dalla partecipazione alla spesa, salvo potervi in qualunque tempo aderire pagando il relativo corrispettivo. 
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TIBER Frequentatore del forum     Genova 3732 messaggi | Inserito il - 14 Giu 2012 : 15:04:16 Concordo. Aggiungo solo che se l'impianto serve per eliminare le barriere architettoniche o vi sia un disabile nel condominio potete chiedere l'applicazione dell'Iva al 4% invece che al 10%. Potete inoltre godere delle detrazioni fiscali del 36% sulla spesa. qusto vale per chi aprtecipa ora.Chi entra a far parte del'impianto tra un anno o due perde questi benefici. Sentite la Regione : potete se vi è la possibilità avere qualche beneficio economico Saluti Tiber  |
| Inserito il - 14 Giu 2012 : 15:56:13 Grazie mille! Siete stati chiarissimi ed esaustivi.Paolo Hinna Danesi  |