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 Leggi, regolamenti e Assemblee - Sentenze
 Violazione regolamento di condominio
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Autore  
tekil
Nuovo iscritto



20 messaggi
Inserito il - 04 Mag 2005 :  08:59:32  tekil è offline  
Ciao a tutti, vorrei sapere cosa succede se si viola il regolamento condominiale. Il mio vieta di vendere le cantine a persone esterne; il mio appartamento ne ha due di pertinenza, di cui una di 50mq. Io la vorrei vendere ad un negoziante per poi avvisare l'amministratore per frazionare i millesimi. E' possibile? A che sanzioni potrei andare incontro?

Grazie

Modificato Da - tekil il 04 Mag 2005 alle ore 13:05:41

Carlo Musto
Staff Condominioweb


Napoli
7689 messaggi
Inserito il - 04 Mag 2005 :  21:47:21  Carlo Musto è offline   
Ancora non ci hai detto se il regolamento è contrattuale o no.
Se lo è, il condominio, o meglio i singoli condòmini potrebbero citarti in giudizio fino anche a richiedere l'annullamento della compravendita.
Se non è contrattuale, il limite non è valido.

Staff

tekil
Nuovo iscritto



20 messaggi
Inserito il - 04 Mag 2005 :  22:45:49  tekil è offline  
Come faccio a sapere se il regolamento è contrattuale?
tekil
Nuovo iscritto



20 messaggi
Inserito il - 05 Mag 2005 :  08:56:30  tekil è offline  
Se avesse valore contrattuale si può modificare l'articolo del regolamento?
Patrizia Barabani
Staff Condominioweb


Italia
3030 messaggi
Inserito il - 05 Mag 2005 :  14:24:17  Patrizia Barabani è offline  
In questo caso, la modifica può avvenire soltanto all'unanimità dei partecipanti al condominio.

Staff

Carlo Musto
Staff Condominioweb


Napoli
7689 messaggi
Inserito il - 05 Mag 2005 :  15:03:44  Carlo Musto è offline   
Ti è stato già detto nell'altra discussione, come fare a verificare se il regolamento è contrattuale o meno.
Puoi farlo solo tu; nessuno di noi potrà dirtelo.

Staff

mas
Nuovo iscritto


Venezia
28 messaggi
Inserito il - 07 Mag 2005 :  11:21:41  mas è offline  
Se il regolamento condominiale è di natura contrattuale o assembleare lo rilevi dal rogito dove, se contrattuale, deve essere richiamato come allegato o comunque deve essere in possesso in copia, di tutti i condomini, sottoscritto da tutti.
Se manca la copia originale (quella controfirmata da tutti), devi richiederne una copia conforme l'originale.
Se mancano tali requisiti, il contratto cosidetto contrattuale, è nullo.
In ogni caso, anche se esistesse nel contratto un tale vincolo, è da verificare se tale vincolo è leggittimo. Spesso, alcuni punti dei regolamenti condominiali (assembleare o contrattuale che siano), peccano d'illegittimità.
Bisogna ricordare che il regolamento condominiale può dettare norme diverse, ma che rientrino sempre nella derogabilità dettata dall'art. 1138 del codice civile.
Quindi, tutto può essere normalizzato a patto che non si violi i limiti dettati dal CC, e comunque non si violi i diritti inviolabili del singolo condomino.
Nella fattispecie, è mio parere che il vincolo posto, sia un limite alla proprietà inamissibile dalla legge. Tale vincolo poteva avere un senso e quindi validità, se stabilisse il diritto di prelazione sulla cosa da vendere, a favore dei condomini. Ti consiglio di richierdere un pare legale in tal senso, ciao Claudio.
tekil
Nuovo iscritto



20 messaggi
Inserito il - 09 Mag 2005 :  09:29:48  tekil è offline  
Davvero grazie a tutti
giovanni
Frequentatore del forum


Messina
575 messaggi
Inserito il - 09 Mag 2005 :  20:49:05  giovanni è offline  
Il regolamento contrattuale è sottoscritto come il rogito, dal venditor(costruttore e dall'acquirente, come fanno a sottoscriverlo tutti se il costruttore vende in giorni differenziati?
un saluto
giovanni

giovanni sorbera

beatrix
Nuovo iscritto



17 messaggi
Inserito il - 10 Mag 2005 :  17:18:04  beatrix è offline  
Una curiosità: se esiste un regolamento di condominio (non contrattuale) si è OBBLIGATI per legge a rispettarlo? L'Amministratore può dare multe o fare richiami se un condomino si ostina ad infrangere il regolamento?

Grazie

Patrizia Barabani
Staff Condominioweb


Italia
3030 messaggi
Inserito il - 10 Mag 2005 :  21:52:03  Patrizia Barabani è offline  
Certo. Solo le clausole che incidono sui diritti reali non sono vincolanti se approvati soltanto a maggioranza.

Staff

beatrix
Nuovo iscritto



17 messaggi
Inserito il - 11 Mag 2005 :  15:39:01  beatrix è offline  
quindi ad esempio: in un condominio in cui vige per regolamento il divieto di parcheggiare fuori dagli spazi assegnati ad ogni condomino, chi si ostina a parcheggiare in modo "selvaggio" può essere multato dall'Amministratore (o diffidato o costretto insomma a rispettare questa regola)? E nel caso l'Amministratore possa sanzionare, come quantifica la sanzione e come la "somministra"???

Anticipatamente ringrazio.

Elena Bartolini
Staff Condominioweb


Firenze
14454 messaggi
Inserito il - 11 Mag 2005 :  16:11:09  Elena Bartolini è offline    
Scritto da beatrix il 11 Mag 2005 - 15:39:01:
...E nel caso l'Amministratore possa sanzionare, come quantifica la sanzione e come la "somministra"???
Deve attenersi a quanto stabilito dal Codice Civile per le infrazioni al regolamento: multa di lire 100 (attualmente almeno...)!

Saluti!

Elena

giovanni
Frequentatore del forum


Messina
575 messaggi
Inserito il - 11 Mag 2005 :  16:13:45  giovanni è offline  
Ma come fa l'amm.re a vedere chi parcheggia in modo "selvaggio"?
Dovrebbe stare tutti i giorni a guardia dei parcheggi e forse anche la notte.
fatelo presente all'amm.re in modo che chi parcheggia in modo non corretto possa comportarsi in maniera civile.
un saluto
giovanni

giovanni sorbera

sepa
Frequentatore del forum



96 messaggi
Inserito il - 12 Mag 2005 :  10:38:44  sepa è offline  
Scusate, ma volevo riprendere il discorso del regolamento: quello consegnato con il rogito e sottoscritto da tutti i condomini è un regolamento definito "contrattuale", ma al suo interno possono esservi anche norme che non sono di "carattere contrattuale"; le norme contrattuali infatti sono quelle che possono limitare od allargare i diritti di proprietà esclusiva del proprietario(es: diritto di sopraelevare, divieto di tenere animali nelle proprietà,ecc...)o disciplinare l'uso del bene comune (es: in un centro commerciale il divieto di aprire un bar); all'interno del regolamento consegnato dal costruttore (contrattuale) spesso sono anche incluse norme a "carattere assembleare", cioè quelle che disciplinano la vita condominiale (es: divieto di sbattere i tappeti dal balcone, divieto di parcheggiare fuori dalle strisce adibite al parcheggio, ecc...).
Perciò quando c'è una decisione da prendere occorre verificare, ai fini della maggioranza, se la norma è contrattuale o assembleare. Nel tuo caso la norma è a carattere contrattuale perchè ti vieta di vendere le cantine a persone esterne e quindi lede il tuo diritto di proprietà, pertanto affinchè tu possa farlo occorre l'unanimità dei partecipanti al condominio.
Sepa
tekil
Nuovo iscritto



20 messaggi
Inserito il - 12 Mag 2005 :  14:50:21  tekil è offline  
Grazie e complimenti per la chiarezza e la competenza.
Giusag
Frequentatore del forum


Ancona
93 messaggi
Inserito il - 12 Mag 2005 :  19:55:53  Giusag è offline  
Scritto da sepa il 12 Mag 2005 - 10:38:44:
Scusate, ma volevo riprendere il discorso del regolamento: quello consegnato con il rogito e sottoscritto da tutti i condomini è un regolamento definito "contrattuale"

Ecco, mi è sorto un dubbio, se noi abbiamo un regolamento che non è stato consegnato con il rogito ma è sorto dopo ed è stato modificato più volte, io che sono l'amministratore, per renderlo contrattuale:
1. Devo far firmare la copia originale che ho io a tutti i condomini proprietari dei vari appartamenti?
2. E poi devo mandarne una copia a tutti di quello modificato e controfirmato anche se non me ne viene fatta esplicita richiesta?
3. E se è così, se i proprietari di un appartamento sono 2 devono firmarlo entrambi?

giovanni
Frequentatore del forum


Messina
575 messaggi
Inserito il - 12 Mag 2005 :  22:15:23  giovanni è offline  
Giusac: secndo me il regolamento contrattuale doveva essere consegnato all'atto del rogito, consegnato dopo (quanto tempo dopo?) e il fatto che sia stato più volte modificato non lo si può definire contrattuale, dovreste fare una riunione e approvarlo in assemblea all'unanimità (tutti i condomini, nessuno escluso)
Diritto al voto, anche se sono più di uno i proprietari di un appartamento, c'è l'ha soltanto uno.
Una volta approvato il regolamento per correttezza lo firmano tutti e se ne dà una copia a tutti i condomini proprietari anche senza specifica richiesta.
Spero di essere stato esaudiente e corretto
un saluto
giovanni


giovanni sorbera

Giusag
Frequentatore del forum


Ancona
93 messaggi
Inserito il - 12 Mag 2005 :  23:46:30  Giusag è offline  
Non è che è stato consegnato dopo, è che siccome non c'era, è stata fatta un'assemblea insieme ad un avvocato il quale ha stilato il regolamento che è stato approvato da tutti i condomini all'unanimità.
Il problema è che delle successive modifiche a questo regolamento non c'è niente a verbale, è x questo che non so se posso considerarlo contrattuale...
Michele O.
Frequentatore assiduo


Bari
5321 messaggi
Inserito il - 13 Mag 2005 :  09:00:23  Michele O. è offline  
Scritto da Giusag il 12 Mag 2005 - 23:46:30:
Non è che è stato consegnato dopo, è che siccome non c'era, è stata fatta un'assemblea insieme ad un avvocato il quale ha stilato il regolamento che è stato approvato da tutti i condomini all'unanimità.
Il problema è che delle successive modifiche a questo regolamento non c'è niente a verbale, è x questo che non so se posso considerarlo contrattuale...

Esistono due tipi di regolamento condominiale:

a) il regolamento contrattuale o esterno (cioè non emanato dall'assemblea), che può essere:
1)-preliminare alla costituzione del condominio,
2)-predisposto dall’unico proprietario dell’edificio (di solito l’impresa costruttrice),
3)-espressamente citato negli atti di vendita delle singole unità immobiliari (rogiti di acquisto);
4)-approvato all’unanimità dall’assemblea dei condomini.

Questo regolamento, oltre all’esposizione dei diritti e degli obblighi dei singoli, secondo quanto dettato dal Codice civile, può prevedere particolari limitazioni ai diritti dei singoli condomini. Tale regolamento può essere modificato solo con voto unanime di tutti i condomini.

b) il regolamento di emanazione assembleare o interno.

La sua approvazione spetta all’assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (cioè la metà più uno) e almeno la metà del valore dell’edificio (500/1000). Il regolamento così approvato può essere impugnato dal condomino dissenziente, entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione dell’avvenuta delibera (per gli assenti), ricorrendo al giudice.
L’assemblea può modificare il regolamento di condominio interno con un nume­ro di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 500/1000


Un Saluto

Giusag
Frequentatore del forum


Ancona
93 messaggi
Inserito il - 13 Mag 2005 :  11:11:28  Giusag è offline  
Beh, un articolo è stato modificato da me e la modifica è stata approvata all'unanimità, ma la maggior parte delle altre modifiche mi è stato detto che sono state apportate successivamente dallo stesso avvocato e poi questo regolamento è stato "approvato" da una sentenza nell'ambito di una causa in corso anni fa tra il nostro condominio e un condomino.
Solo che io all'epoca dei fatti non ero presente, quindi queste cose me le hanno riferite, ma una cosa del genere è possibile?
Se sì allora in questo caso il nostro regolamento è contrattuale?
miela
Nuovo iscritto



35 messaggi
Inserito il - 13 Mag 2005 :  11:52:07  miela è offline  
Vi espongo il mio caso: abbiamo rogitato a fine ottobre 2004 (nuova costruzione), successivamente ci è stato comunicato che esisteva già un regolamento di condominio (infatti il rogito lo cita) e che tale regolamento era stato fatto firmare solo al primo condomino che ha effettuato la stipula del rogito (ma neppure a lui è stata rilasciata una copia).
Dopo 6 mesi (fine aprile)finalmente riusciamo a far convocare l'assemblea e in quella sede la società venditrice consegna all'amministratore il famoso regolamento.
A tutt'oggi non sono ancora riuscita ad averne copia, tuttavia pare che l'amministratore me l'abbia spedita pochi giorni fa.
La domanda è: la prassi usata nella vicenda è corretta?
Grazie
Elena Bartolini
Staff Condominioweb


Firenze
14454 messaggi
Inserito il - 13 Mag 2005 :  12:19:01  Elena Bartolini è offline    
Scritto da miela il 13 Mag 2005 - 11:52:07:
...La domanda è: la prassi usata nella vicenda è corretta?

Mi lascia perplessa che il primo acquirente non l'avesse in copia. Se il primo acquirente l'aveva allegato al rogito, allora è contrattuale a tutti gli effetti anche per i successivi acquirenti anche se nel loro rogito non è fisicamente allegato ma sono richiamati gli estremi del primo al quale era allegato. Ma qui pare non fosse allegato a nessuno! Cosa riporta esattamente IL PRIMO rogito a riguardo? Una clausola generica di futura accettazione o un riferimento preciso ad un documento preciso?

Saluti!

Elena

miela
Nuovo iscritto



35 messaggi
Inserito il - 13 Mag 2005 :  12:24:12  miela è offline  
Anche il primo rogito, come poi i successivi, riporta il riferimento ad un documento preciso che i primi acquirenti hanno sottoscritto in ogni sua parte, tuttavia quando hanno ritirato l'atto notarile il regolamento non c'era ed è stato detto loro che sarebbe stato consegnato in seguito.
Michele O.
Frequentatore assiduo


Bari
5321 messaggi
Inserito il - 13 Mag 2005 :  12:26:49  Michele O. è offline  
Scritto da miela il 13 Mag 2005 - 12:24:12:
Anche il primo rogito, come poi i successivi, riporta il riferimento ad un documento preciso che i primi acquirenti hanno sottoscritto in ogni sua parte, tuttavia quando hanno ritirato l'atto notarile il regolamento non c'era ed è stato detto loro che sarebbe stato consegnato in seguito.

E loro hanno accettato senza battere ciglio. Dovevano pretendere in quel momento la visione del reg.to , che è contrattuale, hanno firmato al buio, mah

Un Saluto

   
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