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Topi8080 Nuovo iscritto Vicenza 40 messaggi | Inserito il - 19 Set 2011 : 14:22:52
Ciao a tutti. Vorrei sottoporvi questo quesito. Un proprietario di un appartamento situato in un condominio, PRIMA di affittare con regolare contratto il locale alla persona X, è tenuto a contattare l'amministratore per comunicare il nominativo del nuovo inquilino? Pongo tale domanda in quanto sembra che i nuovi arrivati nel condominio debbano passare sotto i raggi x di gradimento dell'amministratore, o pardon degli inquilini che sostengono l'amministratore. Per la serie non si è liberi di fare nulla secondo la mente di taluni.
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gee Frequentatore del forum     Caserta 3595 messaggi | Inserito il - 19 Set 2011 : 14:47:32 no  |
ntuf Frequentatore del forum   Napoli 806 messaggi | Inserito il - 19 Set 2011 : 15:14:15 Quando un immobile, dato in locazione, si trova in un condominio, non è obbligatorio che il proprietario comunichi all'amministratore le generalità del nuovo condòmino, ma è comunque consigliabile farlo. La comunicazione è necessaria nel caso in cui sia stato concordato che l'inquilino paghi direttamente la quota delle spese condominiali che gli spetta in base a quanto previsto dalle leggi, invece di pagarla al proprietario. ntuf  |
seany Frequentatore del forum    962 messaggi | Inserito il - 19 Set 2011 : 16:32:25 No nel modo più categorico l'amministratore non deve nemmeno mettere bocca su una simile cosa... a meno che non vengano violate le regole condominiali ad esempio affittare un locale a qualcuno che vuole aprirvi un bar, quando questo è espressamente vietato.il proprietario affitta a chi gli pare e i contatti con l'amministratore li tiene unicamente lui seany Ribellarsi e ribellarsi ancora, finchè gli agnelli non diverranno leoni  |
Giuda Frequentatore del forum     Siena 3176 messaggi | Inserito il - 19 Set 2011 : 17:46:09 Scritto da ntuf il 19 Set 2011 - 15:14:15: Quando un immobile, dato in locazione, si trova in un condominio, non è obbligatorio che il proprietario comunichi all'amministratore le generalità del nuovo condòmino, ...
... ovviamente qui si intende "nuovo inquilino". Il condomine è (e nel caso trattato, rimane) il proprietario.
Scritto da ntuf il 19 Set 2011 - 15:14:15: ... ma è comunque consigliabile farlo. La comunicazione è necessaria nel caso in cui sia stato concordato che l'inquilino paghi direttamente la quota delle spese condominiali che gli spetta in base a quanto previsto dalle leggi, invece di pagarla al proprietario.
... e ovviamente, l'amministratore a sua volta non è tenuto a fare la ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino, ma ne ha la facoltà (cioè, la cosa deve essere concordata a tre, proprietario inquilino e amminsitratore).  |
ntuf Frequentatore del forum   Napoli 806 messaggi | Inserito il - 19 Set 2011 : 20:29:40 Il "no" nel modo più categorico non posso accettarlo perchè è privo di ogni logica legale. Nessuno nega che "il proprietario affitta a chi gli pare ... ma trovo ragionevole l'osservazione di Giuda: "... ovviamente, l'amministratore a sua volta non è tenuto a fare la ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino, ma ne ha la facoltà (cioè, la cosa deve essere concordata a tre, proprietario inquilino e amministratore)".ntuf  |
topippo Frequentatore del forum  Udine 307 messaggi | Inserito il - 20 Set 2011 : 12:18:59 Buon giorno, fare l'amministratore di un condominio con x ua NON equivale a fare le vedi del questore, il quale ha altri canali di informazione (vedasi cessione fabbricato). Per tanto a mio avviso quando io affitto il mio locale a tizio la persona incaricata di gestire le PARTI COMUNI (non certo il mio appartamento) nulla ha da avere nei riguardi della persona alla quale loco i miei locali.  |
Giuda Frequentatore del forum     Siena 3176 messaggi | Inserito il - 20 Set 2011 : 14:41:37 Scritto da ntuf il 19 Set 2011 - 20:29:40: Il "no" nel modo più categorico non posso accettarlo perchè è privo di ogni logica legale. ...
Imho quel particolare "no nel modo più categorico" è più che corretto, perchè risponde alla domanda "il proprietario è tenuto a contattare l'amministratore ..."Assolutamente NO, il proprietario NON "è tenuto": cioè non ha nessun obbligo, ma ha "la facoltà", se vuole, di informare l'amministratore.  |
| Inserito il - 20 Set 2011 : 15:02:12 Scritto da Topi8080 il 19 Set 2011 - 14:22:52: Un proprietario di un appartamento situato in un condominio, PRIMA di affittare con regolare contratto il locale alla persona X, è tenuto a contattare l'amministratore per comunicare il nominativo del nuovo inquilino?
NO. Solo se lo prevede il Regolamento di natura contrattuale e molti ultimamente riportano tale obbligo.  |
| Inserito il - 21 Set 2011 : 11:42:47 Rispondo in merito all'obbligo o meno di comunicare le generalità del nuovo inquilino all'Amministratore. Faccio cortesemente presente ai frequentatori del forum che non è discrezionale tale comunicazione, come qualcuno sostiene solo nel caso che il Regolamento di Condominio lo preveda. E' un obbligo di legge e dunque nessun regolamento può sostenere il contrario, tant'è che come presente in alcuni moduli che vanno per la maggiore ,i Buffetti, per intenderci, è prevista tale comunicazione sia all'Amministratore sia al Comando di P.S. di zona sia nel caso di recesso dell'inquilino sia nel caso di subentro di un nuovo inquilino. Esistono vecchie norme, di recente aggiornate dal legislatore, dette "di pubblica sicurezza" che obbligano il proprietario dell'immobile locato ad adempiere in questo senso, pena rilievi anche di natura penale e non soltanto civilistici. Occhio alla penna, ragazze e ragazzi! Lex ignorantia non escusat! yanezdegomera  |
| Inserito il - 21 Set 2011 : 11:51:06 Scritto da yanezdegomera il 21 Set 2011 - 11:42:47: Esistono vecchie norme, di recente aggiornate dal legislatore, dette "di pubblica sicurezza"
Benvenuto nel forum.
Grazie per l'informazione. Potresti cortesemente citare la fonte.  |
Erinni Frequentatore del forum Padova 82 messaggi | Inserito il - 21 Set 2011 : 15:09:36 @topi il nominativo dell'inquilino lo comunico all'amministratore nel momento in cui ho stipulato il contratto di affitto. Lo comunico a lui e alla questura. Poi quando l'inquilino se ne va, ricomunico che l'immobile è sfitto. Questo perchè, essendoci la luce e l'acqua centralizzata e divise non solo ad personam, se non do disdetta, quale proprietario ne pago io il consumo. Per il resto, ne l'amministratore, ne il condominio puo e deve interferire con la mia scelta.Erinni  |
Giuda Frequentatore del forum     Siena 3176 messaggi | Inserito il - 21 Set 2011 : 15:13:47 Scritto da Erinni il 21 Set 2011 - 15:09:36: ... Questo perchè, essendoci la luce e l'acqua centralizzata e divise non solo ad personam, se non do disdetta, quale proprietario ne pago io il consumo.
Impreciso. Inquilino o non inquilino, l'avente causa nei confronti del condominio è sempre e comunque il proprietario. E' sempre e solo lui che paga i consumi all'amministratore, rivalendosi poi sull'inquilino (tranne solo nel caso di "accordo a tre" citato prima).  |
| Inserito il - 21 Set 2011 : 15:37:30 Scritto da Giuda il 21 Set 2011 - 15:13:47:
Inquilino o non inquilino, l'avente causa nei confronti del condominio è sempre e comunque il proprietario.
Esatto. E volevo il riferimento normativo da yanezdegomera perchè mi risulta che il Garante stabilisca che il nominativo degli inquilini sia coperto da privacy e solo con il loro consenso scritto possa esser divulgato.  |
peppe64 Frequentatore del forum     Ascoli Piceno 9679 messaggi | Inserito il - 21 Set 2011 : 18:51:30 Scritto da yanezdegomera il 21 Set 2011 - 11:42:47: Rispondo in merito all'obbligo o meno di comunicare le generalità del nuovo inquilino all'Amministratore. Faccio cortesemente presente ai frequentatori del forum che non è discrezionale tale comunicazione, come qualcuno sostiene solo nel caso che il Regolamento di Condominio lo preveda. E' un obbligo di legge e dunque nessun regolamento può sostenere il contrario, tant'è che come presente in alcuni moduli che vanno per la maggiore ,i Buffetti, per intenderci, è prevista tale comunicazione s [...]
i "buffetti" fino a prova contraria non sono legge delle Stato Italiano ,esiste un solo obbligo di legge la comunicazione di cessione fabbricato da fare solo alla questura e solo per inquini che entrano non per quelli che escono, e per precisione la mancata comunicazione alla questura non comporta nessuna rilevanza penale ma solo amministrativa .
evita per cio' di fare "terrorismo condominiale"  hai esordito nel forum dando una informazione non corretta   Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II )  |
peppe64 Frequentatore del forum     Ascoli Piceno 9679 messaggi | Inserito il - 21 Set 2011 : 18:53:49 e giusto per precisare meglio ,detta comunicazione e' stata assorbita dalla registrazione del contratto di locazione ,quindi non occorre neanche piu' recarsi alla questura .  Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II )  |
wolverine75 Frequentatore del forum     Caserta 1729 messaggi | Inserito il - 22 Set 2011 : 09:25:30 Quoto in tutto peppe..... Basta registrare il contratto. Gli unici che devono fare la comunicazione sono le case che vengono affittate in estate in quanto cambiano continuamente gli inquilini.....http://asianbeercoasters.blogspot.com/  |
SGb49 Nuovo iscritto Pavia 3 messaggi | Inserito il - 25 Set 2011 : 11:39:09 Oltre alla registrazione del contratto si deve tenere conto anche degli art. 9 e 10 della legge 392 : Legge 392/78 sull'equo canone TITOLO I CAPO I Locazione di immobili urbani cittadini adibiti ad uso di abitazione9. Oneri accessori - Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. 10. Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini. Cordiali saluti Pino  |
| Inserito il - 25 Set 2011 : 12:45:37 Scritto da SGb49 il 25 Set 2011 - 11:39:09: Oltre alla registrazione del contratto si deve tenere conto anche degli art. 9 e 10 della legge 392 : Legge 392/78 sull'equo canone TITOLO I CAPO I Locazione di immobili urbani cittadini adibiti ad uso di abitazione9. Oneri accessori - Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionament [...]
Benvenuto nel forum. Ma ritornando all'oggetto del topic,nulla che abbia attinenza con l'amministratore ed al suo presumibile obbligo di detenere i dati anagrafici del l'inquilino,infatti l'amministratore : -non è tenuto a ripartire le spese inquilini/proprietario -non è tenuto alla convocazione dell'inquilino.  |
SGb49 Nuovo iscritto Pavia 3 messaggi | Inserito il - 01 Ott 2011 : 17:57:54 Scusa il ritardo. E' vero che l'amministratore non ha l'obbligo di convocare l'inquilino , dovrebbe essere il locatore avvisare il conduttore e consegnare il prospetto delle spese. In questo modo viene rispettata la legge ( troppo bello). Se il locatore non ha l'abitudine di dare l'avviso come fà l'inquilino ad esercitare il suo diritto? Infatti avviene che le liti maggiori tra locatore e conduttore e sempre inerente alle spese che l'inquilino si trova a pagare senza avere l'oppurtunità di intervenire.Cordiali saluti 
Pino  |
Giuda Frequentatore del forum     Siena 3176 messaggi | Inserito il - 03 Ott 2011 : 09:38:15 Scritto da SGb49 il 01 Ott 2011 - 17:57:54: Scusa il ritardo. E' vero che l'amministratore non ha l'obbligo di convocare l'inquilino , dovrebbe essere il locatore avvisare il conduttore e consegnare il prospetto delle spese. In questo modo viene rispettata la legge ( troppo bello). Se il locatore non ha l'abitudine di dare l'avviso [...]
... l'amministratore continua a non avere obblighi verso l'inquilino. E quindi?  |