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umberto2k Nuovo iscritto Pesaro Urbino 4 messaggi | Inserito il - 28 Apr 2010 : 17:34:08
Buonasera In un condominio di 6 appartamenti (senza amministratore) un condomino vuole installare un impianto fotovoltaico da 4kw sul tetto condominiale occupando circa metà della superficie esposta a sud-est. Da tre condomini, con una scrittura privata, hanno concesso l'uso del tetto. Questo condomino ritiene che viste le quote millesimali la superficie rimanente non utilizzata (e quindi a disposizione dei due condomini che hanno negato il consenso) risulta essere di "quantità" e "qualità" adeguata. Può legittimente appropriarsi di un bene condominiale e quali azioni occorre intraprendere? Grazie per l'attenzione Umberto |
dolores Frequentatore Senior     16628 messaggi | Inserito il - 28 Apr 2010 : 17:53:05 Anzitutto, a mio avviso, la ripartizione degli spazi comuni per l'uso (ai sensi dell'art. 1102 c.c.) deve esser diviso 6 e non in base ai millesimi di proprietà. Quindi il condòmino potrà fare uso della cosa comune (il tetto), anche senza autorizzazione, purchè nell'installare l'impianto FV lasci agli altri la stessa facoltà usando solo 1/6 della superficie utile.  |
dolores Frequentatore Senior     16628 messaggi | Inserito il - 28 Apr 2010 : 17:58:07 ti riporto il 1° co. dell'art. 1102 c.c.Art. 1102 - Uso della cosa comune 1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne PARIMENTI USO secondo il loro diritto.  |
usibetto Frequentatore del forum Napoli 157 messaggi | Inserito il - 28 Apr 2010 : 18:58:12 non ci vorrebbe l'unanimità?? l'occupazione sarebbe permanente  |
| Inserito il - 28 Apr 2010 : 21:39:55 No,il voto ad unanimtà servirebbe se fosse modificata la destinazione d'uso del tetto,cioè quella di copertura dell'edificio,che in questo caso rimane immutata. Se l'occupazione "permanente" garantisce installo a tutti presenti e futuri,non vi è neppure necessità di delibera,come indicato da dolores, nel rispetto ed in virtù dell'art.1102cc. Nel caso in cui la porzione occupata fosse maggiore e non garantisse un parimenti uso allora si dovrebbe deliberare in merito ad un'indennità od altra soluzione,ma il fatto che l'installo sia permanente diventa rilevante solo in quest'ultima ipotesi.  |
umberto2k Nuovo iscritto Pesaro Urbino 4 messaggi | Inserito il - 29 Apr 2010 : 08:42:59 Grazie a tutti per le risposte. Lo spazio disponibile rende possibile un solo altro impianto della stessa dimensione.Umberto  |
| Inserito il - 29 Apr 2010 : 08:51:24 Allora la decisione deve esser discussa e deliberata in assemblea. Potrebbe esserti concesso l'uso,ma anche esserti richiesta un'indennità forfetaria,dipende.  |
dolores Frequentatore Senior     16628 messaggi | Inserito il - 29 Apr 2010 : 14:50:01 Scritto da umberto2k il 29 Apr 2010 - 08:42:59:
Lo spazio disponibile rende possibile un solo altro impianto della stessa dimensione.Umberto
scusa il ritardo, quoto comunque la risposta di patrizia  |
Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 29 Apr 2010 : 14:56:50 In ogni caso (anche se si rispetta l'art. 1102) il GSE per poter avviare la pratica, nel caso dei condomini (sia che l'impianto sia comune, sia che sia di un singolo condòmino privato) RICHIEDE ESPRESSAMENTE che ci sia la deliberazione da parte dell'assemblea. Il quorum deliberativo è quello previsto dal D.Lgs.311/06 (meglio chiarito dalla Legge 99/09) e cioè la maggioranza dei presenti a prescindere dalle quote millesimali (trattasi di tecnologia per il risparmio energetico e/o uso di fonti rinnovabili). Nel caso in cui un privato occupi anche l'area equivalente di altri condòmini, occorre anche produrre un contratto registrato di cessione dell'area di pertinenza, in modo da poter essere opposto a terzi (nel caso di una futura vendita degli immobili cedenti)  |
dolores Frequentatore Senior     16628 messaggi | Inserito il - 29 Apr 2010 : 15:47:47 e con la risposta di Fabio.P il quadro delle condizioni è completamente delineato...  |
| Inserito il - 06 Mag 2010 : 09:52:38 Per Fabio P.Scusa ma ho dato lettura completa al testo pubblicato sulla G.U. ma non ho trovato quello che tu citi sul GSE e cioè che richieda per l'istallazione dell'impianto sul tetto dei condominii, la delibera assembleare. La cosa mi interessa personalmente dato che voglio installare l'impianto sul tetto del mio condominio e non ho trovato nulla su questo punto. Pertanto il GSE mi accoglie la domanda poi sono problemi miei. Distinti saluti  |
Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 06 Mag 2010 : 14:54:01 Qui c'è la nuova guida 2010 del GSE: http://www.gse.it/GS...onto%20Energia%202010.pdfA pag 25 si possono vedere i documenti che DEVONO essere inviati al GSE; tra i tanti si faccia attenzione al punto 7: dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile; Il tetto, nel caso di condominio, NON è di prorietà; siccome il contratto di cessione del credito prevede obblighi pluriennali (ventennali, per la precisione), al GSE occorre una pezza per eventuali opposizione a terzi: quindi anzichè il titolo di prorpietà occorre il titolo di concessione a seguito di delibera assembleare. Come già detto, anche se alcuni paventano la necessità dell'unanimità, qui si tratta di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, quindi risparmio energetico, quindi la maggioranza prevista è quella del D.Lgs.311/067 chiarita ulteriormente dalla Legge 99/09, e cioè la maggioranza dei presenti (a prescindere dai millesimi rappresentati!). Al punto 1.31 del seguente link (FAQ GSE) si trova l'info che non hai trovato... http://www.gse.it/at...azioneincontoenergia.aspx  |
| Inserito il - 07 Mag 2010 : 22:54:59 Salve a tutti!In merito a tale problematica avrei un quesito inerente le maggioranze della delibera condominiale rivolto in particolare a Fabio.P. Se una delibera condominiale in 2° convocazione in merito ad un impianto fotovoltaico privato è valida ai sensi dell'art. 1136 del c.c., ovvero millesimi a favore maggiori di 333,33 e condomini favorevoli maggiori di 1/3 dei totali, ma non c'è la maggioranza dei millesimi presenti all'assemblea, quale disposto normativo prevale il c.c. o il DLgs 311/06 mod. dalla L. 99/09? es. condominio di 25 condomini assemblea in 2° convocazione condomini presenti in assemblea = 20 millesimi presenti all'assemblea = 750 millesimi a favore di un impianto fv di un condomino = 350 condomini a favore = 9 Per l'art. 1136, 2° comma, tale delibera è approvata, ma per il DLgs 311/06 mod. dalla L. 99/09 no. Quale prevale? A mio avviso lo spirito del comma 2 dell’art. 26 della L. 10/91, come modificato dal DLgs 311/06 e dalla L. 99/09 dovrebbe agevolare le delibere condominiali in tali ambiti. Ad. es:
assemblea in 2° convocazione millesimi presenti all'assemblea = 400 millesimi a favore di un impianto fv di un condomino = 230 condomini a favore = 5/20 La presente delibera per il 1136 del c.c. non è valida (m.m.<333,33 e num. condomini < 1/3) ma per il comma 2 dell’art. 26 della L. 10/91, come modificato dal DLgs 311/06 e dalla L. 99/09 risulta approvata. Grazie Modificato Da - davide.d il 07 Mag 2010 23:26:08 Modificato Da - davide.d il 07 Mag 2010 23:26:33  |
Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 09 Mag 2010 : 19:51:36 Davide, ho scritto quello che chiedi... Nel caso di deliberazioni riguardanti risparmio energetico e uso di fotni rinnovabili, l'approvazione avviene con la MAGGIORANZA dei PRESENTI a PRESCINDERE dalle quote millesimali! Quindi se in seconda convocazione siete in 20 (la maggioranza dei millesimi si considera solo per la validità dell'assemblea), l'impianto privato è autorizzato con il parere favorevole di 11 condòmini. Quindi il fatto che 5 su 20 (ad esempio) detengano la maggioranza dei millesimi, in questo caso non serve a nulla! Spero ora di essere stato più chiaro...!  Un suggerimento: vista l'avversione da parte della maggioranza degli italiani alle fonti rinnovabili, è comunque possibile (visto che il diniego inquesti casi non scaturisce dalla potenziale violazione di leggi e/o codice civile (*), ma solo da parere personale) promuovere una causa civile per danni nei confronti di tali oppositori. (*) ovviamente chi vuole realizzare il progetto dovrà essere assolutamente certo del rispetto dell'art.1102, oltre che conoscere preventivamente l'eventualità di ostacoli di natura giuridica dettati da ottusi regolamenti locali in materia di decoro archittettonico.  |
| Inserito il - 10 Mag 2010 : 11:48:52 Fabio ti ringrazio della tua chiarissima risposta, ma ho ancora un dubbio sul tipo di maggioranza.Infatti il 2° comma dell'art. 26 della Legge 10/91 come modificato dal DLgs 311/06 e dalla L. 99/09, inerente le decisioni condominiali nell'ambito di rinnovabili e contenimento energetico recita: 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. A me sembra che la maggioranza sia quella dei millesimi e non quella delle "teste" presenti in assemblea, o sbaglio l'interpretazione della norma? Grazie Modificato Da - davide.d il 10 Mag 2010 12:00:13  |
Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 10 Mag 2010 : 14:22:41 Scusami, ma effettivamente IL CONCETTO che ho scritto nel post precedente lo DEVO CORREGGERE!  (stamattina per scrupolo mi sono chiarito col mio amico consulente legale) Hai perfettamente compreso il dettato del 311/06 chiarito dalla L.99/09. L'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione (1/3), decide a favore (nel caso limite) con 166,7 millesimi! Quindi ricapitolando: Assemblea regolarmente costituita con Mp> 333,33mm Decisione valida con Mf> 166,6mm dove Mp sono i millesimi rappresentati dai presenti e Mf i millesimi rappresentati da presenti favorevoli.Ciao, e scusami della confusione che ti posso aver creato.  |
| Inserito il - 10 Mag 2010 : 17:00:31 Fabio grazie ancora per il tuo contributo di pensiero. Ora Fabio ti chiedo un ultimo chiarimento. Il condomino interessato all'installazione dell'impianto FV vota nella delibera di approvazione del suo impianto?
Mi scuso anticipatamente se questo argomento sia stato affrontato in altro 3D ma la cosa è determinante.
Infatti se ad esempio il voto del condomino interessato ha il potere di rendere valida la decisione dell'assemblea non si può presentare il conflitto di interesse?
Molti amministratori non fanno votare i condomini interessati alla delibera, però questo equivale a far votare contro se stesso un condomino se poi dai millesimi presenti in assemblea non vengono scorporati i mellesimi del condomino che non si fa votare. Poi nel caso delle rinnovabili la norma parla espressamente di "maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea" che comprende anche la quota dell'interessato.
Spero di essere stato chiaro nell'esposizione del problema e grazie di nuovo.
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Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 10 Mag 2010 : 17:18:04 Sono in linea, quindi ti rispondo al volo: Nel caso in cui l'amministratore esclude l'interessato (sulla cui liceità nutro dubbi) la decisione viene presa se si supera la metà dei millesimi totali rappresentati dai votanti. E' una mia opinione, ma lo è altrettanto il fatto che la Legge non esclude dal voto l'interessato, quindi l'amministratore che esclude dal voto l'interessato si comporta illegittimamente (con tutte le conseguenze del caso). Aspetto che qualcuno dei tanti bravi amministratori che pullulano in questo forum mi smentisca (sull'aspetto dell'esclusione) con riferimenti concreti.  |
| Inserito il - 28 Giu 2010 : 16:05:26 Scritto da Fabio.P il 29 Apr 2010 - 14:56:50: In ogni caso (anche se si rispetta l'art. 1102) il GSE per poter avviare la pratica, nel caso dei condomini (sia che l'impianto sia comune, sia che sia di un singolo condòmino privato) RICHIEDE ESPRESSAMENTE che ci sia la deliberazione da parte dell'assemblea. Il quorum deliberativo è quello previsto dal D.Lgs.311/06 (meglio chiarito dalla Legge 99/09) e cioè la maggioranza dei presenti a prescindere dalle quote millesimali (trattasi di tecnologia per il risparmio energetico e/o uso di fonti ri [...]
Buon giorno. Leggendo i vari post ho capito che bisogna avere una sorta di autorizzazione da presentare per avviare il tutto. La mia situazione è quella di una palazzina di 5 appartamenti in cui il tetto e di tutti ma solo io vi posso accedere. Non esiste un condominio nel vero senso della parola. Voglio installare un impianto e sto chiedendo ai condomini una prima autorizzazione verbale. Chiedo se esiste un FAX Simile con cui chiedere autorizzazione scritta su cui il GSE non abbia da ridire. Tutto questo perche se riesco ad avere questa autorizzazione parto con il progetto. Grazie Antonio Antonio  |
| Inserito il - 28 Giu 2010 : 23:02:45 Scusate, ma non sono d'accordo. La Legge 10/91 modificata dal DLgs 311/06 e dalla L. 99/09 infatti dispone che la maggioranza delle quote millesimali sia rappresentata dagli intervenuti, ma calcolata sull'intero condominio. Tradotto: in deroga al 1136, sono valide le deliberazioni adottate con 501 millesimi, indipendentemente dal numero dei voti e/o degli intervenuti.  |
| Inserito il - 05 Lug 2010 : 18:23:42 Buonasera a tutti. Avrei un ulteriore quesito in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici privati su parti comuni condominiali.Per la realizazione di tali impianti la superficie comune utilizzabile da ogni condomino va in proporzione ai millesimi o deve essere suddivisa in parti uguali tra i condomini? Grazie in anticipo. Davide PS Paolo è gradita una tua risposta 
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Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 05 Lug 2010 : 18:33:31 Scritto da Michele Baragli il 28 Giu 2010 - 23:02:45: Scusate, ma non sono d'accordo. La Legge 10/91 modificata dal DLgs 311/06 e dalla L. 99/09 infatti dispone che la maggioranza delle quote millesimali sia rappresentata dagli intervenuti, ma calcolata sull'intero condominio. Tradotto: in deroga al 1136, sono valide le deliberazioni adottate con 501 millesimi, indipendentemente dal numero dei voti e/o degli intervenuti.
La traduzione se la fa da solo a suo piacimento...mah! I bastian contrario ci sono sempre stati e ci saranno sempre: ciò per fortuna non significa che abbiano ragione! La legge 99/09 ha chiarito definitivamente il "dubbio" (qualora qualcuno lo avesse ancora)...e senza "traduzioni" di parte: non capisco perchè abbia aggiunto a suo piacimento il lemma "...ma calcolata sull'intero condominio" ...forse per avvalorare la sua (errata) posizione.  |
Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 05 Lug 2010 : 18:35:18 Scritto da davide.d il 05 Lug 2010 - 18:23:42: Per la realizazione di tali impianti la superficie comune utilizzabile da ogni condomino va in proporzione ai millesimi o deve essere suddivisa in parti uguali tra i condomini?PS Paolo è gradita una tua risposta
...anche se non sono paolo, psero possa risponderti: l'art. 1102 impone il "parimenti uso", il che significa che, a prescindere dai millesimi, gli impianti dobbono essere in grado di produrre la stessa energia. (ergo: suddivisione in parti uguali)  |
| Inserito il - 05 Lug 2010 : 19:06:33 ...Fabio sono imperdonabile...è l'età!Scusami Fabio una osservazione. L'art. 1102 del C.C. recita: 1102 Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso [c.c. 714, 1164]. Nel primo comma si parla appunto di "parimenti uso secondo il loro diritto" dove solitamente il diritto è inteso come proprietà e quindi millesimi. Oltre a questo all'art. 1101 si ritrova:
1101 Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. Essendo la realizzazione dell'impianto un vantaggio mi sembra che anche in questo caso ci sia proporzionalità con i millesimi (quote).
Oltre ai precedenti articoli ci sono anche sentenze della Cassazione che sanciscono un uso della cosa comune proporzionale alla proprieta.
A questo punto sono un pò confuso....che mi dici?
Grazie Davide  |
Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 05 Lug 2010 : 19:51:42 ...a prescindere da cosa dica la cassazione (che ad oggi non ha ancora mai giudicato simili realizzazioni, più che altro per la pochezza delle stesse!), ti faccio questo esempio limite (anche assurdo se vuoi): L'apposizione delle tubazioni montanti del metano sulla parete comune: per assurdo, secondo la distribuzione in millesimi, potrebbe accadere che non vi sia più lo spazio minimo necessario (che tenga conto anche delle distanze di rispetto) per il poveretto che ha un piccolo appartamento, mentre quelli che hanno più millesimi possono posizionarne anche 10 di tubazioni!...e non si capirebbe il senso dell'avverbio "parimenti", che grammaticalmente significa UGUALEMENTE, NELLO STESSSO MODO. Evenutali approfondimenti/chiarimenti si potrebbero ricavare solo da una consulenza legale strettamente pertinente a questa tipologia di applicazione. Non essendo un legale mi limito a fermarmi qui.   |
| Inserito il - 06 Lug 2010 : 13:55:37 ...questa volta Fabio non mi trovi d'accordo. Infatti secondo me oltre a vari articoli di legge e sentenze a supporto dell'utilizzo della cosa comune in proporzione ai millesimi, c'è anche il fatto che il pagamento degli oneri per la manutenzione delle parti comuni è proporzionale ai millesimi con oneri maggiori per quote maggiori. Quindi anche l'eventuale profitto deve essere proporzionale alle quote millesimali (più pago più utilizzo).
Inoltre un utilizzo paritetico delle parti comuni con quote millesimali diverse introdurrebbe delle servitù in quanto i condomini con quote minori andrebbero ad utilizzare proprietà altrui.
Non concordo sull'esempio che hai fatto proprio per il motivo del profitto. I citofoni, i tubi del gas, le antenne, ecc. sono utilizzazioni primarie innegabili senza un profitto quantificabile che comunque non sono paragonabili ad un impianto di fotovoltaico. Sulla questione del "parimenti uso" molti dimenticano la parte finale del periodo che afferma "secondo il loro diritto" ovvero proporzionalmente alla loro proprietà che nelle parti comuni è rappresentata dalla quota millesimale.
Secondo me il concetto "per tutti lo stesso" quando ci sono in ballo quote millesimali diverse non può essere perseguito .
Ciao
Davide
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Fabio.P Frequentatore del forum     3385 messaggi | Inserito il - 06 Lug 2010 : 14:43:33 Contraddici l'unanimità di coloro che sono intervenuti in passato su questo argomento... ...e anche questo (tanto per farti un esempio di opinione comune tra legali) Gli impianti installati sul tetto comune, ai sensi dell' articolo 1102 del codice civile (uso della cosa comune) possono essere installati, a patto che resti la possibilità anche ai dissenzienti di poterne installare uno di medesima potenzialità (non puoi appropriarti dello spazio quota-parte degli altri). Ad esempio, se la superficie utile è pari a 120 mq ed i condomini sono 12, ciascuno ha diritto ad una quota parte di 10 mq (con le stesse caratteristiche di esposizione: hai diritto alla quota di 1/12 del tetto, esposto a sud, idoneo all'installazione dell'impianto fotovoltaico). I dissenzienti parteciperanno esclusivamente alle spese necessarie al mantenimento del tetto e non alle spese relative all'impianto di proprietà individuale. fonte http://www.legalecon...lenza-legale-on-line.htmlSecondo la tua interpretazione, chi ha 100 millesimi può posare un tubo da 2", mentre chi ne ha solo 20 può posare al massimo una sezione da 1/2" (che magari non gli è manco sufficiente) ??? Sono IO a non essere affatto d'accordo con la tua interpretazione.  |
| Inserito il - 06 Lug 2010 : 15:04:02 ...il mondo è bello perchè è vario. Non è detto che l'unaminità abbia poi di fatto un supporto giuritico.
Infatti io credo che di quella consulenza legale che hai linkato bisognerebbe conoscere maggiori dettagli, e comunque, secondo me, le affermazioni fatte sono in linea con gli articoli di legge (1101, 1102) solo se le quote millesimali fossero tutte eguali. Infatti nel caso di quote millesimali diverse tutti possono realizzare un impianto fotovoltaico ma di potenzialità differente.
Saluti. Davide
PS Comunque ripeto che secondo me i tubi del gas non sono paragonabili ad un impianto fotovoltaico.
Modificato Da - davide.d il 06 Lug 2010 15:05:50  |