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frag7415

Palma tagliata da condomino

Buona sera a tutti,oggi nel mio condominio è accaduto questo:

durante la potatura programmata dall'amministratore il condomino del piano rialzato ha chiesto di tagliare una palma al giardiniere incaricato della sola potatura,che a suo dire in sede di assemblea gli recava fastidio perche gli ostruiva la vista sulla strada,la risposta dei altri condomini e stata che la palma e nel giardino condominiale sta bene e non infastidisce deve solo crescere e non va tolta.ma arbitrariamente ora e stata tagliata con conseguente arrabbiatura dei condomini,cosa fare adesso, cosa puo fare l'amministratore adesso?

grazie per la risposte e i consigli che potrete darmi.

le piante sono belle, ornamentali ma non devono dare fastidio. La palma cresce e ostruisce la visibità, il panorama. Non si può potare nel senso che non si può ridurre la sua dimensione. A suo posto basta mettere un'altro albero che fa la sua funzione e che possa essere ridimensionato così non crea fastidio a chi ci abita in prossimità.

 

gl

Sembra che in alcuni Comuni abbiano vietato il taglio delle palme, se non dopo accertamento di malattia incurabile della pianta (tra cui credo a Capo d'Orlando). Prova a sentire se nel tuo Comune è presente tale disposizione.

 

Ciao

 

Me Ri

Si confermo che le piante sono belle e non devono infastidire ma la palma in se era lontana quasi 1 mt. dal muro e dalle finestre un altro 1,20 per un totale di 2,20 circa non dava proprio fastidio,cmq il discorso e che e stata fatta tagliare arbitrariamente ed era al suo posto da 8 anni e i condomini sono incazzati e vorrei sapere cosa si puo fare noi e cosa l'amministratore per (farsi risarcire il maltolto) rimproverare il condomino o altro suggerimento.

Cmq grazie per la tempestivita nelle risposte fin ora date.

E' stata tagliata una palma senza la dovuta autorizzazione del Comune????

https://www.condominioweb.com/forum/quesito/abbattimento-alberi-preciso-che-gli-alberi-in-questioni-non-erano-malati-ne-pericolanti-25809/https://www.condominioweb.com/forum/quesito/abbattimento-alberi-preciso-che-gli-alberi-in-questioni-non-erano-malati-ne-pericolanti-25809/

https://www.condominioweb.com/forum/quesito/abbattimento-alberi-preciso-che-gli-alberi-in-questioni-non-erano-malati-ne-pericolanti-25809/

https://www.condominioweb.com/forum/quesito/abbattimento-alberi-preciso-che-gli-alberi-in-questioni-non-erano-malati-ne-pericolanti-25809/

Scritto da frag7415 il 04 Feb 2012 - 20:20:19: ha chiesto di tagliare una palma al giardiniere incaricato della sola potatura,

A che titolo questo giardiniere si è permesso di eseguire un incarico che l'amministratore non gli aveva conferito?

Perchè prima di agire non ha contattato l'amministratore?

A mio giudizio la palma la dovrà risarcire lui!

Chiedete i danni al giardiniere che un'altra volta gli ordini li deve prendere solo e soltanto dall'amministratore.Come prima prova per "castigo"cambiate impresa.

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Abbattimento degli alberi condominiali è sempre necessaria l’unanimità ma che cosa succede in caso d’urgenza?(11/05/2011)di Alessandro Gallucci.

Gli alberi, al pari di ogni altra cosa presente nelle parti comuni dell’edificio condominiale, sono di proprietà di tutti i condomini. Due le eccezioni a questa regola di carattere generale:

 

a) una diversa disposizione del titolo (atto d’acquisto o regolamento condominiale contrattuale);

 

b) la piantumazione ad opera del condomino su una parte di giardino comune.

 

In tale ultimo caso, infatti, trattandosi d’uso individuale d’una parte comune (a meno che con il passare del tempo non sia più praticabile la separazione senza danni , in tal caso opererebbe l’acquisto per accessione dell’albero tra i beni condominiali) il bene che rappresenta l’oggetto di quell’uso resta di proprietà individuale. Per completezza è bene ricordare, come ha fatto di recente la Corte di Cassazione, proprio in materia d’uso del giardino condominiale che “ il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102). Nella specie la Corte d'appello è giunta alla conclusione - argomentata ed immune da vizi logici e giuridici - che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso” (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).

Il tali casi, è evidente, la manutenzione del vegetale spetta al singolo condomino e gli eventuali danni causabili dallo stesso possono essere neutralizzati dal condominio con la così detta azione di denuncia per danno temuto (art. 1172 c.c.)

 

Tornado all’oggetto principale di questo approfondimento è bene chiedersi: per il caso d’alberi condominiali con quale maggioranza se ne potrà deliberare l’abbattimento. Al riguardo, si legge in una pronuncia della Corte d’Appello di Roma, “ l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478).

 

Ciò chiarito è bene chiarire un ulteriore aspetto: che cosa accade se si presenta la necessità d’intervenire urgentemente per evitare danni a cose e persone? S’ipotizzi che a seguito d’un periodo di maltempo un albero risulti pericolante a tal punto che l’unica soluzione opportuna sia quella d’abbatterlo. In determinate circostanze i tempi di convocazione di un’assemblea possono contrastare con le esigenze di rapido intervento. In tali condizioni la norma cui fare riferimento è il secondo comma dell’art. 1135 c.c. a mente del quale “ l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.

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