Vai al contenuto
Amministratore AB

Chi deve potare i rampicanti su rete di confine tra due condomini?

Tra il giardino condominiale del condominio A e le confinati aiuole del condominio B (separati da un muro divisorio di circa 1,5 metri sul quale sono stati poi montati paletti di ferro e filo spinato che hanno portato l'altezza del divisorio a circa 2,5 metri) sono state poste, in anni non recenti, le seguenti piante rampicanti: dal lato del condominio A un'edera maculata, pianta molto pregiata, che in diversi decenni è cresciuta in modo particolarmente armonioso, ricoprendo da ambo le parti un ampio tratto del filo spinato fino a costituire un divisorio esteticamente molto pregevole; dal lato del condominio B una vite ed un gelsomino che sono cresciute in modo analogo all'edera per un tratto più limitato del confine, fino ad intrecciarsi parzialmente con l'edera.

Tutti e tre i rampicanti, cresciuti approfittando sia del muretto che del filo spinato, si affacciano dall'una e dall'altra parte di entrambe le proprietà.

Tutto è andato bene fino a quando il peso della vite e del gelsomino ha causato il parziale abbattimento dei paletti di ferro e del filo spinato dal lato del condominio A, causando anche lievi danni al muretto di confine; mentre nessun danno ha causato sul fronte opposto lo sviluppo dell'edera.

Le domande:

1) Chi deve potare le piante (vite e gelsomino) che hanno causato il danno? Ciascuno per la propria parte o il giardiniere del condominio B?

2) Il condominio B può pretendere che venga potata anche l'edera, sebbene (anche per via della leggerezza dei suoi tralci) non causi alcun danno alla rete metallica?

3) A carico di chi deve essere effettuato il ripristino della recinzione (muretto e rete metallica al posto del filo spinato)?

Grazie!

1) B.

2) Si.

3) Chi ha causato il danno, tralasciando la suddivisione al 50% tra i confinanti.

Grazie, è ciò che pensavo anch'io col semplice buon senso, ma puoi suggerirmi qualche sentenza o articolo di legge a cui fare riferimento?

×