Vai al contenuto
doctorwho

Auto ostruisce passaggio nel mio garage

Un condomine ha preso l'abitudine di parcheggiare la propria auto in maniera tale da ostruire l'ingresso al mio garage.

 

Non parcheggia proprio frontalmente, ma a fianco del muro che fa angolo con il mio garage, togliendomi, di fatto, l'accesso al garage di mia proprietà.

 

Tenterò con le buone di fargli capire il problema, anche perchè la sua auto, in quella posizione, non influisce con'accesso al suo garage( angolo a fianco del mio) ma influisce solo sul passaggio del mio garage.

 

A quale norma posso attaccarmi?

Un condomine ha preso l'abitudine di parcheggiare la propria auto in maniera tale da ostruire l'ingresso al mio garage.

 

Non parcheggia proprio frontalmente, ma a fianco del muro che fa angolo con il mio garage, togliendomi, di fatto, l'accesso al garage di mia proprietà.

 

Tenterò con le buone di fargli capire il problema, anche perchè la sua auto, in quella posizione, non influisce con'accesso al suo garage( angolo a fianco del mio) ma influisce solo sul passaggio del mio garage.

 

A quale norma posso attaccarmi?

Innanzi tutto potresti appellati alla norma che non si può sostare nelle aree previste per la manovra e transito nelle aree comuni ed inoltre se questo non sposta la vettura immediatamente alla tua legittima richiesta, potrebbe trattarsi di violenza privata;

 

Rischia il carcere chi posteggia male la propria automobile e impedisce così al proprietario di un'altro veicolo di muovere il suo mezzo.

La Suprema Corte, con sentenza n. 16571 della quinta Sezione Penale, spiega che la condanna scatta soprattutto se il guidatore maleducato rifiuta di spostare subito la sua auto e chiede tempo per sbrigare i suoi comodi.

Per questo è definitiva la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione (pena sospesa con la condizionale), per "violenza privata", a un palermitano di 37 anni che, andato a prendere la sorella sotto casa, era entrato con l'auto nel parcheggio del condominio impedendo così l'uscita sulla pubblica via a un condomino che risiedeva in quello stabile.

Ad avviso della Suprema Corte “nel reato di violenza privata (articolo 610 Cp), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà; nella specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dell’imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere (“condominio a lui estraneo”) – in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l’accesso, pretendendo “con evidente protervia ed arroganza” che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la “discesa” della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista”.

×