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carlo7

Auto ferma da mesi

Buonasera a tutti, il quesito è questo: un condomino ha acquistato mesi fa un'auto che non usa mai e che da 2 mesi certi è ferma nella medesima posizione nel cortile condominiale. Ora mi ricordo che non vado errando che in quel caso si può parlare di occupazione permamente di spazi comuni, possibile?Cosa si può fare?grazie

 

Carlo7

A proposito di occupazione abusiva di uno spazio condominiale in qualunque modo e/o ccon qualsiasi oggetto e per qualsiasi tempo impedendo agli altri condomini di parcheggiare a loro volta, ovvero di poter godere di tale spazio, è un reato in quanto occupazione abusiva di suolo condominiale, per cui il proprietario dell'auto può essere citato per danni dagli altri condomini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione:

 

"Il condomino che mantiene parcheggiata per lunghi periodi di tempo la propria auto in uno spazio condominiale come il cortile, manifesta la volontà di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune, andando ben oltre, quindi quanto consentito dall'art. 1102."

Infatti:ricordo che un Condominio incaricava una società privata di rimuovere dallo spazio condominiale (portico) un ciclomotore abusivamente parcheggiato. Il proprietario del veicolo adiva il Giudice di Pace il quale rigettava la domanda costringendo a ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte confermava la sentenza del Giudice di Pace:

”La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell'autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell'art. 2043 c.c, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento".

Nel tuo caso fate intervenire l'amministratore che certamente saprà come muoversi!!!

 

ntuf

Scritto da ntuf il 05 Nov 2011 - 07:41:58:

 

A proposito di occupazione abusiva di uno spazio condominiale in qualunque modo e/o ccon qualsiasi oggetto e per qualsiasi tempo impedendo agli altri condomini di parcheggiare a loro volta, ovvero di poter godere di tale spazio, è un reato in quanto occupazione abusiva di suolo condominiale, per cui il proprietario dell'auto può essere citato per danni dagli altri condomini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione:

 

"Il condomino che mantiene parcheggiata per lunghi periodi di tempo [...]

Grazie sei stato molto esauriente, tuttavia volevo chiarire che il cortile è adibito a parcheggio auto e che avanza spazio anche quando tutti hanno parcheggiato tutte le auto che posseggono. Il problema riguarda il fatto che quest'auto è molto lunga, un'ammiraglia e sporge molto, dando fastidio nelle operazioni si manovra di chi parcheggia al lato opposto. Nessun problema se la usa, ma se deve stare perennemente ferma ecco che chiedevo se si poteva fare qualcosa.

Mi confermi tutto?Sono nella ragione anche se ipoteticamente a tutti gli altri condomini stesse bene questa situazione?(dal momento che "danneggia" solo me)?Grazie

 

Carlo7

Nel mio condominio,invece a maggioranza abbiamo stabilito che ad ogni richiamo con lettera raccomandata da parte dell'amministratore sono 50 euro,adesso il cortile condominiale è libero non si vede più l'ombra di una macchina.

 

roberto m.

Scritto da roberto2461959 il 05 Nov 2011 - 11:06:37: Nel mio condominio,invece a maggioranza abbiamo stabilito che ad ogni richiamo con lettera raccomandata da parte dell'amministratore sono 50 euro,adesso il cortile condominiale è libero non si vede più l'ombra di una macchina.

 

roberto m.

Grazie della proposta, ma da noi non funzionerebbe, non abbiamo amministratore nè RdC figuriamosi se sarebbe possibile mettere regole simili

 

Quanto sopra se confermato per adesso mi basta, non ho altre armi se non la minaccia di ricorrere agli avvocati.

 

Carlo7

ntuf,

 

oltre la conferma di cui chiedeva Carlo7, puoi anche indicare la refernza della sentenza di cui parlavi?

Ho problemi analighi e un amministratore che dorme in piedi approfittando omertà e ignoranza degli altri condomini. sentenza in mano, mi potrebbe aiutare molto.

 

Grazie mille

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

SENTENZA 24 febbraio 2004 n. 3640

(Dott. Alfredo MENSITIERI - Presidente, Dott. Rosario DE JULIO - Relatore)

 

Fatto

Con atto di citazione notificato il 26.2.1996 F.V. e S.A. convenivano in giudizio avanti il pretore di Milano - Sez. distaccata di Legnano - B.V. e ne chiedevano la condanna alla rimozione della autovettura Fiat 500 da lui parcheggiata nel cortile comune antistante l'abitazione degli attori ed al risarcimento dei danni.

 

Il B. nel costituirsi eccepiva di aver ceduto la proprietà della vettura al padre G..

 

G. B. spiegava intervento volontario nel procedimento e resisteva eccependo la litispendenza con altra causa (RGN 22906/1994) pendente tra le stesse parti e in grado di appello avanti ad altro giudice del Tribunale di Milano avente il medesimo oggetto.

 

Nel corso dell'istruttoria le parti davano atto che l'autovettura era stata sostituita con una Fiat 126, ed il Pretore, al termine di essa, emetteva sentenza del 6.11.97, con cui accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di B.V. e respingeva quella di litispendenza; in accoglimento della domanda degli attori condannava B. G. a rimuovere l'autovettura dal cortile antistante la abitazione di F. e S..

 

B. G. proponeva appello e ribadiva l'eccezione di litispendenza e la legittimità del proprio comportamento ai sensi dell'art. 1102 c.c.

 

Il Tribunale adito, con sentenza 9518/2000 del 27.7.2000, respingeva l'eccezione di litispendenza con la causa n. 22906/99, pendente innanzi al tribunale di Milano, avente ad oggetto la turbativa della proprietà esclusiva o comune del cortile, confermando altresì la sentenza del pretore, ritenendo che la collocazione continua della autovettura del B. in uno spazio comune del cortile costituisce un abuso del diritto del comproprietario ed impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello stesso spazio.

 

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione B. G. con due motivi.

 

F.V. e S.A. resistono con controricorso.

 

Diritto

 

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 1102, 1° comma, cod. civ., per avere il Tribunale erroneamente affermato che il ricorrente, occupando una porzione del cortile comune con la sua modesta autovettura di piccola cilindrata, ha impedito il pari uso del cortile comune, pregiudicando l'uguale diritto di F.V. e S.A. di passare nel detto cortile e di parcheggiare a loro volta una automobile, essendo molto esiguo lo spazio occupato dal B..

 

Deduce il ricorrente che F. e S. potevano esercitare sul cortile comune ogni attività di esercizio e godimento del loro diritto di comproprietari dello spazio; che la destinazione dello stesso non era stata in alcun modo mutata, per cui il comportamento del B. non poteva essere censurato essendo pienamente legittimato dall'art. 1102 cod. civ.; che la sentenza impugnata risultava insufficientemente motivata, perché non spiegava il concetto di uso comune ed in quale modo verrebbe turbato o impedito dal B..

 

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 39 c.p.c., perché il Tribunale ha omesso di considerare che l'oggetto della causa di appello consisteva nell'accertamento dell'occupazione abusiva del cortile, che aveva come presupposto l'accertamento della proprietà comune del cortile stesso, oggetto di altro procedimento civile tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano; e che vi è litispendenza ogni volta che vi siano pendenti due cause tra le stesse parti aventi medesimo "petitum" e "causa pretendi", innanzi a giudici diversi; che nella causa in esame il "petitum" consiste nella rimozione del veicolo dal cortile comune, adducendo la turbativa dell'uso comune, mentre nell'altra causa si chiede la rimozione del veicolo dal cortile adducendo la turbativa del pieno godimento dell'abitazione.

 

Conclude il ricorrente che il Tribunale, per il principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 39 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del processo, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa posteriormente iscritta.

 

Il primo motivo è infondato e va respinto, perché il Tribunale ha correttamente ritenuto: che la condotta del B. nel mantenere ferma per lunghi periodi di tempo la sua autovettura ha manifestato l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune; che detta condotta ha costituito una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà; che il comportamento posto in essere dal B. G. non può essere ricompreso nelle facoltà concesse al comproprietario ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., perché tale uso non può alterare la destinazione del bene comune e non può impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della stessa cosa (cfr. "ex multis" Cass. sentt. n. 7652/1994, n. 7752/1995, n. 11520/1999, n. 1499/1998).

 

Anche il secondo motivo è infondato e va respinto, per la diversità della "causa pretendi" delle due cause, come riconosciuto da entrambi i giudici di merito, i quali hanno individuato il "petitum" del presente giudizio nella domanda di manutenzione nel possesso del cortile, mentre nello altro giudizio nella domanda di manutenzione nel possesso dell'abitazione.

 

La motivazione della sentenza impugnata è puntuale, ampia, corretta ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

 

Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 91,00 per spese ed in euro 1500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

 

Cosi deciso in Roma il 24 settembre 2003.

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 febbraio 2004.

 

ntuf

A proposito riporto quanto detto in un altro post:

 

"""Se fossi l'amministratore sarei molto cauto!

Come prima cosa farei deliberare dell'assemblea una norma da allegare al regolamento di condominio per la rimozione forzata delle auto parcheggiate per lunghi periodi di tempo in uno spazio condominiale Come passo successivo darei mandato ad un legale di scrivere una lettera di diffida all'inadempiente (raccogliendo intanto documentazione fotografica e testimoniale degli altri condomini) intimandogli di rimuovere l'auto.

Solo dopo aver fatto tutti questi passi mi sentirei tranquillo a far rimuovere l'auto e addebitare le spese all'inadempiente.

In ogni caso se è possibile accedere anche da fuori al parcheggio occorrono poi anche appositi cartelli che facciano presente la rimozione per gli inadempienti""".

ntuf

Grazie infinite ntuf!

Il mio problema è analogo a quello di Carlo7, ma meno grave. Ho a che fare con due famiglie di albanesi che parcheggiavano sistematicamente nel cortile che ospita un totale di 7 box auto. dopo una vera e propria crociata, grazie anche intervento dei carabinieri, ora non trovo che occasionalmente qualche macchina parcheggiata nel cortile e per un tempo limitato, come una notte o un giorno. Avevo cominciato questa crociata perché l'omertà degli altri condomini, me compresa, hanno indotto a questa gente di pensare che se nessuno si lamenta per 1 macchina parcheggiata nel cortile, allora possono parcheggiarci anche 2 e poi 3 macchine, occupando direttamente lo spazio immediatamente davanti al mio box. Ora per il quiete vivere, la mancanza di tempo dalla parte mia e soprattutto, ho ritenuto di poter tollerare una macchina parcheggiata nel cortile occasionalmente a causa di qualche necessità, (anche se io personalmente, non ho mai pacheggiato la macchina nel cortile per nessun motivo), ma ho intenzione di ritirare fuori questo discorso nella prossima riunione di condominio per metter in chiaro una volta per tutte che il cortile è una proprietà comune del condominio che non va privatizzato da nessuno.

Inoltre, nella mia palazzina, c'è anche un condomino, una coppia di vecchi, approfittando della loro anzianità di resitenza nel condomino, ed omertà degli altri condomini, me compresa, lascia sempre il motorino di lui davanti al vecchio locale della caldaia, oggi in disuso. La mia omertà in realtà è dovuta dal fatto che poiché non mi crea nessun fastidio per le mie manovre d'ingresso e d'uscita al box, non ho ritenuto di dovergli rompere le scatole. Ma in compenso, ho trovato solo l'astio nei miei confronti, perché io ho acquistato l'appartamento solo 2 anni fa, e vivo da sola. Mi sono fatta valere, e realmente non hanno nulla che possano dire su di me, perciò, ora non ci salutiamo, ma nemmeno abbiamo altri conflitti. Sempre nella prossima riunione di condominio, voglio approfittare l'occasione anche per farli notare la loro irregolarità e farli capire che il mio silenzio sul loro uso improprio dello spazio comune è solo frutto di tolleranza, che loro spesso dimenticano di avere nei miei confronti.

 

Grazie ancora ntuf, e a Carlo7, faccio migliori auguri

In una proprietà privata in assenza di regolamenti chiari, di richiami con appositi cartelli, non è semplice poter rimuovere un'auto in sosta soprattutto se il cortile è già adibito a posteggio auto. E' una faccenda un pò delicata.

Può farsi consigliare da un legale.

MAF

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