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Aberdeen

Anagrafe condominiale - fra i quali il registro dell'anagrafe condominiale e da un anno a questa parte aspetto

Ho letto la Nuova Riforma del Condominio e ho appreso che uno dei compiti dell'amministratore condominiale è la tenuta di quattro registri, fra i quali IL REGISTRO DELL'ANAGRAFE CONDOMINIALE e da un anno a questa parte aspetto che l'amministrazione ci metta nella condizioni di assolvere i nostri compiti - dando indicazioni o fornendo moduli da compilare o quant'altro -

 

Cosa succede se non si provvede a creare il registro dell'anagrafe condominiale?

 

Quali i tempi di tolleranza se finora non è stato fatto nulla?

 

E' opportuno un sollecito nei confronti dell'amministrazione?

 

Ci sarebbero responsabilità dei condòmini se perdurasse l'inerzia dell'amministrazione per quanto concerne l'introduzione dei registri di cui deve essere dotato ogni Condomìnio?

 

Grazie per l'attenzione

Aberdeen

l'art. 1130 c.c. comma I n.6 prevede che l'amministratore debba provvedere a redigere e curare il registro di anagrafe condominiale.

In caso di inottemperanza, l'assemblea può deliberare di revocarlo.

Grazie Giovanni Inga della partecipazione alla discussione e della risposta chiara e documentata.

Aberdeen

E' corretto da parte dell'amministratore esporre una spesa straordinaria per la gestione dell'anagrafe del condominio senza averLa comunicata preventivamente nella precedente riunione annuale?

Non capisco perché non rientri nella normale gestione annuale. grazie

Nuova anagrafe condominiale.

L’adozione del registro dell’anagrafe condominiale, comporta “ la necessaria individuazione dei dati anagrafici di ciascun condomino, ivi comprese le informazioni relative alla residenza e all’eventuale domicilio, nonché il loro costante aggiornamento” .

Domanda: Si iscrivono nel registro dell'anagrafe condominiale anche gli inquilini o costoro ne sono esclusi?

art 1130 codice civile comma 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili

Lo ha scritto peppe.. basta leggere..

Art. 1130 c.c. comma VI

.. a conoscere le generalità.. con quello che segue.

Giovanni Inga... mi scuso se la mia domanda è stata un po' troppo sintetica e forse banale.

 

Ho imparato a leggere non molti anni fa e fatico ancora un pochino ma comunque il concetto l'avevo capito. Dietro il mio quesito c'era la curiosità di avere dettagli ulteriori rispetto alle intenzioni di chi ha scritto testualmente l'articolo 1130.

 

Mario Pessina sembra aver capito dove volevo arrivare ed i link sono risultati utili a soddisfare la mia domanda (...era nato con l’intento di scovare le locazioni in nero... ecc ecc)

 

Grazie a tutti.

Conserva ancora quell'intento. Infatti la GdF può fare controlli a campione. Con l'obbligo dell'indicazione dell'amm.re sanno in breve a chi rivolgersi. A parte che vedo tanti fabbricati senza indicazioni esposte.

Significa che posso impugnare il verbale dato che la giustificazione è lavoro extra rispetto al normale compenso annuo ? grazie

Forse tali interventi - o meglio i possibili controlli a campione della GdF - consentiranno di superare alcune "resistenze", giustificate dal fatto che non sono previste penalità per chi non risponde alla richiesta di aggiornare la propria posizione in condominio.

Noi condomini abbiamo il diritto/dovere di chiedere al nostro amministratore di redigere e aggiornare l'anagrafe condominiale secondo quanto previsto dalla legge? Oppure sono affari suoi nel momento in cui venisse "controllato" dagli organi competenti?

Ritengo che abbiamo il diritto/dovere di chiedere al nostro amministratore di redigere e aggiornare l'anagrafe condominiale, motivo per cui ho già chiesto a voi di Condominioweb cosa dobbiamo fare se non ci fosse risposta adeguata (presumibilmente da parte dei condomini). In particolare: ci sono delle scadenze per quanto riguarda i tempi?

Vi assicuro che non è difficile compilare la scheda dell'anagrafe condominiale che ci riguarda.

A NULLA E' STATA SOLO EMANATA DALL'UFFICIO COMPLICAZIONI COSE SEMPLICI ED AFFINI, UBICATO IN ROMA.

UNO CHE HA RESIDENZA NELLO STABILE SECONDO VOI HA NECESSITA' DI DIRE IO ABITO"IVI" ? L'unica cosa utile sono i numeri di telefono, che comunque tutti gli Amm. hanno per ovie ragioni di urgenza comunicazioni. Un esempio eserciti di Avvocati avevano detto che era necessaria persino la fotocapia delle certificazioni di sicurezza gas ecc, del singolo: la Cassazione ha cassato come violazione della privacy non essendo un dato strettamente necessario per una "Anagrafe"............

Basta aspettare e si dimenticheranno pure che esiste.

Solo una precisazione...

 

"tutti gli Amm. hanno per ovvie ragioni di urgenza comunicazioni."

 

diventa

 

"tutti gli Amm., tranne quello di mr.alledor, hanno per ovvie ragioni di urgenza comunicazioni"

 

🙂

E' stato ripetutamente citato citato l'art. 1130c.c. comma 6 e inoltre l'Autorità garante della privacy ribadisce che ...

 

"l’amministratore condominiale può acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, i dati catastali (la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune)".

 

In pratica questi sono i termini con i quali debbono essere compilati i registri dell'anagrafe condominiale.

 

Il Garante della privacy precisa che" in merito alle informazioni relative alle condizioni di sicurezza, con l’entrata in vigore del cd. “Decreto Destinazione Italia”, i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edificio.

E' stato ripetutamente citato citato l'art. 1130c.c. comma 6 e inoltre l'Autorità garante della privacy ribadisce che ...

 

"l’amministratore condominiale può acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, i dati catastali (la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune)".

 

In pratica questi sono i termini con i quali debbono essere compilati i registri dell'anagrafe condominiale.

 

Il Garante della privacy precisa che" in merito alle informazioni relative alle condizioni di sicurezza, con l’entrata in vigore del cd. “Decreto Destinazione Italia”, i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edificio.

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Non sono d'accordo e ti dico il perchè - poi ognuno è libero di pensarla ed agire come vuole -

Recentemente il DL 145/13 ha specificato che il registro di anagrafe condominiale deve contenere “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni. A seguito di tale modifica,alcuni sostengono che l’amministratore non è più tenuto a chiedere i dati della DICO o la DIRI dell’impianto elettrico delle singole unità immobiliari, ma soltanto delle parti comuni. Tale tesi non è condivisibile poiché i dati delle suddette dichiarazioni devono essere richieste dall’amministratore per garantire la sicurezza non delle singole unità immobiliari ma delle parti comuni. Infatti, visto che un difetto dell’impianto elettrico di una unità immobiliare può determinare rischi nelle parti comuni, le DICO o DIRI dell’impianto elettrico delle singole unità immobiliari costituiscono senz’altro un “dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio” e devono dunque essere dall’amministratore richieste ed inserite nel registro di anagrafe condominiale. In proposito è opportuno leggere la relazione illustrativa al DL 145/13, che spiega la ratio della modifica introdotta dall’art.1,comma 9, lett.c di tale decreto:

“ con la letter4a c) si specifica che i dati da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio, di cui all’art.1117 del Codice Civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorchè le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni ( tra cui quelle portanti dell’edificio), indicate nell’art. 1117”.

Con la modifica legislativa il legislatore ha dunque inteso evitare “intromissioni nelle proprietà individuali anche allorchè le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni”.

Risulta quindi evidente che la modifica operata dal DL 145/13 non intende invece evitare “intromissioni” nelle proprietà individuali ( quale la richiesta dei dati della DICO o DIRI da parte dell’amministratore) quando tali intromissioni siano finalizzate alla “tutela delle strutture essenziali e comuni”.

Dunque,a meno di sostenere che non costituisce “ tutela delle strutture comuni “ l’acquisizione di dati di documenti utili, ad esempio , per evitare che una persona rimanga folgorata toccando il cancello di ingresso del condominio o un palo dell’illuminazione condominiale , ne consegue che l’amministratore deve richiedere i dati della DICO o DIRI dell’impianto elettrico delle singole unità immobiliari.

La modifica introdotta dal DL 145/13 chiarisce invece che l’amministratore non è tenuto ad inserire nel registro i dati che sono necessari per garantire soltanto la sicurezza delle singole unità immobiliari e non delle parti comuni.

Gentile Nicola L.

gli elementi chiarificatori che ci hai apportato sono davvero importanti.

Grazie infinite della tua partecipazione.

Sarà per una maggiore sicurezza di tutti che si risponderà a tutte le richieste previste.

L'amministratore ha i mezzi per rispondere all'obbligo della tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.

Partecipando alla discussione, Peppe chiariva e citava le regole il 30. 09.14: "L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.“

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