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Ospite cosmoc

Interventi che interessano tutte le unità immobiliari del condominio.

Buon giorno, forse questa domanda riveste più la problematica fiscale che quella condominiale, tuttavia provo a rivolgerla ugualmente.

In recenti articoli pubblicati sul Sole-24Ore a proposito delle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, ho letto che per interventi che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà usufruire del bonus solo se tutti i condòmini pagheranno le spese verdi entro il 30 Giugno 2014. Quindi, se a fine Giugno 2014 ne mancherà anche solo uno, tutti gli altri condòmini non potranno beneficiare della detrazione del 65% della spesa, dopo averla già pagata.

Mi sembra di capire che questa restrizione fiscale riguardi solo gli interventi sul risparmio energetico col bonus del 65% e non anche la detrazione del 50% sul recupero del patrimonio edilizio.

In ogni caso, vista l'elevata percentuale di condomìni che soffrono di ritardati pagamenti da parte degli utenti, temo che questa regola impedirà a gran parte dell'utenza di usufruire delle agevolazioni concesse.

Secondo Voi ho interpretato correttamente la normativa o mi è sfuggito qualcosa?

Grazie per il parere che vorrete esprimere.

Buon giorno, forse questa domanda riveste più la problematica fiscale che quella condominiale, tuttavia provo a rivolgerla ugualmente.

In recenti articoli pubblicati sul Sole-24Ore a proposito delle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, ho letto che per interventi che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà usufruire del bonus solo se tutti i condòmini pagheranno le spese verdi entro il 30 Giugno 2014. Quindi, se a fine Giugno 2014 ne mancherà anche solo uno, tutti gli altri condòmini non potranno beneficiare della detrazione del 65% della spesa, dopo averla già pagata.

Mi sembra di capire che questa restrizione fiscale riguardi solo gli interventi sul risparmio energetico col bonus del 65% e non anche la detrazione del 50% sul recupero del patrimonio edilizio.

In ogni caso, vista l'elevata percentuale di condomìni che soffrono di ritardati pagamenti da parte degli utenti, temo che questa regola impedirà a gran parte dell'utenza di usufruire delle agevolazioni concesse.

Secondo Voi ho interpretato correttamente la normativa o mi è sfuggito qualcosa?

Grazie per il parere che vorrete esprimere.

La "restrizione" riguarda esclusivamente la detrazione del 65% per gli interventi che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo Condominio. NON vale dunque nel caso di detrazione (sempre del 65% per il risparmio energetico) per lavori riguardanti parti comuni condominiali per i quali vige la solita regola riferita al bonifico effettuato dall'amministratore ed alla sua certificazione.

Un esemio di lavori che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio quale potrebbe essere: forse l'installazione delle valvole termostatiche nei singoli appartamenti? In tal caso il bonifico bancario competerebbe all'amministratore per conto di tutti i condomini o al singolo condomino per l'immobile che gli compete?

Grazie.

Un esemio di lavori che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio quale potrebbe essere: forse l'installazione delle valvole termostatiche nei singoli appartamenti? In tal caso il bonifico bancario competerebbe all'amministratore per conto di tutti i condomini o al singolo condomino per l'immobile che gli compete?

Grazie.

http://www.nextville.it/index/64

Grazie, il sito che mi hai segnalato è molto utile e interessante, tuttavia non riesco ancora ad immaginare un intervento che interessa tutte le unità immobiliari di un condominio e comporta l'impossibilità della detrazione fiscale nel caso uno solo dei condomini non paghi la sua parte.

Un condominio si compone di tre unità immobiliari costituite su tre piani. Detto palazzo è fatiscente e gravemente danneggiato da eventi sismici. Se effettuo lavori di "ristrutturazione edilizia" consistenti nell'abbattimento del palazzo e nella sua ricostruzione mantenendo inalterato il volume ma modificando la sagoma i detti lavori interessando tutte e tre le unità immobiliari in condominio sono detraibili fiscalmente al 50% fino al 30.06.2014 ferma restante la soglia di € 98.000,00 ad immobile?

Un condominio si compone di tre unità immobiliari costituite su tre piani. Detto palazzo è fatiscente e gravemente danneggiato da eventi sismici. Se effettuo lavori di "ristrutturazione edilizia" consistenti nell'abbattimento del palazzo e nella sua ricostruzione mantenendo inalterato il volume ma modificando la sagoma i detti lavori interessando tutte e tre le unità immobiliari in condominio sono detraibili fiscalmente al 50% fino al 30.06.2014 ferma restante la soglia di € 98.000,00 ad immobile?

Sì, 50% fino al 31 dicembre 2013 fino a un ammontare massimo di 96.000 euro (non 98.000) per unità immobiliare.

Novità del decreto è proprio l'estensione delle detrazioni anche nel caso di demolizione del fabbricato con successiva ricostruzione con stessa volumetria.

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Saluti

dolly

Ringrazio per la risposta, ma volevo sapere se, trattandosi di lavori che interessano tutte le unità immobiliari del palazzo (e, quindi tutto il condominio) la detrazione del 50% si estende oltre il 31.12.2013 arrivando al 30.06.2014 (giugno duemilaquattordici)?

 

Altresì la stessa data (30.06.2014) vale anche per la detrazione per il risparmio energetico del 65% (sempre per lavori estesi a tutte e tre le unità immobiliari)?

 

Altro quesito. Il decreto del fare del giugno-settembre c.a. ha esteso le agevolazioni fiscali per demolizione e ricostruzione di immobili danneggiati da sisma solo alle PRIME CASE? Oppure il D.del fare citato si riferisce alle opere edilizie preventive ai danni sismici (quali il miglioramento e/o adeguamento sismico) mentre la precedente normativa includeva le opere edilizie su immobili GIA' danneggiati da eventi sismici (compresi crolli parziali o totali già in essere)?

1)

Ringrazio per la risposta, ma volevo sapere se, trattandosi di lavori che interessano tutte le unità immobiliari del palazzo (e, quindi tutto il condominio) la detrazione del 50% si estende oltre il 31.12.2013 arrivando al 30.06.2014 (giugno duemilaquattordici)?

 

2) Altresì la stessa data (30.06.2014) vale anche per la detrazione per il risparmio energetico del 65% (sempre per lavori estesi a tutte e tre le unità immobiliari)?

 

3) Altro quesito. Il decreto del fare del giugno-settembre c.a. ha esteso le agevolazioni fiscali per demolizione e ricostruzione di immobili danneggiati da sisma solo alle PRIME CASE? Oppure il D.del fare citato si riferisce alle opere edilizie preventive ai danni sismici (quali il miglioramento e/o adeguamento sismico) mentre la precedente normativa includeva le opere edilizie su immobili GIA' danneggiati da eventi sismici (compresi crolli parziali o totali già in essere)?

1) No.

2) Fino al 30 giugno 2014 SOLO per la detrazione del 65% sia per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, cheper quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3) Il decreto ha esteso le detrazioni sia nel caso di demolizione e successiva ricostruzione, che ai lavori di adeguamento antisismico di prime case e capannoni (quindi lavori preventivi) in aree ad alta pericolosità.

Riguardo al punto 2 se i lavori consistono nella realizzazione di tutti i prospetti del Condominio con blocchetti di muratura coibentati ad alto isolamento termico e successivo intonaco (con rispetto dei parametri della trasmittanza secondo Decreto) e nella fornitura e posa in opera di tutti gli infissi esterni (finestre) di tutti gli immobili (personali e/o privati) facenti parte del condominio oltre alle finestre delle scale (uniche comuni e/o condominiali) sempre nel rispetto della trasmittanza come da Decreti, tali spese (risparmio energetico) sono agevolabili con detrazione fiscale del 65% fino alla data 31.06.2014?

Riguardo al punto 2 se i lavori consistono nella realizzazione di tutti i prospetti del Condominio con blocchetti di muratura coibentati ad alto isolamento termico e successivo intonaco (con rispetto dei parametri della trasmittanza secondo Decreto) e nella fornitura e posa in opera di tutti gli infissi esterni (finestre) di tutti gli immobili (personali e/o privati) facenti parte del condominio oltre alle finestre delle scale (uniche comuni e/o condominiali) sempre nel rispetto della trasmittanza come da Decreti, tali spese (risparmio energetico) sono agevolabili con detrazione fiscale del 65% fino alla data 30.06.2014?

Sì, fino al 30 giugno 2014.

 

Saluti

​dolly

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