#1 Inviato 2 Maggio, 2010 buona domenica a tutti. Ho letto che " Si rende noto che l’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 130/E del 20.10.2004, ha chiarito che l’attività di spurgo pozzi neri con trasporto dei relativi liquami in un sito esterno di trattamento e smaltimento (e non quindi con scarico sul suolo, sottosuolo ed in rete fognaria), costituisce attività di gestione di rifiuti ai sensi del decreto Ronchi a tutti gli effetti e quindi si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127 – sexiesdecies della tabella A parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633." Qunado detto sopra vale anche se la ditta non rilascia la bolla ecologica? In sintesi quando faccio fare l'espurgo la ditta non rilascia la bolla ecologica, perchè costerebbe di piu' l'espurgo, e sulla fattura scive pulizia e lavoggio pozzi.
#2 Inviato 2 Maggio, 2010 Accantoniamo la questione Iva al 10 per cento o al 20,che nulla ha a che fare con la bolla ecologica,la quale attesta che sono stati smaltiti correttamente i liquami. Devi pretendere,nel caso di espurgo che gli stessi siino smaltiti regolarmente ed è proprio la bolla che riprova la regolarità. Le ragioni poste in campo dalla ditta non hanno motivo da esistere,altra cosa è che puoi ottenere,facendo di fatto la richiesta di applicazione iva al 10- il totale della fattura al netto è convenuto tra le parti,personalmente prediligo i contratti,dove ho di base il pattuito e gli interventi da fare,chiedendo almeno un intervento annuo gratuito,altrimenti contatto altre ditte. FATTI NON PAROLE !!!
#3 Inviato 2 Maggio, 2010 Scritto da pippo3 il 02 Mag 2010 - 11:30:21:buona domenica a tutti. Ho letto che " Si rende noto che l’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 130/E del 20.10.2004, ha chiarito che l’attività di spurgo pozzi neri con trasporto dei relativi liquami in un sito esterno di trattamento e smaltimento (e non quindi con scarico sul suolo, sottosuolo ed in rete fognaria), costituisce attività di gestione di rifiuti ai sensi del decreto Ronchi a tutti gli effetti e quindi si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127 – sexiesdecies della tabella A parte III, alleg [...] In definitiva, la cosa funziona così: se viene eseguito un intervento alle fogne di semplice stasatura (ovvero disotturazione) l'iva applicabile sarà del 20%; se invece le fogne vengono svuotate (con trasporto dei relativi liquami in un sito esterno, così come riportato nella risoluzione) ed allegando alla fattura il regolare formulario di scarico, l'iva sarà del 10%. Ergo, se hai la bolla di scarico, perchè è stato effettuato un intervento di pulizia, l'iva è del 10%; se non c'è bolla di scarico, perchè è stato eseguito un intervento di stasatura, l'iva applicabile sarà quella ordinaria del 20%.
#4 Inviato 2 Maggio, 2010 Scritto da pippo3 il 02 Mag 2010 - 11:30:21:1)Qunado detto sopra vale anche se la ditta non rilascia la bolla ecologica? 2)In sintesi quando faccio fare l'espurgo la ditta non rilascia la bolla ecologica, perchè costerebbe di piu' l'espurgo, e sulla fattura scive pulizia e lavoggio pozzi. 1)No. 2)Risparmi sul costo,ma avrai iva al 20%. 3)Dolores ha esplicitato bene normativa ed applicazione.